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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36776/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 3 c.p. (uso di arma), con la censura che non sarebbe provato che la pistola-replica fosse priva del tappo rosso; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 9/05/2018, contestando la revoca nonostante la Corte avesse escluso la recidiva infraquinquennale per un errore di identità

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: ha condiviso i giudici di merito che hanno valutato la riproduzione metallica di una pistola come idonea a integrare l'aggravante quando l'arma non sia immediatamente riconoscibile come giocattolo (la questione del tappo rosso è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione), richiamando precedente giurisprudenza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza priva di interesse, poiché avendo escluso la riferibilità al ricorrente della sentenza cui si riferiva la recidiva, manca interesse a censurare la revoca della sospensione condizionale operata dal primo giudice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p., comma 1, n.3

    art. 625, comma 1, n.3 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che la riproduzione in metallo di una pistola può integrare l'aggravante prevista dalla norma quando non sia immediatamente riconoscibile come giocattolo, essendo rilevante l'effetto intimidatorio sulla vittima; la verifica sulla presenza del tappo rosso è questione di fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Rv. 282203

    Richiamata dalla Corte come principio utile: anche un'arma giocattolo può integrare l'aggravante dell'uso dell'arma se non immediatamente riconoscibile come tale (assenza o non visibilità del segno distintivo come il tappo rosso) e il contesto (es. buio, percezione della vittima) va valutato dai giudici di merito.

Massime di principio

  • La qualificazione di una riproduzione di arma come 'arma' ai fini aggravanti dipende dalla percezione della vittima e dalla riconoscibilità dell'oggetto come giocattolo; se non è immediatamente riconoscibile come tale, può integrare l'aggravante.
  • Le valutazioni strettamente di fatto (es. presenza o visibilità del tappo rosso su una replica) sono prerogativa del giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in sede di Cassazione salvo vizi logico-giuridici rilevanti.
  • Se la Corte di merito esclude la riferibilità di una precedente condanna al ricorrente (quindi la recidiva), il ricorrente perde interesse a impugnare atti connessi, come la revoca della sospensione condizionale derivante da quella condanna.
  • Il rigetto o l'inammissibilità di un ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare il rischio economico prima di proporre ricorso infondati.
  • Nelle impugnazioni che contestano circostanze aggravanti o elementi probatori relativi all'apparenza degli oggetti, è importante produrre prove probatorie dirette (fotografie, perizie, dichiarazioni attendibili) per contrastare la valutazione di fatto del giudice di merito.

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