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Sentenza

Sentenza n. 15310/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il verbale di svolgimento delle prove di efficienza redatto dalla Commissione per l''accertamento dell''efficienza fisica del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, datato 6 giugno 2023 e consegnato per notifica nella medesima giornata, recante giudizio di inidoneità al “Concorso pubblico per l'assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato”, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, datato 16 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale “Concorsi ed Esami” del 22 marzo 2022, per mancato superamento della prova della “Corsa piana 1000 m.”, in quanto “ha superato il tempo limite massimo previsto dal bando concorsuale”; 2) gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per l'accertamento dell''efficienza fisica e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi incluso il verbale giornaliero -OMISSIS- del 6 giugno 2023 delle prove di efficienza fisica; 2) il foglio recante il numero di candidati collocati nella medesima batteria della ricorrente, allegato al verbale -OMISSIS- del 6 giugno 2023; 3) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le disposizioni recanti le modalità di svolgimento degli accertamenti dell'efficienza fisica del “Concorso pubblico per l'assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato”, pubblicate in data 27 aprile 2023 sul sito www.poliziadistato.it; 4) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, l'art. 11, comma 4, del bando di concorso nella parte in cui dispone che “Il mancato superamento anche di uno dei suddetti esercizi ginnici determina l''esclusione dal concorso per inidoneità disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza”; 5) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; e per l'adozione delle misure cautelari volte a consentire all''odierna ricorrente di ottenere il riesame, da parte di una Commissione in diversa composizione, dei presupposti della controversa inidoneità, ammettendola “con riserva” alla ripetizione della prova della corsa piana 1000 mt. e, in caso di superamento della stessa, ammettendola altresì “con riserva e in soprannumero” al prosieguo dell'iter selettivo in itinere e ulteriormente, in caso di superamento delle prove di concorso, alla valutazione dei titoli e al successivo corso di formazione iniziale per l''immissione nel ruolo degli ispettori; e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale; e, in ogni caso, e per la condanna in via istruttoria, ex artt. 64 e 46, comma 2., c.p.a. del Ministero dell''Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi - I Divisione, a fornire “copia della documentazione attestante il numero e la tipologia di cronometri utilizzati dai membri della predetta Commissione, in occasione dello svolgimento della prova di efficienza fisica della corsa effettuata in data 06.06.2023 dall''istante” nonché “Copia della documentazione dell'apparecchiatura cronoscrivente, indicante il tempo di inizio della corsa ed il tempo conseguito dalla candidata istante”, necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria, richiesti con istanza di accesso agli atti del 13.06.2023 ed esitata parzialmente dall''Amministrazione, con p.e.c. del 21.06.2023; quanto ai motivi aggiunti dell’11.02.2025, per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) il decreto del 19.11.2024, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “Concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato”; 2) la graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato”, approvata con decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, datato 19.11.2024, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; nonché per l’annullamento degli atti già gravati e per l’accoglimento della domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio;

Giustizia amministrativa202312635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica del concorso per 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, per il mancato superamento della prova di corsa piana di 1.000 metri; con motivi aggiunti, decreto del 19 novembre 2024 di approvazione della graduatoria di merito e graduatoria dei vincitori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale del 6 giugno 2023 che l'aveva dichiarata inidonea al concorso per aver superato il tempo massimo previsto nella corsa piana di 1.000 metri. Ha contestato il giudizio e gli atti e verbali della prova, comprese le modalità di svolgimento pubblicate il 27 aprile 2023 e, ove interpretata in senso sfavorevole, la previsione del bando che stabiliva l'esclusione per il mancato superamento anche di uno degli esercizi. Ha inoltre chiesto l'acquisizione della documentazione sui cronometri e sull'apparecchiatura cronoscrivente, già richiesta con istanza di accesso del 13 giugno 2023 e solo parzialmente riscontrata. Domandava il riesame della propria idoneità, la ripetizione della prova e, in caso di superamento, l'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali. Con motivi aggiunti dell'11 febbraio 2025 ha impugnato il decreto del 19 novembre 2024 di approvazione della graduatoria e la graduatoria stessa, nella parte pregiudizievole al suo collocamento. Il 3 luglio 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, preso atto della dichiarazione della ricorrente del 3 luglio 2026. Non ha quindi esaminato nel merito le censure contro il giudizio di inidoneità, le modalità di cronometraggio, le disposizioni concorsuali o la graduatoria. L'istanza cautelare era già stata respinta con ordinanza n. 8119 dell'11 dicembre 2023. Spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti sono divenuti improcedibili e che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti;

    La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti sono divenuti improcedibili e che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti;

    La disposizione è richiamata nel contesto della declaratoria di improcedibilità e della regolazione delle spese; la decisione compensa queste ultime.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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