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Sentenza

Sentenza n. 900/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento Protocollo n. -OMISSIS- del 21 aprile 2021 e notificato alla ricorrente in data 4 novembre 2022, con cui la Prefettura -OMISSIS- dichiarava inammissibile domanda di concessione della cittadinanza italiana ritualmente formulata dal ricorrente il 15 dicembre 2017 e protocollata al n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202300141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio per incompletezza documentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, cittadina pakistana coniugata con un cittadino italiano e residente in Italia, aveva presentato nel dicembre 2017 domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Impugnava il provvedimento prefettizio che aveva dichiarato inammissibile l’istanza per carenze documentali, deducendo eccesso di discrezionalità e abuso di potere, sul presupposto di avere prodotto tutta la documentazione necessaria e di possedere i requisiti per la cittadinanza. L’amministrazione aveva previamente comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi e richiesto l’integrazione del certificato di nascita e del certificato penale del Paese d’origine, tradotti e legalizzati e in corso di validità, della ricevuta originale del versamento di 200 euro, del documento di identità e della marca da bollo. La ricorrente non aveva dato seguito alla richiesta istruttoria. In giudizio aveva inoltre prodotto documentazione recante date successive alla presentazione della domanda, mentre alcuni documenti richiesti non risultavano prodotti neppure in sede processuale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la dichiarazione di inammissibilità perché la domanda era priva della documentazione prescritta e la ricorrente non aveva dimostrato di averla allegata originariamente né di averla tempestivamente integrata dopo la comunicazione dei motivi ostativi. La documentazione prodotta in giudizio, in parte formata dopo la presentazione dell’istanza, non era idonea a dimostrare la completezza della domanda al momento rilevante; alcuni documenti mancavano tuttora. In particolare, la sola assenza del certificato penale del Paese d’origine, richiesto dall’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 362/1994 e da produrre in corso di validità, era sufficiente a giustificare l’inammissibilità. Il giudice ha richiamato anche la distinzione tra inammissibilità prefettizia, limitata alla verifica preliminare di regolarità e completezza della domanda e priva di efficacia erga omnes, e diniego ministeriale, che incide nel merito sullo status e preclude la riproposizione della domanda per cinque anni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, sulla cui base è stata presentata la domanda.

  • art. 1, comma 12, l. 15 luglio 2009, n. 94

    Prevede il contributo dovuto per la domanda di concessione della cittadinanza.

  • art. 1, comma 3, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

    prevede la necessaria produzione all’Autorità del certificato penale italiano ed estero, chiaramente in corso di validità, unitamente alla presentazione della domanda

    La documentazione prescritta, inclusi i certificati penali italiano ed estero in corso di validità, deve essere prodotta con la domanda; la sua mancanza giustifica l’inammissibilità.

  • art. 2, comma 3, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

    in caso di incompletezza della prescritta documentazione, “l’autorità dichiara inammissibile l’istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all’interessato ed al Ministero”

    Impone la dichiarazione motivata di inammissibilità quando la documentazione prescritta sia incompleta.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Consente la comunicazione dei motivi ostativi e la richiesta di integrazione documentale prima dell’adozione del provvedimento negativo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 13 del 13 luglio 2021

    nel caso all’esame non si è al cospetto di un provvedimento di diniego della cittadinanza, ma di una decisione prefettizia di inammissibilità, che si esaurisce sul piano procedimentale e non attribuisce né nega lo status di cittadino valido erga omnes

    La prefettura verifica preliminarmente regolarità e completezza della domanda senza decidere nel merito sulla spettanza della cittadinanza; l’inammissibilità prefettizia non incide sullo status e non ha efficacia ultraregionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della ricorrente.

Massime di principio

  • La domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio è inammissibile quando, al momento della presentazione, manca la documentazione prescritta dalla disciplina regolamentare, inclusi i certificati penali italiano ed estero in corso di validità.
  • La mancata produzione anche di uno solo dei documenti essenziali richiesti, quale il certificato penale del Paese d’origine, è sufficiente a sorreggere la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
  • La documentazione formata o prodotta successivamente alla presentazione della domanda non dimostra, di per sé, che la domanda fosse completa al momento della presentazione e non supera l’inammissibilità già determinata dalla carenza documentale; ciò vale a maggior ragione quando l’interessato non abbia riscontrato la richiesta di integrazione dell’amministrazione.
  • La dichiarazione prefettizia di inammissibilità della domanda di cittadinanza ha natura e funzione meramente procedimentale: riguarda la regolarità e completezza dell’istanza, non decide nel merito sulla spettanza della cittadinanza, non incide sullo status del richiedente con efficacia erga omnes e non preclude la ripresentazione della domanda.
  • Il diniego ministeriale di cittadinanza e l’inammissibilità prefettizia sono provvedimenti distinti: il primo presuppone una valutazione sostanziale della spettanza dello status ed è adottato dall’amministrazione centrale, mentre la seconda attiene alla fase preliminare di verifica documentale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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