Cassazione Penale, Sentenza n. 50699/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto il 16 maggio 2017 avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Siracusa. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, invocando l'ultrattività della disciplina della contumacia di cui all'art. 15-bis, comma 2, legge n. 67/2014 perché il procedimento risale al 2013 e l'imputato sarebbe stato "contumace non irreperibile"; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) a seguito dell'innalzamento dei limiti edittali dalla riforma (c.d. riforma Cartabia), con efficacia retroattiva e applicabilità al reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, avvalorata dalla valutazione di lieve entità nella sentenza di primo grado.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti risulta che il Tribunale aveva dichiarato l'imputato "assente" ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. (non "contumace"), sicché non operava l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale né l'ultrattività della disciplina previgente di cui all'art. 15-bis legge n. 67/2014. Per questa ragione il termine per proporre appello, decorrente dalla lettura della sentenza ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. b), c.p.p., era scaduto e l'appello è stato correttamente dichiarato tardivo. Il secondo motivo non è stato esaminato perché subordinato all'accoglimento del primo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 544 cod. proc. pen.
Riferimento alla natura della sentenza di primo grado (sentenza resa ai sensi dell'art. 544 c.p.p.), che influisce sui termini di impugnazione
art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Stabilisce che per le sentenze di cui all'art. 544 c.p.p. il termine di impugnazione di quindici giorni decorre dalla lettura del provvedimento in udienza; la Corte ha ritenuto che il termine fosse spirato
legge n. 67/2014, art. 15-bis
le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado; In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità
La norma può garantire l'ultrattività della disciplina previgente solo se l'imputato è stato formalmente dichiarato contumace e non irreperibile; nel caso di specie l'imputato è stato invece dichiarato assente (art. 420-bis), perciò l'ultrattività non si applica
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola l'assenza dell'imputato in dibattimento; la Corte ha distinto la figura dell'"assente" dalla contumacia, escludendo il diritto all'estratto contumaciale per l'imputato dichiarato assente
art. 131-bis cod. pen.
reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minino a due anni
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ha invocato la sua applicazione retroattiva a seguito dell'innalzamento dei limiti edittali, ma la Corte non ha esaminato la questione perché il primo motivo è risultato decisivo
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice (traffico e detenzione di stupefacenti) rispetto alla quale il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis; non esaminata nel merito dalla Corte
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì disposto il versamento di una somma alla cassa delle ammende in via equitativa
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma che ha consentito la trattazione del ricorso con procedura scritta (riferimento procedurale sulla modalità di trattazione)
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della misura equitativa applicata
Massime di principio
- La distinzione formale tra 'contumacia' e 'assenza' è decisiva: l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale e l'ultrattività della previgente disciplina operano solo se l'imputato è stato dichiarato contumace e non irreperibile, non se è stato dichiarato semplicemente assente ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p.
- Per le sentenze rese ai sensi dell'art. 544 c.p.p. il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla lettura in udienza (art. 585, comma 2, lett. b.): il calcolo puntuale dei termini è essenziale per l'ammissibilità dell'impugnazione
- Se il motivo principale dell'impugnazione è manifestamente infondato, i motivi subordinati o di merito possono rimanere non esaminati; è quindi strategico valutare preventivamente la solidità dei profili procedurali
- L'applicabilità retroattiva di riforme penali (es. ampliamento dei limiti per l'art. 131-bis) richiede un esame di merito sulla corrispondenza dei fatti e dei limiti edittali: l'argomento può essere rilevante ma va prospettato con elementi probatori chiari
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e misure equitative (es. cassa delle ammende), anche se non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
- In processi originati tempo prima di riforme legislative, occorre verificare con attenzione quale disciplina temporale e quale qualificazione processuale (contumacia vs assenza vs irreperibilità) si applichi al singolo procedimento
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