Ordinanza n. 298/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, - degli atti e delle operazioni concernenti la procedura indetta dal Comune di Catania per l’affidamento dell’appalto “procedura aperta per interventi di riqualificazione dell’assetto viario della zona industriale di Catania. - blocco pantano - interne” CIG B84133FDE9 - CUP D67H24007320001, nelle parti in cui, a mezzo degli stessi, si è disposta l’aggiudicazione della procedura alla Beton Mix s.r.l. e non all’odierna ricorrente Sicil Tecno Plus s.r.l. e, in particolare: - della Deliberazione n. 05/LLPP/477 del 11.12.2025 di aggiudicazione della procedura in favore della Beton Mix s.r.l., dal contenuto sconosciuto, solo “comunicata” nei suoi estremi a mezzo pec all’odierno ricorrente in data 19.12.2025 e mai allegata alla prefata comunicazione e/o pubblicata sul portale digitale dell’amministrazione a termini di legge, nonché della comunicazione di aggiudicazione stessa del 19.12.2025; - della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 23-24 ottobre 2025 e del medesimo verbale di gara nella parte in cui, applicando in maniera non conforme alle disposizioni e ai parametri normativi vigenti il metodo A) dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 per l’individuazione della soglia di anomalia, ha falsato gli esiti di gara precludendo alla Sicil Tecno Plus s.r.l. di risultare il legittimo affidatario dell’appalto; - di tutti i verbali pubblici e riservati nonché di tutte le operazioni di gara nella parte in cui, applicando in maniera non conforme alle disposizioni ed ai parametri normativi vigenti il metodo A) dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, hanno falsato gli esiti di gara e precluso alla Sicil Tecno Plus s.r.l. di risultare il legittimo affidatario dell’appalto; - ove occorra, del bando, del disciplinare, del capitolato e di ogni ulteriore atto e/o documento di gara, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, laddove lesivo degli interessi del ricorrente e nelle sole parti in cui consentirebbero alla Committenza di ricorrere al c.d. “criterio assoluto” nella determinazione della soglia di anomalia; - ove occorra, per la declaratoria di illegittimità/nullità del par. 1.4 del disciplinare che regola l’accettazione e l’utilizzo della piattaforma telematica di gara “Net4market” nella parte in cui, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla S.A., la piattaforma telematica di gara consentirebbe alla Committenza di selezionare ai fini della determinazione della soglia di anomalia secondo il metodo A) dell’Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023, o il criterio c.d. “assoluto” oppure il criterio del “blocco unitario”, ovvero limitatamente alla parte in cui detta piattaforma consentirebbe di opzionare anche il criterio “assoluto” in spregio al parametro normativo vigente del “blocco unitario”; - del riscontro del Comune di Catania (prot. n. 549953/2025) del 2.12.2025 di diniego all’istanza di riesame degli esiti concorsuali presentata dall’odierno ricorrente in data 6.11.2025; - del secondo riscontro del Comune di Catania (prot. n. 582492/2025) del 22.12.2025 all’ulteriore sollecito di riesame degli esiti concorsuali presentato dall’odierno ricorrente in data 2.12.2025, nella parte in cui ha confermato il primo diniego; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione resistente in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ove lesivo degli interessi del ricorrente; per il - subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con l’impresa controinteressata, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121-122 c.p.a.; - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito; - in ogni caso, di riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione d’offerta ed al provvedimento di aggiudicazione della controinteressata aggiudicataria illegittimamente sottratti all’ostensione dalla S.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto di lavori stradali in favore di altra impresa e operazioni di calcolo della soglia di anomalia
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti e le operazioni della procedura aperta indetta dal Comune di Catania per interventi di riqualificazione dell'assetto viario della zona industriale, contestando l'aggiudicazione in favore dell'impresa controinteressata. Il motivo centrale riguarda l'asserita applicazione non conforme del metodo A) dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 per la determinazione della soglia di anomalia, che avrebbe alterato gli esiti della gara impedendo alla ricorrente di risultare aggiudicataria. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, il bando, il disciplinare, il capitolato e la clausola relativa alla piattaforma telematica, nella parte in cui avrebbero consentito la scelta del cosiddetto criterio assoluto anziché del blocco unitario. La ricorrente ha contestato anche i dinieghi comunali alle istanze di riesame. Ha chiesto il subentro nel contratto previa declaratoria di inefficacia, ovvero il risarcimento per equivalente, nonché l'accesso alla documentazione dell'offerta dell'aggiudicataria e al provvedimento di aggiudicazione. La controinteressata ha eccepito, con riferimento alla simulazione prodotta dalla ricorrente, che sarebbero state considerate 245 imprese anziché le 246 ammesse, questione ritenuta rilevante ai fini della prova di resistenza e dell'interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione resistente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti documentati sul metodo utilizzato e sulle operazioni di calcolo della soglia di anomalia. L'incombente dovrà tenere conto dell'eccezione della controinteressata relativa al numero di imprese considerate nella simulazione allegata al ricorso, poiché tale profilo può incidere sulla prova di resistenza e sull'interesse a ricorrere. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026.
Norme richiamate
d.lgs. 36/2023, Allegato II.12, metodo A)
La corretta applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia costituisce oggetto dell'accertamento istruttorio disposto dal TAR.
artt. 121-122 c.p.a.
Richiamati nella domanda della ricorrente per ottenere, ove il contratto fosse stato sottoscritto, la relativa declaratoria di inefficacia e il subentro; l'ordinanza non decide tali domande.
Massime di principio
- Quando è contestata la determinazione della soglia di anomalia in una gara, il giudice può ordinare alla stazione appaltante di fornire chiarimenti documentati sul metodo applicato e sulle concrete operazioni di calcolo prima di decidere il merito.
- La verifica della corretta individuazione del numero di offerte o imprese considerate nel calcolo della soglia di anomalia può essere rilevante per la prova di resistenza e, conseguentemente, per l'interesse a ricorrere del concorrente non aggiudicatario.
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