Regolamento (UE) 2017/1172
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1172 della Commissione, del 30 giugno 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per adattare le regole di controllo relative alla canapa, soprattutto per la canapa coltivata come coltura intercalare. La modifica consente agli Stati membri di fissare un termine per la trasmissione delle etichette ufficiali delle sementi successivo al 30 giugno, purché non oltre il 1º settembre. Contestualmente, il regolamento sopprime l'articolo 45 e l'allegato del regolamento (UE) n. 809/2014, poiché la disciplina del tenore di THC viene trasferita nel regolamento delegato (UE) n. 639/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1155.
Modifica le norme di controllo del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per adeguare la trasmissione delle etichette delle sementi di canapa, con particolare riguardo alla canapa coltivata come coltura intercalare, e sopprime la disciplina specifica sul THC in tale regolamento.
Ambito di applicazione
Si applica ai beneficiari e agli Stati membri nell'ambito dei controlli connessi ai pagamenti diretti e, più in generale, al sistema integrato di gestione e controllo della PAC disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Riguarda la coltivazione della canapa, in particolare la canapa coltivata come coltura intercalare, e le procedure di trasmissione delle etichette ufficiali delle sementi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dall'entrata in vigore, senza necessità di recepimento. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto al rinvio alla coltura intercalare e alla facoltà degli Stati membri di fissare un termine nazionale, non oltre il 1º settembre.
Modifica delle misure di controllo relative alla coltivazione della canapa
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1172 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo della PAC. La finalità è duplice: da un lato, adeguare il calendario per la trasmissione delle etichette ufficiali delle sementi nel caso della canapa coltivata come coltura intercalare; dall'altro, riallineare la disciplina tecnica sulla verifica del tenore di THC delle varietà di canapa, trasferendola nel regolamento delegato (UE) n. 639/2014 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1155.
Contesto e ratio dell'intervento
Dai considerando emerge che le regole previgenti presupponevano la coltivazione della canapa come coltura principale primaverile e risultavano non pienamente adatte alla coltura intercalare. In particolare, il termine del 30 giugno per la presentazione delle etichette ufficiali delle sementi era ritenuto troppo anticipato per questa modalità di coltivazione. La Commissione ritiene invece che la coltura intercalare sia già compatibile con la canapa industriale e con gli obiettivi di tutela ambientale, motivo per cui consente agli Stati membri di fissare un termine più flessibile, entro il limite massimo del 1º settembre.
Modifica dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 809/2014
La nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 17, paragrafo 7, stabilisce che, in deroga alla regola generale della lettera c) del primo comma, quando la semina avviene dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno.
Per la canapa coltivata come coltura intercalare, tuttavia, il regolamento attribuisce agli Stati membri la facoltà di fissare una data diversa per la trasmissione delle etichette, a condizione che tale data non sia successiva al 1º settembre. La disposizione disciplina anche il caso in cui le etichette debbano essere inoltrate ad altre autorità nazionali: in tal caso, gli Stati membri possono prevedere la restituzione delle etichette al beneficiario dopo la trasmissione. Le etichette rispedite devono recare l'indicazione che sono state utilizzate per una domanda.
Soppressione dell'articolo 45 e dell'allegato
Il regolamento sopprime l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 809/2014 e il relativo allegato. La ragione espressa è che le norme relative alla verifica del tenore di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa devono essere incorporate nel regolamento delegato (UE) n. 639/2014, già modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1155. Ne deriva un riassetto della disciplina: la componente tecnica sul THC esce dal regolamento di esecuzione e viene collocata nel quadro del regolamento delegato.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come precisato nel testo finale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento del termine per le etichette delle sementi di canapa
L'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 809/2014 è sostituito. Se la semina avviene dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno. Per la canapa coltivata come coltura intercalare, gli Stati membri possono fissare un termine diverso per la trasmissione delle etichette, purché non posteriore al 1º settembre. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, possono essere rispedite al beneficiario dopo la trasmissione, con indicazione che sono state utilizzate per una domanda.
Soppressione della disciplina sul THC nel regolamento di esecuzione n. 809/2014
L'articolo 45 del regolamento (UE) n. 809/2014 è soppresso, poiché le norme di verifica del tenore di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa sono destinate a essere incorporate nel regolamento delegato (UE) n. 639/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1155.
Soppressione dell'allegato
È soppresso anche l'allegato del regolamento (UE) n. 809/2014, coerentemente con il trasferimento della disciplina tecnica relativa alla verifica del THC nel quadro normativo delegato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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