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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1146

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd

Normativa europea32017R1146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà esecuzione a una sentenza del Tribunale e reistituisce nei confronti di Jinan Meide un dazio antidumping definitivo del 39,2% su specifici accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile originari della Cina. La Commissione ha riaperto parzialmente l'inchiesta solo per rimediare alla violazione dei diritti di difesa accertata in giudizio, riesaminando il calcolo del valore normale sulla base dei dati riservati del produttore del paese di riferimento. È stata invece respinta la richiesta di registrazione delle importazioni, ritenendo non soddisfatte le condizioni per una riscossione retroattiva. La misura non incide sulla scadenza delle originarie misure antidumping.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo del 39,2% sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd. e originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd. Restano esclusi dall'ambito i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio. Le misure si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e non modificano la data di scadenza delle misure originarie.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile fabbricati da Jinan Meide

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 è adottato per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-424/13, che ha annullato parzialmente il precedente regolamento antidumping nella parte relativa a Jinan Meide per violazione dei diritti di difesa. La Commissione ha quindi riaperto parzialmente l'inchiesta, limitandola agli aspetti necessari per rimediare all'irregolarità procedurale riscontrata e lasciando fermi gli altri elementi dell'istruttoria non incisi dalla sentenza.

Contesto e base giuridica

La misura si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull'articolo 9, paragrafo 4, e sull'obbligo di esecuzione delle sentenze sancito dall'articolo 266 TFUE. Il regolamento richiama la precedente disciplina antidumping introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013, che aveva istituito dazi antidumping definitivi su importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina e della Thailandia.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda gli accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd., identificata con il codice addizionale TARIC B336. Restano esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio.

Svolgimento della riapertura e contraddittorio

La Commissione ha informato Jinan Meide, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione della riapertura parziale dell'inchiesta, consentendo la presentazione di osservazioni scritte e la richiesta di audizioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto domanda, anche tramite il consigliere-auditore. Nel corso della riapertura, la Commissione ha esaminato molteplici obiezioni relative sia alla legittimità della riapertura sia alla correttezza del nuovo calcolo del margine di dumping.

Questioni procedurali e limiti della riapertura

La Commissione ha respinto l'argomento secondo cui l'illegittimità accertata dal Tribunale non sarebbe sanabile, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in una procedura composta da più fasi amministrative, l'annullamento di una fase non travolge necessariamente l'intero procedimento. È stato altresì affermato che le istituzioni dell'Unione possono riaprire un'inchiesta antidumping per porre rimedio alle irregolarità accertate dai giudici dell'Unione anche in assenza di una previsione espressa nel regolamento di base. La Commissione ha chiarito che la riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza e non poteva trasformarsi in un riesame generale del caso.

Calcolo del valore normale e confrontabilità dei prezzi

Nel riesaminare il valore normale, la Commissione ha confermato l'impostazione originaria della ripartizione dei costi del produttore del paese di riferimento sulla base del volume d'affari, richiamando l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. È stata mantenuta anche la verifica delle normali operazioni commerciali. Le richieste di escludere dal calcolo le vendite di tipi di prodotto in quantitativi inferiori a 200 kg sono state respinte, poiché non è stato ritenuto necessario introdurre un limite assoluto di rappresentatività e la volatilità dei prezzi è stata considerata un fenomeno generale, non limitato ai prodotti venduti in piccoli volumi.

Adeguamenti tra valore normale e prezzo all'esportazione

La Commissione ha accolto solo alcuni adeguamenti richiesti da Jinan Meide, in particolare per il trasporto interno e per i costi del credito relativi a un unico cliente del produttore del paese di riferimento. Le altre richieste di rettifica riguardanti stadio commerciale, imballaggio, spese bancarie, note di credito, imposte indirette, assistenza tecnica, materie prime e produttività della manodopera sono state respinte per mancanza di prova o perché non necessarie ai fini della comparabilità dei prezzi. La Commissione ha ribadito che l'obiettivo del sistema antidumping è assicurare un confronto equo, non una perfetta simmetria tra operatori.

Errore materiale e decisione di non correggerlo

Nel corso della preparazione delle conclusioni definitive era emerso un errore materiale relativo all'adeguamento per imposte indirette nel calcolo del dumping. Dopo aver comunicato alle parti l'intenzione di correggerlo, la Commissione ha però concluso che tale correzione esulava dall'ambito della riapertura, limitata alla comunicazione dei dati del produttore del paese di riferimento e alla conseguente revisione dell'aliquota, e ha quindi deciso di non intervenire sul punto.

Esito finale: margine di dumping e dazio applicabile

Dal confronto tra prezzo all'esportazione medio ponderato e valore normale medio ponderato ricalcolato è risultato un margine di dumping del 39,2%, espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Sulla base di tale esito, la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo del 39,2% sulle importazioni dei prodotti interessati fabbricati da Jinan Meide.

Registrazione delle importazioni

L'industria dell'Unione aveva chiesto la registrazione delle importazioni per consentire una possibile riscossione retroattiva dei dazi. La Commissione ha respinto la richiesta, osservando che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base consente la registrazione solo per tale finalità e che nel caso concreto non erano soddisfatte le condizioni per una riscossione retroattiva.

Durata delle misure, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento precisa che la procedura di esecuzione non modifica la data di scadenza delle misure originarie, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esecuzione della sentenza e riapertura parziale dell'inchiesta

La Commissione, in attuazione dell'articolo 266 TFUE e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, ha riaperto parzialmente l'inchiesta antidumping limitatamente alla posizione di Jinan Meide, a seguito dell'annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 da parte del Tribunale nella causa T-424/13. Il riesame è stato circoscritto ai profili necessari per dare esecuzione alla sentenza, senza rimettere in discussione gli elementi non contestati o non annullati.

Determinazione del dumping e correzioni del calcolo

La Commissione ha riesaminato il calcolo del valore normale e il confronto con il prezzo all'esportazione, affrontando le osservazioni della Jinan Meide e di altri operatori su ripartizione dei costi, vendite in quantitativi inferiori a 200 kg, adeguamenti per credito, imballaggio, stadio commerciale, trasporti interni, imposte indirette e altri fattori. È stato riconosciuto un errore materiale relativo all'adeguamento per imposte indirette nella fase definitiva, ma la Commissione ha poi deciso di non correggerlo perché estraneo all'ambito limitato della riapertura. Al termine del riesame, è stato confermato un margine di dumping del 39,2%.

Reistituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei prodotti in esame fabbricati da Jinan Meide, con aliquota del 39,2% applicata al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Per tali importazioni si applicano, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali; è inoltre attribuito il codice addizionale TARIC B336 al produttore interessato.

Esclusioni dal prodotto interessato

Sono esclusi dal campo di applicazione i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio, anche se rientranti nella classificazione doganale richiamata.

Registrazione delle importazioni e retroattività

La Commissione ha respinto la richiesta dell'industria dell'Unione di registrare le importazioni ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, la registrazione avrebbe avuto tale unico scopo, ma nel caso concreto non erano soddisfatte le condizioni per una riscossione retroattiva.

Durata delle misure e applicazione nel tempo

La presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure originarie istitute dal regolamento controverso, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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