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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1159

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi

Normativa europea32017R1159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione interviene per chiarire la definizione del prodotto soggetto ai dazi antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina, escludendo espressamente i filati per cucire greggi. L'esito del riesame intermedio parziale riconosce che tali prodotti sono diversi dai filati di poliestere ad alta tenacità e non avrebbero dovuto essere inclusi nelle misure originarie. Il regolamento modifica pertanto i precedenti atti antidumping e consente, per i prodotti non più ricompresi, il rimborso o lo sgravio dei dazi già versati o contabilizzati, con applicazione retroattiva dal 2 dicembre 2010.

Modifica della definizione del prodotto soggetto a dazio antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese, con esclusione dei filati per cucire greggi e previsione di rimborso o sgravio in alcuni casi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese, già soggetti a dazio antidumping definitivo ai sensi del regolamento iniziale n. 1105/2010 e del successivo regolamento di riesame n. 2017/325. La modifica riguarda in particolare la delimitazione del prodotto oggetto delle misure, chiarendo l'esclusione dei filati per cucire e dei filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione "Z" destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato. Le conclusioni si applicano retroattivamente dal 2 dicembre 2010, con effetti anche sulle importazioni assoggettate a dazi provvisori e definitivi per prodotti ora esclusi; sono previste regole di rimborso o sgravio secondo la normativa doganale dell'Unione, inclusa la possibile proroga del termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Modifica della definizione del prodotto soggetto a dazio antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità

Il regolamento interviene sulle misure antidumping vigenti relative alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, a seguito di un riesame intermedio parziale, conclude che i filati per cucire greggi costituiscono un prodotto diverso e non dovevano rientrare nella definizione del prodotto assoggettato ai dazi.

Contesto procedurale e oggetto del riesame

Le misure originarie erano state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 e poi prorogate per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325. Il riesame è stato avviato su richiesta di un importatore sloveno, sostenuto da un produttore dell'Unione, con l'obiettivo di chiarire se i filati per cucire greggi dovessero essere esclusi dal campo di applicazione delle misure.

Valutazione della Commissione sulla natura del prodotto

La Commissione esamina le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche, gli impieghi finali, l'intercambiabilità e la concorrenza tra i due prodotti. Rileva che i filati per cucire greggi sono un prodotto a valle dei filati di poliestere ad alta tenacità, ottenuto mediante torsione "Z" che ne modifica in modo irreversibile le caratteristiche, rendendolo non idoneo a sostituire i filati ad alta tenacità. Ne deriva che i due prodotti non sono intercambiabili e non possono essere trattati come un unico bene ai fini antidumping.

Nuova delimitazione dell'ambito oggettivo

La definizione del prodotto viene quindi riformulata per includere i filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, ma con esclusione espressa dei filati per cucire e dei filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione "Z", destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato. La Commissione respinge le proposte del richiedente volte a introdurre ulteriori soglie di peso, ritenendo sufficiente la nuova formulazione per evitare futuri contenziosi.

Rimborso, sgravio e effetto retroattivo

Poiché i filati per cucire greggi non avrebbero dovuto essere inclusi nelle misure iniziali, il regolamento prevede la possibilità di rimborso o sgravio dei dazi antidumping già versati o contabilizzati per i prodotti ora esclusi. L'effetto è retroattivo dal 2 dicembre 2010 e riguarda anche i dazi provvisori e definitivi eventualmente riscossi in relazione a tali importazioni. Se il termine di tre anni per le domande di rimborso previsto dal codice doganale dell'Unione è scaduto o sta per scadere, esso viene prorogato di sei mesi dopo la pubblicazione del regolamento.

Rapporti con gli altri atti e applicazione finale

Il regolamento modifica direttamente sia il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 sia il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, mantenendo ferma la scadenza di quest'ultimo. Si applica in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Riesame intermedio parziale e chiarimento della definizione del prodotto

La Commissione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, ha riesaminato la definizione del prodotto al solo fine di chiarire se i filati per cucire greggi rientrassero nelle misure antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità. È stato concluso che si tratta di prodotti diversi e che i filati per cucire greggi non dovevano essere inclusi nel campo di applicazione originario.

Nuova definizione del prodotto soggetto a dazio

La definizione del prodotto nelle misure antidumping viene sostituita: restano soggetti a dazio i filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, classificati ex 5402 20 00/TARIC 5402200010 e originari della Cina, con esclusione espressa dei filati per cucire e dei filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione "Z", destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato.

Modifica dei regolamenti antidumping precedenti

Gli articoli 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 sono sostituiti per recepire la nuova definizione del prodotto e rendere coerente l'ambito oggettivo delle misure antidumping definitive.

Rimborso e sgravio dei dazi per i prodotti esclusi

Per i prodotti non contemplati dalla definizione modificata, i dazi antidumping definitivi già versati o contabilizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 478/2010 e del regolamento n. 1105/2010, come prorogato e modificato, devono essere rimborsati o sgravati dalle autorità doganali nazionali secondo la legislazione doganale applicabile.

Proroga del termine per il rimborso

Se il termine di tre anni previsto dall'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 è già scaduto alla data di pubblicazione del regolamento o scade entro sei mesi da tale data, esso è prorogato di sei mesi dopo la pubblicazione.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica retroattivamente dal 2 dicembre 2010. Il testo precisa inoltre che il presente riesame non incide sulla scadenza del regolamento (UE) 2017/325.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalemisure di difesa commerciale

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