Regolamento (UE) 2017/1800
Regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico previsto per i repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi di EMIR, alla luce delle difficoltà riscontrate nell’accesso e nell’aggregazione dei dati. Introduce standard minimi comuni per i formati di dati, per la connettività e per i tempi di risposta alle richieste delle autorità abilitate. L’obiettivo è rendere più efficiente l’accesso ai dati sui derivati, inclusi quelli necessari per il monitoraggio del rischio sistemico, garantendo al contempo riservatezza, integrità e comparabilità delle informazioni.
Regolamento delegato che modifica le regole tecniche sul funzionamento dei repertori di dati sulle negoziazioni per migliorare accesso, aggregazione, raffronto e trasmissione dei dati relativi ai derivati OTC.
Ambito di applicazione
Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni disciplinati dal regolamento (UE) n. 648/2012 e ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, di tale regolamento (autorità competenti e altri soggetti istituzionali abilitati), con riferimento ai dati sui contratti derivati segnalati ai trade repositories. Riguarda l’accesso diretto e immediato ai dati, la trasmissione delle richieste e la ricezione delle informazioni tramite interfacce machine-to-machine, nonché i formati tecnici e i protocolli di scambio. Si applica nell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE; entra in applicazione dal 1° novembre 2017. Non introduce esclusioni settoriali ulteriori, ma consente formati/protocolli aggiuntivi solo in via complementare e previo accordo, non in sostituzione di XML, ISO 20022 e SFTP.
Regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) n. 151/2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), per rafforzare il quadro operativo relativo all’accesso e all’aggregazione dei dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni. La Commissione evidenzia, nei considerando, che la mancanza di standard tecnici uniformi aveva prodotto carenze strutturali nell’accesso ai dati e ostacolato la capacità delle autorità di valutare il rischio sistemico.
Finalità della modifica
L’obiettivo principale è rendere più efficiente e comparabile lo scambio di informazioni tra trade repositories e i soggetti istituzionali previsti dall’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine vengono introdotti standard minimi comuni per i formati di messaggistica, per i protocolli di connessione e per i tempi di risposta alle richieste di accesso.
Formati di dati e standard tecnici
Il nuovo articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 151/2013 prevede che l’accesso ai dati avvenga mediante formato XML e modelli sviluppati secondo la metodologia ISO 20022. È tuttavia ammesso, previo accordo del soggetto competente, l’uso aggiuntivo di un diverso formato per l’accesso alle informazioni, ma tale formato non può sostituire gli standard XML/ISO 20022.
Analogamente, per la comunicazione tra repertori di dati sulle negoziazioni e soggetti abilitati, il regolamento impone l’uso di messaggi XML standardizzati secondo ISO 20022 e del protocollo SFTP, che costituiscono il minimo comune tecnico richiesto. Restano possibili protocolli o canali ulteriori, purché concordati e aggiuntivi.
Accesso diretto, open interest e tipologie di dati disponibili
Il regolamento rafforza l’obbligo di garantire accesso diretto e immediato alle informazioni sui contratti derivati. Le autorità e i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono poter ottenere:
- tutte le segnalazioni sui contratti derivati;
- la situazione più recente delle operazioni su contratti derivati non ancora scaduti;
- i dati relativi ai contratti non ancora scaduti o non ancora segnalati con tipo di azione “E”, “C”, “P” o “Z”;
- i dati sull’open interest, considerati essenziali per il monitoraggio della stabilità finanziaria e del rischio sistemico.
Il regolamento ribadisce inoltre che l’eventuale delega di compiti all’ESMA ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010 non incide sull’obbligo del trade repository di garantire l’accesso diretto e immediato ai soggetti legittimati.
Richieste predefinite e richieste ad hoc
I repertori di dati sulle negoziazioni devono predisporre capacità tecniche per consentire richieste periodiche predefinite e richieste ad hoc combinabili. Le richieste possono riguardare una serie ampia di campi, tra cui:
- data e ora della segnalazione;
- identificativi delle controparti;
- settore e natura della controparte segnalante;
- identificativi di intermediario, soggetto segnalante e beneficiario;
- classe di attività, classificazione e identificazione del prodotto;
- sottostante;
- sede di esecuzione;
- data e ora di esecuzione;
- data di scadenza e data di cessazione;
- controparte centrale (CCP);
- tipo di azione.
Termini per la risposta alle richieste
Il regolamento armonizza i termini di risposta per migliorare la programmazione interna dei soggetti coinvolti. In particolare:
- per i contratti in essere o per quelli scaduti o segnalati meno di un anno prima della richiesta, i dati devono essere forniti entro le ore 12:00 UTC del primo giorno lavorativo successivo alla richiesta;
- per i contratti scaduti o segnalati più di un anno prima, il termine è di tre giorni lavorativi;
- se la richiesta ricomprende entrambe le categorie, si applica il termine più lungo di tre giorni lavorativi.
Verifica delle richieste e sicurezza
I repertori di dati sulle negoziazioni devono verificare l’esattezza e la completezza delle richieste presentate e comunicare l’esito entro 60 minuti. Inoltre, la trasmissione dei dati deve avvenire con firma elettronica e protocolli di cifratura, così da assicurare riservatezza, integrità e protezione delle informazioni scambiate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1° novembre 2017. La Commissione motiva tale differimento con la necessità di consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni di adeguare i propri sistemi tecnici alle nuove specifiche.
Disposizioni principali
Modifica dell’accesso diretto e immediato ai dati
L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 151/2013 è sostituito per stabilire che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve dare ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso immediato e diretto ai dati sui contratti derivati, anche quando tali soggetti operano per delega ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’accesso deve avvenire usando il formato XML e un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022; può essere concordato anche un formato diverso, ma solo in aggiunta e previo accordo del soggetto competente.
Interfaccia machine-to-machine e standard di comunicazione
I repertori di dati sulle negoziazioni devono predisporre e mantenere disposizioni tecniche per consentire una connessione sicura tra macchine per la trasmissione delle richieste e la ricezione dei dati. Per tale interfaccia è previsto l’uso del protocollo SFTP e di messaggi XML standardizzati secondo ISO 20022; possono essere usati anche altri protocolli concordati reciprocamente, in aggiunta e non in sostituzione.
Accesso alle informazioni sui contratti derivati e open interest
Ai soggetti abilitati deve essere fornito accesso a tutte le segnalazioni sui contratti derivati e alla situazione più recente delle operazioni sui contratti derivati non ancora scaduti, o non ancora segnalati con tipo di azione “E”, “C”, “P” o “Z” del campo 93 della tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012. Il considerando richiama espressamente l’importanza dei dati sull’open interest per il monitoraggio della stabilità finanziaria e del rischio sistemico.
Richieste periodiche e richieste ad hoc combinabili
I repertori devono permettere richieste periodiche predefinite di accesso ai dati necessari ai soggetti abilitati per assolvere i rispettivi mandati. Inoltre, su richiesta, devono consentire l’accesso alle informazioni sui contratti derivati secondo combinazioni di dati predeterminate, tra cui data e ora della segnalazione, identificativi delle controparti, settore e natura della controparte, identificativi di intermediario, soggetto segnalante e beneficiario, classe di attività, classificazione e identificazione del prodotto, sottostante, sede e data/ora di esecuzione, data di scadenza, data di cessazione, CCP e tipo di azione.
Termini di risposta alle richieste di accesso
Per i contratti derivati in essere o scaduti, o segnalati meno di un anno prima, l’accesso deve essere fornito entro le ore 12:00 UTC del primo giorno lavorativo successivo alla richiesta. Per i contratti derivati scaduti o segnalati più di un anno prima, il termine è di tre giorni lavorativi. Se la richiesta riguarda entrambe le categorie, si applica il termine di tre giorni lavorativi.
Verifica delle richieste e conferma di ricezione
I repertori di dati sulle negoziazioni devono confermare e verificare l’esattezza e la completezza delle richieste di accesso presentate dai soggetti abilitati e comunicare l’esito della verifica entro e non oltre 60 minuti dalla presentazione della richiesta.
Riservatezza, integrità e sicurezza dei dati
Gli scambi di dati devono avvenire con firma elettronica e protocolli di cifratura per garantire riservatezza, integrità e protezione dei dati. Il regolamento ribadisce che le connessioni sicure tra macchine devono essere protette e che l’uso di canali ulteriori è ammesso solo in aggiunta agli standard minimi previsti.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° novembre 2017. La differita applicazione è giustificata dalla necessità di consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni di adeguare i propri sistemi alle nuove specifiche tecniche.
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