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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1158

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione, del 29 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta norme tecniche di attuazione per standardizzare la comunicazione tra autorità nazionali competenti ed ESMA in materia di indagini, sanzioni e misure relative agli abusi di mercato. Introduce punti di contatto designati, un modello per la notifica annuale aggregata e un formato uniforme per le notifiche delle singole sanzioni o misure. Le regole mirano a rendere comparabili, complete e tempestive le informazioni trasmesse all’ESMA, anche tramite mezzi elettronici sicuri.

Stabilisce procedure, punti di contatto e formulari standard per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e l’ESMA sulle indagini, sulle sanzioni e sulle misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e all’ESMA, limitatamente alle trasmissioni di informazioni previste dall’articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014. Riguarda le informazioni aggregate annuali su indagini, sanzioni e misure adottate in materia di abusi di mercato, nonché le notifiche individuali delle sanzioni e misure comunicate al pubblico. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Non disciplina direttamente gli operatori di mercato, ma le modalità operative delle autorità di vigilanza e, per il tramite delle notifiche, la pubblicazione delle sanzioni e misure.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione

Il regolamento, adottato in attuazione dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, uniforma le modalità di scambio informativo tra le autorità competenti nazionali e l’ESMA in materia di abusi di mercato. La finalità è rendere più agevole, coerente e comparabile la raccolta dei dati su indagini, sanzioni e misure, evitando ritardi, omissioni e difformità nella registrazione delle informazioni.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la Commissione intende predisporre procedure comuni e formulari standard per la trasmissione delle informazioni richieste dall’articolo 33 MAR. Viene inoltre sottolineata la necessità che ogni autorità competente designi un punto di contatto dedicato, così da facilitare la comunicazione con l’ESMA e assicurare un flusso informativo ordinato. Il regolamento si fonda su progetti di norme tecniche di attuazione predisposti dall’ESMA.

Definizione rilevante

L’articolo 1 fornisce una definizione ampia di "mezzo elettronico", comprensiva di strumenti per il trattamento, l’archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o altri mezzi elettromagnetici. La definizione è funzionale all’obbligo di trasmissione elettronica sicura delle informazioni verso l’ESMA.

Punti di contatto e organizzazione dello scambio informativo

L’articolo 2 impone a ciascuna autorità competente di nominare un punto di contatto unico per l’invio delle informazioni e per le questioni connesse alla trasmissione. Le autorità nazionali devono comunicare all’ESMA i dati di tale punto di contatto; specularmente, l’ESMA designa un proprio punto di contatto per il ricevimento delle informazioni e per le comunicazioni relative. Inoltre, l’ESMA pubblica sul proprio sito Internet il punto di contatto delle autorità competenti, così da rendere più trasparente e agevole il canale di interlocuzione.

Notifica annuale aggregata delle informazioni

L’articolo 3 disciplina la relazione annuale aggregata che le autorità competenti devono trasmettere all’ESMA. La comunicazione deve essere effettuata compilando, ove pertinente, il formulario di cui all’allegato I e deve includere le informazioni previste dall’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il termine è fissato al 31 marzo di ogni anno e la relazione deve riferirsi a tutte le indagini svolte e a tutte le sanzioni e misure imposte nell’anno civile precedente.

La trasmissione deve avvenire con mezzi elettronici sicuri. È l’ESMA a specificare e identificare tali mezzi, che devono garantire la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni trasmesse. Il considerando 4 precisa inoltre che le informazioni sulle indagini devono essere coerenti e comparabili e riguardare soltanto le indagini effettivamente trattate dalle autorità competenti nel periodo di riferimento.

Notifica delle sanzioni e misure comunicate al pubblico

L’articolo 4 riguarda le sanzioni e le misure da notificare singolarmente all’ESMA ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014. La notifica avviene mediante le interfacce del sistema informatico e della banca dati predisposti dall’ESMA per gestire ricezione, archiviazione e pubblicazione delle informazioni. Il formato da utilizzare è quello del file di notifica contenuto nell’allegato II.

L’allegato II elenca i campi informativi richiesti, tra cui: quadro giuridico, Stato membro, identificativi dell’autorità e dell’entità, natura della sanzione, nome della persona fisica o giuridica, testo libero della decisione, data di irrogazione e, se del caso, data di cessazione degli effetti. Per le persone giuridiche autorizzate ai sensi del quadro MiFID, OICVM o GEFIA sono previsti identificativi specifici.

Rettifica, annullamento e aggiornamento delle notifiche

L’articolo 5 disciplina la gestione degli errori o delle variazioni successive nelle notifiche già trasmesse. Se l’autorità competente intende annullare un file di notifica, deve cancellare il file esistente e inviarne uno nuovo. Se invece intende aggiornare una notifica già inviata, deve ritrasmettere il file con i dati aggiornati. La norma garantisce così l’allineamento costante della banca dati ESMA rispetto allo stato effettivo delle misure e sanzioni notificate.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Definizione di mezzo elettronico

L’articolo 1 definisce il "mezzo elettronico" come un’attrezzatura elettronica per il trattamento, l’archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o altro mezzo elettromagnetico, includendo la compressione digitale.

Punti di contatto tra autorità competenti ed ESMA

L’articolo 2 impone a ciascuna autorità competente di designare un punto di contatto unico per l’invio delle informazioni e per le comunicazioni relative alla trasmissione; le autorità comunicano tale contatto all’ESMA, che a sua volta designa un proprio punto di contatto per il ricevimento delle informazioni. L’ESMA pubblica sul proprio sito il punto di contatto delle autorità competenti.

Notifica annuale aggregata delle informazioni

L’articolo 3 richiede alle autorità competenti di trasmettere all’ESMA, compilando il formulario dell’allegato I, le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014. La notifica va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno e riguarda tutte le indagini svolte e tutte le sanzioni e misure imposte nell’anno civile precedente. La trasmissione deve avvenire mediante mezzi elettronici sicuri idonei a preservare completezza, integrità e riservatezza dei dati.

Notifica delle sanzioni e misure individuali

L’articolo 4 prevede che le sanzioni e le misure di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 siano notificate all’ESMA tramite le interfacce del sistema informatico e della banca dati predisposti dall’ESMA, utilizzando il file di notifica nel formato dell’allegato II.

Annullamento e aggiornamento delle notifiche

L’articolo 5 disciplina le correzioni delle notifiche già inviate: per annullare una notifica l’autorità competente deve cancellare il file esistente e inviarne uno nuovo; per aggiornarla deve ritrasmettere il file con le informazioni aggiornate.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatovigilanza finanziariacooperazione amministrativatrasparenzamercati finanziari

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