Regolamento (UE) 2017/1171
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere le misure antidumping sulla melamina originaria della Cina. La Commissione conclude che, pur in presenza di un mercato dell’Unione in ripresa, in caso di abrogazione delle misure vi sarebbe un’elevata probabilità di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria unionale. Viene quindi istituito un dazio definitivo di 415 EUR/tonnellata per tutte le altre società, mentre tre esportatori nominativamente indicati restano soggetti a un prezzo minimo all’importazione di 1.153 EUR/tonnellata.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di melamina attualmente classificata al codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori e gli operatori doganali che immettono in libera pratica tale prodotto; per tre produttori esportatori individuati opera un regime specifico basato su prezzo minimo all’importazione, subordinato a fattura commerciale conforme all’allegato. Restano applicabili le norme doganali ordinarie, e in caso di merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica si applicano regole di adeguamento del prezzo ai sensi dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171: dazio antidumping definitivo sulla melamina originaria della Cina
Il regolamento attua l’esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione, dopo aver esaminato dumping, pregiudizio e interesse dell’Unione, ritiene probabile che senza misure si verificherebbero sia la persistenza del dumping sia la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria unionale della melamina.
Quadro procedurale
Le misure erano già in vigore in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulla melamina cinese. Il riesame è stato avviato l’11 maggio 2016 su domanda di tre produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 50 % della produzione unionale di melamina nel 2015. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016; l’analisi del pregiudizio copre invece il periodo dal 1° gennaio 2012 alla fine del PIR.
La Commissione ha informato tutte le categorie di operatori interessati, consentendo osservazioni e audizioni. Non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi; non è stato pertanto effettuato campionamento dei produttori esportatori della RPC. È stato invece confermato il campione dei tre produttori dell’Unione collaboranti, rappresentativi di oltre l’80 % della produzione stimata dell’Unione. Un solo importatore ha risposto al modulo di campionamento, per cui non è stato necessario campionare gli importatori.
Prodotto oggetto di riesame e prodotto simile
Il prodotto interessato è la melamina, attualmente classificata al codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese. Si tratta di una polvere cristallina bianca impiegata principalmente per laminati, adesivi per legno, masse da stampaggio e trattamenti per carta/tessuti. La Commissione ha ritenuto che la melamina cinese, quella prodotta nel paese di riferimento giapponese e quella prodotta dall’industria dell’Unione fossero simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Accertamento del dumping
Poiché nessun esportatore cinese ha collaborato, la Commissione ha determinato il valore normale utilizzando il Giappone come paese di riferimento, ritenuto appropriato in ragione delle dimensioni del mercato, della presenza di due produttori nazionali, della concorrenza e dell’assenza di misure di difesa commerciale rilevanti. Il valore normale è stato costruito sulla base dei dati del produttore giapponese collaborante, dopo aver verificato la rappresentatività delle vendite interne e corretto i prezzi per assicurare operazioni commerciali normali e comparabilità.
Il prezzo all’esportazione è stato ricavato dalle statistiche Eurostat sulle importazioni, in assenza di collaborazione cinese, e adeguato da cif a franco fabbrica. Dopo gli aggiustamenti per trasporto interno, movimentazione, nolo marittimo e la quota di IVA non rimborsata sulle esportazioni cinesi, la Commissione ha calcolato un margine di dumping del 21,0 % per il PIR. La Commissione ha inoltre ritenuto che, malgrado i minori volumi esportati rispetto al passato, le esportazioni cinesi continuassero a essere effettuate a prezzi di dumping.
Rischio di persistenza del dumping
La valutazione prospettica ha evidenziato ampie capacità produttive inutilizzate in Cina, stimate in circa 800.000 tonnellate già nel 2013, e comunque superiori al consumo totale dell’Unione anche tenendo conto della crescita prevista della domanda interna cinese. La Commissione ha inoltre osservato che i produttori cinesi continuavano a esportare a prezzi molto bassi verso mercati terzi rilevanti, in particolare Turchia, Malaysia e Corea del Sud, nonché verso il Giappone. Tali prezzi risultavano nettamente inferiori sia al PMI unionale sia ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione.
Il mercato dell’Unione è stato considerato particolarmente attrattivo per dimensioni e livello dei prezzi. Anche la riduzione delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, a seguito di nuove misure antidumping e compensative statunitensi, è stata considerata un fattore che libera volumi potenzialmente riorientabili verso l’Unione. La Commissione conclude quindi che, in caso di scadenza delle misure, la Cina continuerebbe verosimilmente a esportare melamina nell’Unione a prezzi di dumping.
Industria dell’Unione e situazione del mercato
L’industria dell’Unione è stata individuata in cinque produttori. I tre richiedenti, che componevano anche il campione, rappresentavano oltre l’80 % della produzione unionale stimata. La Commissione ha respinto le contestazioni relative alla loro appartenenza all’industria dell’Unione, rilevando che le eventuali importazioni dalla RPC erano trascurabili.
Il consumo dell’Unione è cresciuto del 12 % nel periodo in esame, passando da circa 349.000 tonnellate nel 2012 a circa 393.000 tonnellate nel PIR. Le importazioni dalla RPC, pur diminuite rispetto alla situazione precedente alle misure, si sono stabilizzate intorno al 2 % del mercato unionale, con prezzi medi intorno a 1.113 EUR/tonnellata nel PIR, valori ritenuti influenzati dal regime di PMI.
Parallelamente, le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate fino a raggiungere una quota di mercato del 24,7 % nel PIR, ma senza effetti pregiudizievoli analoghi a quelli delle importazioni cinesi nell’inchiesta iniziale, anche per via di prezzi meno distorsivi e capacità produttive più limitate.
Assenza di pregiudizio notevole durante il PIR
L’analisi economica dell’industria dell’Unione mostra un quadro in miglioramento: produzione relativamente stabile, capacità produttiva costante a 479.120 tonnellate, utilizzo degli impianti tra il 76 % e il 82 %, vendite in lieve aumento e quota di mercato ancora elevata, pur in riduzione dal 81 % al 73 % per effetto della crescita complessiva della domanda. I prezzi medi di vendita nell’Unione sono aumentati del 13 %, anche grazie al recupero della domanda e alla riduzione dei costi delle materie prime.
Ne risultano anche una crescita dell’occupazione del 10 %, un aumento del costo del lavoro dell’11 %, una riduzione delle scorte e un miglioramento marcato della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. Per la Commissione, questi elementi dimostrano che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel PIR ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
Nonostante il miglioramento della situazione attuale, la Commissione ritiene probabile che la scadenza delle misure provocherebbe una reiterazione del pregiudizio. Il rischio deriva dalla combinazione tra grandi capacità inutilizzate cinesi, prezzi di esportazione bassi sui mercati terzi e attrattività del mercato unionale, secondo mercato mondiale della melamina.
La Commissione ha svolto simulazioni economiche: un ingresso di melamina cinese a prezzi simili a quelli osservati in Turchia o sul mercato mondiale comporterebbe una forte pressione al ribasso sui prezzi dell’industria dell’Unione e, con una riduzione del volume venduto di circa 30.000 tonnellate, farebbe peggiorare sensibilmente il costo unitario e la redditività, fino a generare perdite. La presenza di importazioni da altri paesi terzi non impedirebbe tale effetto, potendo anzi essere gradualmente sostituita da importazioni cinesi a basso prezzo.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha esaminato l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, considerando industria dell’Unione, importatori e utilizzatori. Ritiene che il mantenimento delle misure consenta all’industria dell’Unione di preservare il recupero economico ottenuto in un mercato equo e competitivo, mentre la loro abrogazione esporrebbe l’industria a una rapida pressione sui prezzi e a un deterioramento della redditività.
Per gli importatori non è emersa una prova di impatto negativo significativo; l’unico importatore che ha collaborato ha anzi considerato le misure un fattore di stabilizzazione del mercato. Quanto agli utilizzatori, le risposte raccolte non hanno dimostrato che il mantenimento del dazio comprometta in modo rilevante la loro redditività o l’approvvigionamento, anche perché il mercato resta aperto e caratterizzato da molteplici fornitori.
Dispositivo e allegato documentale
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e precisa il meccanismo applicabile ai produttori nominati e alle altre società. L’allegato stabilisce il contenuto minimo della fattura commerciale necessaria per beneficiare del trattamento riservato ai produttori con PMI, includendo nome e funzione del firmatario e una dichiarazione attestante fabbricazione, quantità esportata, completezza ed esattezza delle informazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure
Sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha verificato persistenza/reiterazione del dumping, del pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Conclude che le misure antidumping introdotte con il regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 devono restare in vigore.
Dazio definitivo e prezzo minimo all’importazione
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della RPC. Per Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Holitech Technology Co. Ltd e Henan Junhua Development Company, Ltd si applica un prezzo minimo all’importazione di 1.153 EUR/tonnellata di peso netto; il dazio corrisponde alla differenza tra tale PMI e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, quando inferiore al PMI. Per tutte le altre società si applica un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata.
Condizioni documentali per i produttori con PMI
L’applicazione del prezzo minimo all’importazione per le tre società nominate è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida conforme all’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società.
Merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica
Se le merci sono danneggiate prima della libera pratica e il prezzo effettivamente pagato o da pagare è ridotto proporzionalmente ai fini del valore in dogana ai sensi dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, anche il PMI o il dazio sono ridotti proporzionalmente secondo le formule previste dall’articolo 1, paragrafo 3.
Ambito soggettivo e codice TARIC
Il regolamento indica codici addizionali TARIC distinti per le tre società nominate (A986, A987, A988) e per tutte le altre società (A999), ai fini dell’applicazione doganale della misura.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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