Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1443

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017R1443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso i modelli FINREP usati dagli enti creditizi per le segnalazioni di vigilanza, recependo l’impatto dell’IFRS 9 sulla classificazione e svalutazione degli strumenti finanziari. Vengono sostituiti gli allegati III, IV e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, con nuovi modelli e istruzioni sia per gli IFRS sia per i GAAP nazionali. L’intervento mira ad allineare i dati di vigilanza ai nuovi principi contabili, migliorare la qualità dell’informativa e ridurre, per quanto possibile, gli oneri di segnalazione.

Modifica la disciplina FINREP del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per adeguare le segnalazioni di vigilanza bancaria all’IFRS 9 e aggiornare i modelli informativi finanziari.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti alla segnalazione FINREP prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), in particolare agli enti che redigono i conti secondo gli IFRS adottati nell’Unione e agli enti soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE (BAD), nonché, per specifiche tabelle, agli enti per i quali le autorità competenti estendono gli obblighi di segnalazione. L’ambito è prudenziale e di vigilanza: riguarda bilancio, conto economico, conto economico complessivo, derivati, coperture, svalutazioni, garanzie, esposizioni deteriorate e oggetto di tolleranza, concentrazione geografica, parti correlate, struttura del gruppo e fair value. Si applica dal 1° gennaio 2018; per gli allegati I e III, se l’ente ha un esercizio non coincidente con l’anno civile, l’applicazione decorre dall’inizio dell’esercizio che comincia dopo il 1° gennaio 2018, secondo il calendario di adozione dell’IFRS 9. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443 della Commissione

Il regolamento modifica in modo sostanziale il quadro tecnico FINREP del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per allineare la segnalazione di vigilanza bancaria all’IFRS 9 e alle sue conseguenze su classificazione, misurazione e impairment degli strumenti finanziari. L’intervento sostituisce gli allegati relativi ai modelli di informativa finanziaria e alle istruzioni, con applicazione coordinata dal 1° gennaio 2018.

Finalità e contesto normativo

La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), che attribuisce all’ABE il compito di elaborare norme tecniche di attuazione per i modelli uniformi di segnalazione finanziaria. I considerando spiegano che l’adozione dell’IFRS 9, pubblicato dallo IASB e recepito nell’Unione con il regolamento (UE) 2016/2067, rende necessario adeguare i modelli di vigilanza per mantenere l’allineamento tra informativa contabile e segnalazioni prudenziali.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli enti soggetti alla segnalazione FINREP nell’ambito del CRR, sia secondo gli IFRS sia secondo i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE. Le istruzioni coprono i bilanci individuali e consolidati, entro l’ambito del consolidamento prudenziale, e includono anche i casi in cui le autorità competenti estendono gli obblighi di segnalazione.

Modifiche agli allegati del regolamento FINREP

L’articolo 1 sostituisce gli allegati III, IV e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Ne deriva una revisione completa dei modelli FINREP, che ora disciplinano in modo analitico:

  • stato patrimoniale, conto economico e conto economico complessivo;
  • disaggregazione delle attività e passività finanziarie per strumento, controparte, prodotto e area geografica;
  • strumenti al fair value, al costo ammortizzato, al costo o al LOCOM;
  • coperture contabili ed economiche;
  • svalutazioni, perdite attese e passaggi tra fasi di impairment;
  • garanzie, impegni fuori bilancio ed esposizioni deteriorate;
  • informazioni su parti correlate, gruppo, entità strutturate non consolidate e fair value hierarchy.

Regole generali di compilazione e consolidamento

L’allegato V fornisce istruzioni di carattere generale. I modelli FINREP vanno compilati secondo le regole contabili applicabili e secondo l’ambito del consolidamento prudenziale previsto dal CRR, salvo diversa indicazione. Le istruzioni chiariscono:

  • quali elementi vanno trasmessi;
  • come leggere i riferimenti normativi inseriti nelle tabelle;
  • la convenzione credito/debito e l’uso dei segni;
  • il trattamento dei dati ombreggiati o non richiesti;
  • il metodo da usare per partecipazioni in filiazioni, joint venture e collegate.

Portafogli contabili e classificazione degli strumenti finanziari

Le istruzioni definiscono i portafogli contabili sia per IFRS sia per GAAP nazionali. Per gli IFRS, le principali categorie sono:

  • attività finanziarie possedute per negoziazione;
  • attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value nell’utile/perdita;
  • attività finanziarie designate al fair value nell’utile/perdita;
  • attività finanziarie al fair value nelle altre componenti di conto economico complessivo;
  • attività finanziarie al costo ammortizzato. Per i GAAP nazionali, sono previste categorie corrispondenti, incluse le attività al costo, al LOCOM o “altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”. Le istruzioni chiariscono che i derivati positivi o negativi sono classificati rispettivamente come attività o passività finanziarie di negoziazione, salvo quelli designati per hedge accounting.

Valore contabile lordo, impairment e cancellazioni

Una parte centrale del regolamento riguarda il concetto di valore contabile lordo e la sua applicazione agli strumenti di debito. Le istruzioni distinguono tra strumenti non deteriorati e deteriorati e specificano il trattamento degli strumenti al fair value, al costo ammortizzato, al costo o al LOCOM. Vengono inoltre definite:

  • riduzione di valore accumulata;
  • variazioni negative accumulate del fair value dovute al rischio di credito;
  • cancellazioni parziali e totali accumulate;
  • esposizioni acquistate o originate deteriorate. Le cancellazioni sono trattate come eliminazioni contabili, con obbligo di segnalare anche i recuperi di importi precedentemente cancellati.

Prestiti e anticipazioni, settori della controparte e codici NACE

I modelli 5 e 6 dettagliano i prestiti e le anticipazioni per prodotto, garanzia reale, finalità e subordinazione. Sono previsti, tra gli altri, i seguenti prodotti:

  • conto corrente/su richiesta;
  • debito da carta di credito;
  • crediti commerciali;
  • leasing finanziari;
  • repo/reverse repo;
  • altri prestiti a termine;
  • anticipazioni non qualificabili come prestiti. Per i prestiti alle società non finanziarie è obbligatoria la classificazione per codici NACE, a livello di sezione. Le istruzioni chiariscono anche la classificazione dei crediti garantiti da immobili, dei mutui per abitazione, del credito al consumo e dei prestiti per il finanziamento di progetti ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 8, CRR.

Esposizioni scadute, deteriorate e oggetto di tolleranza

Il regolamento introduce modelli specifici per le esposizioni deteriorate e per quelle oggetto di misure di tolleranza. Le esposizioni deteriorate sono quelle scadute da oltre 90 giorni o improbabili da rimborsare integralmente senza escussione delle garanzie; per gli IFRS coincidono, in sostanza, con la Fase 3, incluse le attività deteriorate acquistate o originate. Le esposizioni oggetto di tolleranza sono invece quelle per cui è stata concessa una modifica o un rifinanziamento in favore di un debitore in difficoltà finanziarie. Sono previsti periodi di prova, soglie temporali e condizioni per la cessazione della classificazione come deteriorate o oggetto di tolleranza.

Derivati, coperture contabili e coperture economiche

I modelli 10 e 11 richiedono la segnalazione dei derivati per tipo di rischio, mercato e prodotto, con classificazione in tasso di interesse, patrimonio netto, cambi e oro, credito, merci e altro. Sono inoltre richiesti:

  • importi nozionali;
  • valori contabili e fair value;
  • distinzione tra OTC e mercati organizzati;
  • indicazione delle coperture economiche;
  • disaggregazione per controparte OTC. Il regolamento chiarisce il trattamento degli hedge accounting under IFRS e, per i GAAP nazionali, delle coperture previste dalla BAD.

Garanzie, impegni fuori bilancio e passività finanziarie

I modelli 9 e 13 disciplinano impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni, sia dati sia ricevuti, con informazioni su importi nominali, accantonamenti e fair value. Le istruzioni precisano che gli impegni possono rientrare nell’IFRS 9, nello IAS 37 o nell’IFRS 4. Le passività finanziarie sono invece classificate in derivati, posizioni corte, depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie, con specifiche regole per i titoli subordinati e per i dividendi da pagare o altre poste transitorie.

Fair value hierarchy, trasferimenti di attività e riconciliazioni prudenziali

Il regolamento richiede informazioni sulla gerarchia del fair value ai sensi dell’IFRS 13 e sul ricorso all’opzione del fair value per attività e passività designate. È inoltre previsto un modello sulle attività finanziarie trasferite e sulle passività associate, per rappresentare i casi di eliminazione contabile totale o parziale e di coinvolgimento residuo, inclusi i repo e le cartolarizzazioni. Un ulteriore modello riconcilia l’ambito del consolidamento contabile con quello del CRR, evidenziando le differenze tra perimetro contabile e prudenziale.

Informazioni su gruppo, parti correlate e entità strutturate non consolidate

Sono richiesti modelli dettagliati sulla struttura del gruppo, sia entità per entità sia strumento per strumento, con codice LEI, codice ISIN, partecipazioni, diritti di voto, costo di acquisizione, valore contabile e fair value di eventuali investimenti quotati. Le parti correlate vanno segnalate secondo IAS 24, distinguendo saldi, impegni, derivati, accantonamenti, interessi, commissioni e utili/perdite da operazioni con madre, controllanti, filiazioni, collegate, joint venture e dirigenti apicali. Ulteriori informazioni riguardano le interessenze in entità strutturate non consolidate e le perdite subite nel periodo.

Informazioni su attività materiali, leasing, servizi e benefici ai dipendenti

Il regolamento prevede modelli specifici per:

  • attività materiali e immateriali per metodo di misurazione;
  • attività soggette a leasing operativo;
  • gestione di attività, custodia e altri servizi, con ricavi e costi per commissioni;
  • piani a benefici definiti, obbligazioni previdenziali e pagamenti basati su azioni;
  • accantonamenti e movimentazione dei fondi. Tali sezioni servono a migliorare la comparabilità e la tracciabilità delle principali voci non strettamente finanziarie del bilancio bancario.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2018. Per alcuni allegati e per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno civile, la decorrenza è allineata all’inizio dell’esercizio finanziario che comincia dopo tale data, in coerenza con l’IFRS 9.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati FINREP

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati III, IV e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 con i testi recati dagli allegati I, II e III del nuovo regolamento. La modifica ridisegna i modelli FINREP per IFRS e GAAP nazionali, con aggiornamenti puntuali a schemi, codici, righe e istruzioni.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° gennaio 2018. Gli allegati I e III si applicano, per gli enti con esercizio diverso dall’anno civile appartenenti alle categorie indicate, dall’inizio dell’esercizio contabile che comincia dopo il 1° gennaio 2018.

Adeguamento all’IFRS 9

I considerando e le istruzioni tecniche recepiscono il nuovo IFRS 9, applicabile nell’Unione dal 1° gennaio 2018. Il regolamento aggiorna classificazione, misurazione e rappresentazione degli strumenti finanziari, delle perdite attese, delle coperture e del fair value, con particolare attenzione al nuovo modello di impairment per fasi (Fase 1, Fase 2, Fase 3).

Nuovi modelli FINREP e disaggregazioni

Gli allegati introdotti o riscritti prevedono modelli dettagliati per stato patrimoniale, conto economico, conto economico complessivo, disaggregazioni per strumento, controparte, prodotto, codice NACE, scadenza, fair value hierarchy, trasferimenti di attività, garanzie, esposizioni deteriorate e oggetto di tolleranza, parti correlate, struttura del gruppo e gestione di attività/custodia.

Regole generali di segnalazione

L’allegato V chiarisce riferimenti, convenzioni di segno, criteri di consolidamento prudenziale, definizione dei portafogli contabili, trattamento di derivati, strumenti finanziari, ratei, scarti di garanzia e criteri di classificazione delle controparti. Le istruzioni stabiliscono che gli enti segnalano solo le parti dei modelli pertinenti alle attività, passività, strumenti di capitale, ricavi, costi, esposizioni fuori bilancio e metodi di valutazione effettivamente applicati.

Informativa su strumenti finanziari e fair value

Sono disciplinate in modo dettagliato le voci relative a strumenti al fair value, al costo ammortizzato, al costo o al LOCOM, nonché la gerarchia del fair value ex IFRS 13 (livelli 1, 2 e 3). Il regolamento impone anche specifiche disaggregazioni per portafoglio, tipo di rischio, controparte e livello di valore equo.

Perdite attese, svalutazioni e cancellazioni

I modelli 12.1 e 12.2 introducono la riconciliazione dei movimenti delle svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti, nonché i trasferimenti tra fasi di riduzione di valore. Sono chiarite le regole di segnalazione per aumenti, diminuzioni, modifiche, cancellazioni, recuperi, aggiornamenti metodologici e attività acquistate o originate deteriorate.

Esposizioni deteriorate e misure di tolleranza

I modelli 18 e 19 disciplinano la segnalazione delle esposizioni deteriorate e di quelle oggetto di misure di tolleranza, con criteri su scaduto, default, improbabile adempimento, concessioni, rifinanziamenti, periodi di prova e classificazione per fasce di arretrato. È prevista anche la distinzione tra esposizioni in bonis e deteriorate, con indicazione di garanzie e accantonamenti.

Disaggregazioni geografiche, NACE e controparti

Il regolamento richiede disaggregazioni geografiche per luogo di attività e residenza della controparte, oltre alla classificazione dei prestiti alle società non finanziarie per codici NACE e alla segmentazione per settori della controparte (banche centrali, amministrazioni pubbliche, enti creditizi, altre società finanziarie, società non finanziarie, famiglie).

Parti correlate, gruppo e interessenze in entità strutturate

Sono previste informazioni specifiche su saldi e operazioni con parti correlate, struttura del gruppo entità per entità e strumento per strumento, nonché sulle interessenze in entità strutturate non consolidate, con attenzione a cartolarizzazioni, supporto di liquidità e perdite subite.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariacontabilità bancariarequisiti prudenzialiinformativa finanziariafair value

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.