Cassazione Penale, Sentenza n. 13756/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amato chiedeva l'ammissione alla semilibertà. Sosteneva che il Tribunale avesse valutato erroneamente e acriticamente i pareri negativi della D.N.A. e della D.D.A., omettendo di considerare elementi favorevoli emersi nel percorso detentivo (regolarità della condotta, assenza di procedimenti pendenti, esiti trattamentali positivi, esclusione di frequentazione di pregiudicati) e avesse quindi applicato male la disciplina dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 162/2022.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione transitoria dell'art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022 (essendo stata dichiarata impossibile la collaborazione con la giustizia), per cui non grava su Amato l'onere dimostrativo previsto dal nuovo comma 1-bis dell'art. 4-bis. Tuttavia la Corte ha confermato che rimane necessario accertare l'assenza di collegamenti attuali o del pericolo del loro ripristino; sul punto il Tribunale ha correttamente valutato che, nonostante esiti trattamentali positivi, non risultano concreti elementi di definitivo distacco: Amato non è mai rientrato nel contesto territoriale di provenienza, ha fruito di permessi limitati e prevalentemente orari, non svolge un'attività lavorativa continuativa (solo volontariato a poche ore/settimana) e nel territorio di origine permangono organizzazioni mafiose attive. Per tali ragioni la semilibertà è stata ritenuta prematura e la misura rigettata.
Norme richiamate
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
comma 1-bis (modificato dal d.l. n. 162/2022)
La norma pone limiti all'accesso a benefici per detenuti condannati per reati di mafia; dopo la riforma l'accesso è possibile anche quando la collaborazione sia impossibile, ma occorre verificare l'assenza di collegamenti attuali o del pericolo del loro ripristino
art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022
art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022 (disposizione transitoria)
Disposizione transitoria che consente ai soggetti per i quali sia stata già dichiarata impossibile la collaborazione di essere esaminati per i benefici senza l'onere dimostrativo introdotto dal nuovo comma 1-bis, pur richiedendo la verifica dell'assenza di collegamenti attuali
art. 50 Ordinamento penitenziario
Per l'ammissione a misure come la semilibertà occorrono due valutazioni: i risultati del trattamento individualizzato e le condizioni per un graduale reinserimento sociale
art. 606 codice di procedura penale
Consente i motivi di cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita la motivazione in ricorso ai fatti strettamente necessari per la decisione, richiamato in relazione ai limiti della deduzione di motivi
Massime di principio
- Se è stata già dichiarata l'impossibilità di collaborazione, si applica la disposizione transitoria che evita l'onere probatorio più gravoso del nuovo art. 4-bis, comma 1-bis, ma resta obbligatoria la verifica dell'assenza di collegamenti attuali o del pericolo del loro ripristino
- Gli esiti positivi del trattamento detentivo (regolarità della condotta, partecipazione al percorso rieducativo, ravvedimento) sono necessari ma non sempre sufficienti: occorrono elementi concreti e attuali che dimostrino il distacco dal contesto criminale
- Per misure come la semilibertà è richiesto sia un positivo trattamento individualizzato sia la presenza di condizioni reali per il graduale reinserimento (es. esperienza consolidata di permessi nel territorio di origine, attività lavorativa continuativa o valida attività risocializzante)
- La presenza di organizzazioni criminali attive nel territorio di provenienza incide negativamente sulla prognosi di rischio di ripristino dei collegamenti e richiede maggiori garanzie dimostrate dal detenuto
- I tribunali non possono limitarsi a richiamare pareri negativi di autorità investigative senza fornire autonoma e specifica motivazione sui fatti attuali che giustifichino il diniego; tuttavia tali pareri hanno rilevanza e possono concorrere alla valutazione complessiva
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