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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13756/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amato chiedeva l'ammissione alla semilibertà. Sosteneva che il Tribunale avesse valutato erroneamente e acriticamente i pareri negativi della D.N.A. e della D.D.A., omettendo di considerare elementi favorevoli emersi nel percorso detentivo (regolarità della condotta, assenza di procedimenti pendenti, esiti trattamentali positivi, esclusione di frequentazione di pregiudicati) e avesse quindi applicato male la disciplina dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 162/2022.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione transitoria dell'art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022 (essendo stata dichiarata impossibile la collaborazione con la giustizia), per cui non grava su Amato l'onere dimostrativo previsto dal nuovo comma 1-bis dell'art. 4-bis. Tuttavia la Corte ha confermato che rimane necessario accertare l'assenza di collegamenti attuali o del pericolo del loro ripristino; sul punto il Tribunale ha correttamente valutato che, nonostante esiti trattamentali positivi, non risultano concreti elementi di definitivo distacco: Amato non è mai rientrato nel contesto territoriale di provenienza, ha fruito di permessi limitati e prevalentemente orari, non svolge un'attività lavorativa continuativa (solo volontariato a poche ore/settimana) e nel territorio di origine permangono organizzazioni mafiose attive. Per tali ragioni la semilibertà è stata ritenuta prematura e la misura rigettata.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario

    comma 1-bis (modificato dal d.l. n. 162/2022)

    La norma pone limiti all'accesso a benefici per detenuti condannati per reati di mafia; dopo la riforma l'accesso è possibile anche quando la collaborazione sia impossibile, ma occorre verificare l'assenza di collegamenti attuali o del pericolo del loro ripristino

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022

    art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022 (disposizione transitoria)

    Disposizione transitoria che consente ai soggetti per i quali sia stata già dichiarata impossibile la collaborazione di essere esaminati per i benefici senza l'onere dimostrativo introdotto dal nuovo comma 1-bis, pur richiedendo la verifica dell'assenza di collegamenti attuali

  • art. 50 Ordinamento penitenziario

    Per l'ammissione a misure come la semilibertà occorrono due valutazioni: i risultati del trattamento individualizzato e le condizioni per un graduale reinserimento sociale

  • art. 606 codice di procedura penale

    Consente i motivi di cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limita la motivazione in ricorso ai fatti strettamente necessari per la decisione, richiamato in relazione ai limiti della deduzione di motivi

Massime di principio

  • Se è stata già dichiarata l'impossibilità di collaborazione, si applica la disposizione transitoria che evita l'onere probatorio più gravoso del nuovo art. 4-bis, comma 1-bis, ma resta obbligatoria la verifica dell'assenza di collegamenti attuali o del pericolo del loro ripristino
  • Gli esiti positivi del trattamento detentivo (regolarità della condotta, partecipazione al percorso rieducativo, ravvedimento) sono necessari ma non sempre sufficienti: occorrono elementi concreti e attuali che dimostrino il distacco dal contesto criminale
  • Per misure come la semilibertà è richiesto sia un positivo trattamento individualizzato sia la presenza di condizioni reali per il graduale reinserimento (es. esperienza consolidata di permessi nel territorio di origine, attività lavorativa continuativa o valida attività risocializzante)
  • La presenza di organizzazioni criminali attive nel territorio di provenienza incide negativamente sulla prognosi di rischio di ripristino dei collegamenti e richiede maggiori garanzie dimostrate dal detenuto
  • I tribunali non possono limitarsi a richiamare pareri negativi di autorità investigative senza fornire autonoma e specifica motivazione sui fatti attuali che giustifichino il diniego; tuttavia tali pareri hanno rilevanza e possono concorrere alla valutazione complessiva

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