Regolamento (UE) 2021/411
Regolamento (UE) 2021/411 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nella zona 7a per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2020 assegnato al Belgio per il merluzzo bianco nella zona 7a e dispone la chiusura delle relative attività di pesca per le navi belghe. Vietata la cattura a partire dal 24.12.2020, restano tuttavia consentite le operazioni sulle catture effettuate prima di tale data e la gestione delle catture non intenzionali secondo la disciplina della politica comune della pesca. Il provvedimento è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) nella zona 7a per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell’esaurimento del contingente 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che pescano lo stock di merluzzo bianco nella zona 7a. Riguarda le attività connesse alla pesca di tale stock nelle acque interessate e gli sbarchi, il trasbordo, la conservazione a bordo e le altre operazioni elencate per le catture effettuate prima della data di chiusura. L’effetto decorre dalla data indicata nell’allegato, ossia dal 24.12.2020, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Chiusura della pesca del merluzzo bianco nella zona 7a per il Belgio
Il regolamento della Commissione attua la chiusura di una pesca specifica in ragione dell’esaurimento del contingente assegnato al Belgio per il 2020. La base giuridica è l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, mentre il contesto materiale è dato dal regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2020.
Presupposto: esaurimento del contingente
La Commissione prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture dello stock di merluzzo bianco nella zona 7a da parte di navi belghe o immatricolate in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020. Per questo motivo il contingente viene considerato esaurito a decorrere dal 24.12.2020, data riportata nell’allegato.
Divieti imposti alle navi belghe
Dalla data di chiusura è vietata la pesca dello stock COD/07A da parte delle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. Il divieto comprende non solo la cattura in senso stretto, ma anche le attività preparatorie e strumentali alla cattura, ossia:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi;
- la posa degli attrezzi;
- il salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.
Operazioni ancora consentite per catture pregresse
Il regolamento precisa che, per le catture effettuate prima della data di chiusura, continuano a essere consentiti il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei prodotti della pesca. La disciplina evita così che la chiusura incida retroattivamente sulle operazioni relative a pescato già legittimamente acquisito.
Catture accessorie e rinvio alla normativa di base
Per le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi interessate, si applica l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: tali catture devono essere salpate, conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo la disciplina della politica comune della pesca.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Accertamento dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca 2020 assegnato al Belgio per lo stock di merluzzo bianco nella zona 7a si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, cioè il 24.12.2020.
Divieto di pesca e attività connesse
Dalla data di chiusura è vietata alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio la pesca dello stock interessato; sono espressamente vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
Operazioni consentite sulle catture precedenti
Restano autorizzati il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura.
Catture non intenzionali
Le catture non intenzionali dello stock devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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