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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/897

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i modelli e le regole tecniche che i fornitori PEPP devono usare per le segnalazioni quantitative annuali alle autorità di vigilanza. Definisce inoltre canali, formati, valute e procedure standard per lo scambio di informazioni tra autorità competenti ed EIOPA nelle fasi di registrazione, gestione dei sottoconti, annullamento della registrazione e cooperazione continuativa o ad hoc. L’obiettivo è garantire una vigilanza coerente, tempestiva e basata sul rischio sui PEPP in tutta l’Unione. Il testo è strettamente connesso al regolamento (UE) 2019/1238 e al regolamento delegato (UE) 2021/896.

Norme tecniche di attuazione per il regolamento PEPP relative ai formati di segnalazione a fini di vigilanza e alle procedure di cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti ed EIOPA.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) per la trasmissione delle informazioni quantitative annuali di vigilanza ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238, nonché alle autorità competenti degli Stati membri di origine e ospitanti e all’EIOPA per la cooperazione, lo scambio regolare e ad hoc di informazioni, in particolare nei processi di registrazione, apertura di nuovi sottoconti, annullamento della registrazione e segnalazione di violazioni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE; disciplina anche la trasmissione di informazioni volontarie quando utili ad altre autorità ed organismi europei indicati. Non introduce obblighi per i partecipanti al PEPP in quanto tali, ma soprattutto per fornitori, autorità e EIOPA.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897: segnalazioni di vigilanza e scambio di informazioni sui PEPP

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2019/1238 sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), disciplinando in modo tecnico il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza e la cooperazione informativa tra autorità competenti ed EIOPA. I considerando evidenziano l’esigenza di una vigilanza coerente, efficiente e basata sul rischio, fondata su modelli standardizzati e su uno scambio tempestivo di informazioni, anche transfrontaliere.

Ambito soggettivo e finalità

Le disposizioni si applicano ai fornitori di PEPP per la trasmissione delle informazioni quantitative annuali e, sul piano istituzionale, alle autorità competenti degli Stati membri e all’EIOPA. Il regolamento disciplina sia i flussi informativi periodici sia quelli ad hoc, includendo la registrazione del PEPP, l’apertura di sottoconti, l’annullamento della registrazione, la cooperazione continuativa e la comunicazione delle violazioni.

Segnalazione quantitativa: regole generali di compilazione

L’articolo 1 detta regole uniformi per la rappresentazione dei dati: gli importi monetari sono normalmente espressi senza decimali, salvo i modelli PP.06.02 e PP.08.03 che richiedono due decimali; le percentuali sono a quattro decimali; gli interi senza decimali. I dati sono in linea di principio positivi, ma possono essere negativi quando ciò è coerente con la natura del dato o quando il sistema di istruzioni tecniche lo richiede.

L’articolo 2 introduce la nozione di «valuta di segnalazione», coincidente con la valuta del bilancio del fornitore di PEPP salvo diversa indicazione dell’autorità competente. Le altre valute devono essere convertite secondo criteri precisati nel regolamento: per attività e passività al tasso di chiusura dell’ultimo giorno disponibile del periodo di riferimento; per ricavi e costi secondo la base contabile utilizzata. La conversione deve normalmente riflettere la stessa fonte impiegata nel bilancio del fornitore.

Modelli annuali obbligatori

L’articolo 3 impone l’uso di specifici modelli per la segnalazione annuale prevista dal regolamento delegato (UE) 2021/896:

  • PP.01.01: contenuto della segnalazione;
  • PP.01.02: informazioni di base sul PEPP;
  • PP.52.01: informazioni su PEPP e risparmiatori;
  • PP.06.02: elenco analitico delle attività;
  • PP.06.03: look-through sugli organismi di investimento collettivo;
  • PP.08.03: informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati.

Per i modelli relativi ad attività, OIC e derivati è centrale la tabella CIC, con classificazione standardizzata delle attività e dei rischi. L’articolo 4 rafforza il presidio di completezza e adeguatezza delle informazioni tramite l’uso dei pertinenti modelli dell’allegato I.

Contenuto dei modelli annuali

Il modello PP.01.02 richiede dati identificativi essenziali: nome commerciale del PEPP, numero di registrazione EIOPA, lingua della segnalazione, data di presentazione, chiusura dell’esercizio, data di riferimento, natura periodica o ad hoc, valuta, stato commerciale del prodotto, tipo di entità del fornitore e uso o meno di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento.

Il modello PP.52.01 dettaglia costi e flussi per il PEPP di base e per le opzioni alternative di investimento, includendo costi amministrativi, di distribuzione, di consulenza, di investimento e, se del caso, costi delle garanzie sul capitale. Per ciascun paese in cui il PEPP è offerto o in cui è disponibile un sottoconto, il modello richiede dati su risparmiatori, contribuzioni lorde, rendimenti lordi, prestazioni erogate, prestazioni pensionistiche e non pensionistiche, trasferimenti legati al cambio di residenza o su richiesta del risparmiatore, attività, passività e reclami.

Il modello PP.06.02 richiede l’elenco analitico delle attività detenute, distinguendo PEPP di base, opzioni alternative e, se applicabile, attività comuni del PEPP. Le attività sono classificate secondo i codici CIC e i relativi dettagli includono codice identificativo dell’attività, paese di deposito, depositario, quantità o importo alla pari, metodo di valutazione, valore di acquisto, interessi maturati e valore di mercato. Sono previste istruzioni specifiche per contante, depositi, beni immobili, fondi, titoli quotati e non quotati, nonché per rating esterni ove richiesti dal quadro prudenziale settoriale.

Il modello PP.06.03 disciplina il look-through degli organismi di investimento collettivo: il valore investito deve essere ricondotto alle categorie di attività sottostante, ai paesi di emissione e alle valute, fino al 100% del valore investito, con regole di soglia per la ripartizione geografica e valutaria. Il modello PP.08.03 richiede invece la rappresentazione aggregata dei derivati aperti, distinti per swaps su tassi, forwards su cambi e altri derivati, con indicazione di importi nozionali e valori di mercato per PEPP di base, opzioni alternative e attività comuni.

Cooperazione tra autorità competenti ed EIOPA

Gli articoli 5-8 fissano il quadro generale: EIOPA facilita lo scambio regolare di informazioni tra autorità dello Stato membro di origine e ospitante; le autorità comunicano i punti di contatto unici; le comunicazioni avvengono in modo sicuro per via elettronica, con conferma di ricezione; gli importi sono espressi in euro, salvo accordo per altra valuta negli scambi bilaterali.

Registrazione, sottoconti e annullamento

Gli articoli 9-12 standardizzano i flussi di registrazione. Le autorità competenti trasmettono a EIOPA, tramite il modello dell’allegato V, le informazioni rilevanti per la registrazione del PEPP ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), del regolamento (UE) 2019/1238, nonché le modifiche della domanda. EIOPA comunica alle autorità interessate la registrazione nel registro pubblico centrale mediante il modello dell’allegato VI.

In caso di apertura di un nuovo sottoconto, l’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’autorità ospitante e EIOPA con il modello dell’allegato IX; l’autorità ospitante conferma la ricezione con l’allegato X. Le informazioni sulle disposizioni nazionali relative alla fase di accumulo e di decumulo, nonché sulle eventuali procedure aggiuntive per incentivi nazionali, sono trasmesse con il modello dell’allegato XIV. L’annullamento della registrazione è comunicato da parte dell’autorità competente con l’allegato VII e notificato da EIOPA con l’allegato VIII.

Cooperazione continuativa e scambio regolare di informazioni

L’articolo 13 individua i contenuti minimi della cooperazione continuativa: vigilanza, controlli e indagini, individuazione delle violazioni e misure correttive, reclami, azioni programmate di vigilanza e azioni per attenuare il danno ai risparmiatori, incluso l’eventuale esercizio dei poteri di product intervention di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238. È previsto inoltre uno scambio di informazioni sull’esito dei riesami prudenziali connessi alle vendite transfrontaliere o ai sottoconti del PEPP.

L’articolo 14 dispone che EIOPA estragga e renda annualmente disponibili alle autorità ospitanti dati su ciascun PEPP offerto nel loro Stato, tra cui numero di risparmiatori, Stati membri per cui sono offerti sottoconti, domande e trasferimenti effettivi e, se disponibili, le informazioni dettagliate dei modelli standard. Resta salva la facoltà di scambi più granulari o più frequenti su richiesta.

Cooperazione ad hoc e gestione delle violazioni

Gli articoli 15 e 16 disciplinano le richieste di cooperazione e le risposte, tramite i modelli degli allegati XI e XII. La richiesta deve indicare urgenza, oggetto, riferimenti, riservatezza e, se necessario, ulteriori informazioni giustificative; la risposta deve fornire quanto possibile senza ritardo, chiedere chiarimenti se la richiesta è dubbia e motivare eventuali ritardi, fornendo prima i dati disponibili e poi quelli mancanti.

L’articolo 17 prevede un obbligo di notifica immediata di violazioni o sospette violazioni da parte del fornitore o distributore PEPP, o in contesto di libera prestazione di servizi e stabilimento, utilizzando il modello dell’allegato XIII. La comunicazione deve indicare natura, gravità, durata, azioni proposte e prove, ed EIOPA deve essere informata quando la questione è rilevante per i suoi compiti. In urgenza è ammessa una notifica iniziale orale, seguita da trasmissione elettronica.

Allegati tecnici e classificazione CIC

Gli allegati I e II forniscono il dettaglio operativo dei modelli e delle istruzioni di compilazione. Gli allegati III e IV definiscono la tabella CIC, cioè il sistema di classificazione delle attività e dei derivati secondo categoria, sottocategoria, paese di quotazione/emissione e natura del rischio. Tale classificazione è essenziale per il reporting delle attività, dei fondi, delle posizioni in derivati e per il look-through degli OIC.

Gli allegati V-XIV contengono modelli standardizzati per registrazione, notifica della registrazione, annullamento, apertura sottoconto, richiesta e risposta di cooperazione, comunicazione di violazioni e trasmissione delle disposizioni nazionali. Questi modelli rendono uniforme la circolazione delle informazioni tra autorità e EIOPA, con l’obiettivo di una vigilanza più efficace e comparabile tra Stati membri.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Formato della segnalazione quantitativa

L’articolo 1 impone regole uniformi di compilazione: i dati monetari sono in unità senza decimali, salvo i modelli PP.06.02 e PP.08.03 che richiedono due decimali; le percentuali sono espresse con quattro decimali; gli interi senza decimali. I valori sono di regola positivi, salvo eccezioni per segni contrari alla natura del dato, per dati che ammettono valori positivi e negativi o quando gli allegati tecnici impongono un formato diverso.

Valuta di segnalazione e conversioni

L’articolo 2 definisce la valuta di segnalazione come quella utilizzata per il bilancio del fornitore PEPP, salvo diversa disposizione dell’autorità competente. Tutti i dati monetari sono comunicati in tale valuta; le altre valute vanno convertite al tasso di chiusura dell’ultimo giorno disponibile nel periodo di riferimento per attività e passività, mentre ricavi e costi si convertono secondo la base contabile. La conversione usa, salvo diversa disposizione, la stessa fonte del bilancio.

Modelli per la segnalazione annuale

L’articolo 3 elenca i modelli obbligatori della segnalazione annuale: PP.01.01 (contenuto della segnalazione), PP.01.02 (informazioni di base), PP.52.01 (informazioni su PEPP e risparmiatori), PP.06.02 (elenco delle attività), PP.06.03 (look-through degli OIC), PP.08.03 (posizioni aperte in derivati). Per i modelli relativi alle attività e ai derivati sono richiesti anche i codici CIC di cui agli allegati III e IV.

Adeguatezza delle informazioni trasmesse

L’articolo 4 stabilisce che i fornitori PEPP devono usare i pertinenti modelli dell’allegato I per garantire che le informazioni comunicate siano costantemente adeguate ai fini dell’articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238.

Principi generali di cooperazione

L’articolo 5 attribuisce all’EIOPA il compito di facilitare lo scambio regolare di informazioni tra autorità dello Stato membro di origine e ospitante; l’EIOPA deve essere informata di ogni scambio bilaterale se le informazioni sono rilevanti per i suoi compiti.

Punti di contatto, mezzi e valuta negli scambi

Gli articoli 6-8 prevedono che le autorità competenti comunichino all’EIOPA i punti di contatto unici e gli aggiornamenti; gli scambi avvengono in modo sicuro per via elettronica con conferma di ricezione; gli importi sono espressi in euro, salvo accordo bilaterale per altra valuta.

Procedure di registrazione e annullamento

Gli articoli 9-12 disciplinano la trasmissione ad EIOPA delle informazioni di registrazione del PEPP tramite il modello dell’allegato V, le modifiche alla domanda, le comunicazioni di registrazione dell’EIOPA alle autorità competenti, l’apertura di un nuovo sottoconto tramite gli allegati IX e X, l’invio delle informazioni sulle disposizioni nazionali tramite l’allegato XIV e l’annullamento della registrazione tramite gli allegati VII e VIII.

Cooperazione continuativa e scambio regolare

L’articolo 13 individua gli ambiti minimi di cooperazione: vigilanza, controlli e indagini, individuazione delle violazioni e misure correttive, reclami, azioni di vigilanza programmate, misure per attenuare il danno per i risparmiatori e possibile esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238. Sono previsti anche flussi informativi sull’esito dei riesami e sulla possibile incidenza transfrontaliera dell’attività del fornitore.

Informazioni periodiche sui PEPP

L’articolo 14 impone all’EIOPA di estrarre e mettere annualmente a disposizione delle autorità ospitanti dati su ciascun PEPP offerto nel loro Stato: numero di risparmiatori, Stati membri per cui sono offerti sottoconti, domande e trasferimenti effettivi, e informazioni di dettaglio disponibili nei modelli PP.01.02, PP.52.01, PP.06.02, PP.06.03 e PP.08.03. È salva la possibilità di scambi più granulari su base più regolare o su richiesta.

Cooperazione ad hoc e gestione delle richieste

Gli articoli 15 e 16 disciplinano richiesta e risposta di cooperazione/scambio di informazioni tramite i modelli degli allegati XI e XII. La richiesta deve indicare urgenza, ragioni, dettagli delle informazioni, profili di riservatezza; l’autorità interpellata deve cooperare con misure ragionevoli, chiedere chiarimenti se necessario, informare in caso di ritardo e fornire prima le informazioni disponibili e poi quelle mancanti.

Comunicazione di violazioni

L’articolo 17 prevede la notifica tempestiva, con il modello dell’allegato XIII, di violazioni o sospette violazioni da parte del fornitore o distributore PEPP o nell’esercizio di libera prestazione di servizi/libertà di stabilimento. La notifica deve includere natura, gravità, durata, misure proposte, elementi probatori, eventuale pubblicazione prevista; in caso di urgenza è ammessa una notifica orale iniziale, seguita da trasmissione elettronica.

Allegati tecnici e contenuto dei modelli

Gli allegati I-IV definiscono i modelli di reporting, le istruzioni di compilazione e la tabella CIC per la classificazione delle attività e dei derivati. Gli allegati V-XIV contengono i modelli standard per registrazione, annullamento, apertura sottoconto, richieste e risposte di cooperazione, notifiche di violazione e trasmissione delle informazioni nazionali.

Entrata in vigore

L’articolo 18 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepensionivigilanza prudenzialecooperazione amministrativaservizi finanziariprotezione dei consumatori

Testo integrale

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