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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/391

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio del 4 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

Normativa europea32021R0391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 relativo alle misure restrittive connesse alla situazione in Ucraina. Da un lato sopprime le voci di due persone dall'elenco sanzionatorio; dall'altro sostituisce integralmente la sezione dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, illustrando le ragioni per cui, per i soggetti ancora elencati, il Consiglio ritiene rispettate tali garanzie nel contesto dei procedimenti penali ucraini. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sulle misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sopprimendo due nominativi e aggiornando le motivazioni relative ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ordinamento dell'Unione europea, in modo obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 208/2014. Incide in particolare sulle voci dell'allegato I relative a soggetti collegati alla situazione in Ucraina e alle valutazioni del Consiglio sul rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei procedimenti penali ucraini; non contiene altre esclusioni o ambiti materiali ulteriori.

Modifica delle misure restrittive connesse alla situazione in Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 interviene sul regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 208/2014 nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. Il Consiglio, a seguito del riesame periodico, ritiene opportuno eliminare due nominativi dall'elenco e aggiornare la motivazione relativa ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva contenuta nell'allegato I.

Base giuridica e finalità

L'atto è adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014, che consente l'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio. La finalità è mantenere l'elenco conforme all'esito del riesame del Consiglio, con particolare attenzione alla verifica che i procedimenti penali richiamati a fondamento delle misure rispettino le garanzie processuali rilevanti.

Ambito della modifica all'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento n. 208/2014 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche sono due:

  • soppressione delle voci relative a Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk e Serhiy Hennadiyovych Arbuzov nella sezione A dell'allegato I;
  • sostituzione integrale della sezione B, dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Contenuto della nuova sezione B

La nuova sezione B richiama il codice di procedura penale ucraino e, in particolare, l'articolo 42, che riconosce al sospettato o imputato il diritto a essere informato del reato contestato, a conoscere i propri diritti, ad avvalersi di un avvocato sin dalla prima richiesta, a presentare istanze e a contestare decisioni, atti e omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. Vengono poi richiamati:

  • l'articolo 303, che distingue tra contestazioni possibili in fase istruttoria e in fase preprocessuale davanti al tribunale;
  • l'articolo 306, che disciplina l'esame dei ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore da parte di un giudice istruttore, in presenza del ricorrente o del suo difensore;
  • l'articolo 308, relativo ai ricorsi per mancato rispetto del termine ragionevole durante l'indagine preliminare, da presentare a un procuratore di grado superiore ed esaminare entro tre giorni;
  • l'articolo 309, che individua le decisioni impugnabili dei giudici istruttori e rinvia al controllo giurisdizionale per le altre decisioni nella fase preprocessuale. La sezione ricorda anche che alcuni atti procedurali, come il sequestro di beni e i provvedimenti di detenzione, richiedono una decisione preventiva del giudice istruttore o del tribunale.

Valutazione individuale dei soggetti ancora elencati

Per ciascuno dei soggetti ancora menzionati nell'allegato, il Consiglio espone le ragioni per cui ritiene che i diritti della difesa e il diritto a un processo entro un termine ragionevole siano stati rispettati nel procedimento penale di riferimento. In più casi si richiama l'adozione di provvedimenti giudiziari che hanno autorizzato arresti, trattenimenti o indagini speciali in contumacia, nonché la possibilità di impugnazione delle decisioni di sospensione o di sospetto. Il Consiglio valorizza inoltre:

  • la circostanza che alcuni soggetti si sarebbero sottratti all'indagine o si troverebbero all'estero;
  • le iniziative delle autorità ucraine per rintracciarli, anche tramite inserimento in banche dati internazionali o richieste di assistenza giudiziaria alla Federazione russa;
  • il principio, tratto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui i periodi di sottrazione all'indagine devono essere esclusi dal calcolo del termine ragionevole.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014

L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sia modificato come indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'intervento riguarda quindi esclusivamente l'aggiornamento della lista sanzionatoria e delle note esplicative contenute nell'allegato.

Soppressione di due persone dall'elenco

Nella sezione A dell'allegato I sono soppresse le voci relative a Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk e Serhiy Hennadiyovych Arbuzov.

Aggiornamento della sezione sui diritti della difesa e sulla tutela giurisdizionale

La sezione B dell'allegato I è sostituita integralmente. Viene richiamato l'articolo 42 del codice di procedura penale ucraino, che riconosce ai sospettati o imputati i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, e vengono descritti gli strumenti di impugnazione previsti dagli articoli 303, 306, 308 e 309 del medesimo codice, nonché il ricorso a decisione del giudice o del tribunale per taluni atti come sequestri e detenzioni.

Valutazioni individuali sui soggetti ancora elencati

Per Viktor Fedorovych Yanukovych, Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, Viktor Pavlovych Pshonka, Viktor Ivanovych Ratushniak, Oleksandr Viktorovych Yanukovych, Artem Viktorovych Pshonka, Serhiy Vitalyovych Kurchenko e Oleksandr Viktorovych Klymenko, il Consiglio riassume gli elementi del fascicolo che lo portano a ritenere rispettati i diritti della difesa e il diritto a un processo entro un termine ragionevole. In più casi sono richiamate decisioni di giudici istruttori o corti anticorruzione, tentativi di localizzazione e richieste di assistenza giudiziaria internazionale, nonché il principio, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui i periodi di sottrazione all'indagine vanno esclusi dal calcolo del termine ragionevole.

Applicazione delle misure restrittive nel tempo

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni restrittivepolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esternediritti della difesatutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

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