Regolamento (UE) 2021/410
Regolamento (UE) 2021/410 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merlano nella zona 7a per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2020 di merlano nella zona 7a assegnato al Belgio. Per tale motivo vieta alle navi belghe o immatricolate in Belgio la pesca di detto stock a partire dal 24.12.2020. Sono tuttavia ammesse le operazioni successive alla chiusura per le catture già effettuate prima di tale data, mentre le catture non intenzionali restano soggette agli obblighi di sbarco e imputazione ai contingenti previsti dalla normativa sulla politica comune della pesca.
Chiusura delle attività di pesca del merlano (Merlangius merlangus) nella zona 7a per le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio, a seguito dell’esaurimento del contingente 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che operano sullo stock di merlano nella zona 7a. Riguarda le attività di pesca e le operazioni connesse al prelievo, nonché la gestione delle catture non intenzionali di tale stock. La disciplina opera a decorrere dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia il 24.12.2020, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano consentite solo le operazioni relative a catture effettuate prima della data di chiusura, nei limiti previsti dal regolamento.
Chiusura della pesca del merlano nella zona 7a per il Belgio
Il regolamento dà attuazione alla gestione dei contingenti per il 2020, rilevando che le catture di merlano nella zona 7a effettuate da navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio. In conseguenza di ciò, la Commissione dispone la chiusura immediata delle attività di pesca relative a tale stock secondo la data indicata nell’allegato.
Fondamento e contesto normativo
Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, che consente alla Commissione di constatare l’esaurimento dei contingenti e di disporre le misure conseguenti. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2020.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente il Belgio, e in particolare le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto è lo stock di merlano (Merlangius merlangus) nella zona 7a, identificato nell’allegato con il codice WHG/07 A. La data di chiusura indicata è il 24.12.2020.
Divieti conseguenti alla chiusura
Dalla data di chiusura è vietata la pesca dello stock interessato. Il divieto include espressamente:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi;
- la posa degli attrezzi;
- il salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.
Operazioni ancora consentite e gestione delle catture accidentali
Il regolamento chiarisce che, per le catture effettuate prima della data di chiusura, restano consentiti il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco. Per le catture non intenzionali, invece, si applica la disciplina dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: esse devono essere salpate, conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo le regole della politica comune della pesca.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca 2020 assegnato al Belgio per lo stock di merlano nella zona 7a è considerato esaurito dalla data indicata nell’allegato, cioè il 24.12.2020 (articolo 1 e allegato).
Divieto di pesca e attività connesse
Dalla data di chiusura è vietata la pesca dello stock di merlano nella zona 7a da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. Il divieto comprende la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock (articolo 2, paragrafo 1).
Operazioni consentite per catture pregresse
Restano autorizzati il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura (articolo 2, paragrafo 2).
Catture non intenzionali
Le catture accidentali dello stock da parte delle navi interessate devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 (articolo 2, paragrafo 3).
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 3).
Come è indicizzato
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