Regolamento (UE) 2021/392
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione del 4 marzo 2021 relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 definisce il sistema operativo per raccogliere, verificare e trasmettere i dati necessari all’applicazione del regolamento (UE) 2019/631 sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. Esso disciplina sia i dati di monitoraggio “istituzionali” comunicati dagli Stati membri, sia i dati reali di consumo di carburante/energia rilevati dai veicoli e i dati di prova utili alla verifica delle emissioni in servizio. Il testo integra inoltre una disciplina specifica in materia di VIN e protezione dei dati personali, prevede obblighi di pubblicazione in forma aggregata e anonimizzata e abroga progressivamente i precedenti regolamenti di esecuzione.
Norme dettagliate per il monitoraggio, la comunicazione, la conservazione e la pubblicazione dei dati sulle emissioni di CO2, sul consumo reale di carburante/energia e sui dati di prova dei veicoli leggeri nuovi ai fini del regolamento (UE) 2019/631.
Ambito di applicazione
Si applica alle autovetture nuove e ai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione, con obblighi rivolti agli Stati membri, ai costruttori, alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). Include anche la comunicazione di determinati dati di omologazione rilevanti per la procedura di verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/631. Sono previste esenzioni per i piccoli costruttori di cui all’articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1151, nonché regole specifiche per il trattamento dei dati personali (VIN).
Monitoraggio e comunicazione dei dati sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 attua il regolamento (UE) 2019/631 disciplinando nel dettaglio come Stati membri, costruttori, Commissione e AEA devono raccogliere, verificare, trasmettere e pubblicare i dati necessari al controllo delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. La ratio è duplice: assicurare il corretto funzionamento del sistema di target di CO2 e rendere disponibile, in forma controllata e anonima, anche l’informazione sul consumo reale di carburante ed energia.
Ambito applicativo
Il regolamento copre tre nuclei di attività: il monitoraggio delle immatricolazioni e delle caratteristiche dei veicoli ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/631; la raccolta dei dati reali di consumo e percorrenza, insieme ai VIN; la trasmissione di dati di prova di omologazione utili alla futura verifica delle emissioni dei veicoli in servizio, ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento. Le regole si applicano ai veicoli della categoria M1 e N1 rientranti nell’ambito del regolamento (UE) 2019/631, con esenzione per i piccoli costruttori di cui all’articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1151.
Dati di monitoraggio “istituzionali” e flusso procedurale
Gli Stati membri devono conservare, controllare e trasmettere in formato elettronico al CDR i dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio, distintamente per autovetture e veicoli commerciali leggeri. La Commissione e l’AEA calcolano poi valori provvisori degli obiettivi specifici e delle emissioni specifiche medie di CO2, che vengono comunicati ai costruttori interessati affinché possano verificarli. Se il costruttore rileva errori, li corregge e li notifica caricando nel BDR l’insieme completo dei dati corretti; in mancanza di contestazione entro tre mesi, i dati provvisori diventano definitivi.
Identificazione dei costruttori e gestione del registro centralizzato
I costruttori devono comunicare alla Commissione il nome indicato nei certificati di conformità, il codice World Manufacturer Identifier corrispondente ai primi tre caratteri del VIN e i recapiti della persona di contatto per la comunicazione dei calcoli e dei dati provvisori. Il registro centralizzato conserva tutti i dati trasmessi dagli Stati membri, ma non i VIN; questi ultimi sono conservati dall’AEA per 20 anni dalla prima registrazione nel CDR o nel BDR.
Dati reali di consumo di carburante ed energia
Dal 2021 i costruttori devono raccogliere i dati reali e i VIN dei veicoli immatricolati dal 1o gennaio 2021 che sono dotati dei dispositivi di bordo di cui all’articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151. La raccolta può avvenire sia per trasferimento diretto dei dati dal veicolo al costruttore, sia tramite concessionari o riparatori autorizzati quando eseguono manutenzione o riparazioni e leggono i dati attraverso la porta seriale di diagnosi. La lettura deve essere gratuita e senza condizioni specifiche.
Comunicazione annuale e casi particolari
Dal 1o aprile 2022 i costruttori comunicano annualmente alla Commissione, via BDR, i dati reali e i VIN rilevati nell’anno civile precedente. Se per lo stesso VIN esistono più registrazioni nello stesso anno, va comunicata quella con la distanza totale percorsa più elevata. Se i dati non sono disponibili o lo sono solo parzialmente, il costruttore deve presentare una dichiarazione motivata. I piccoli costruttori sono esentati da tali obblighi.
Raccolta tramite controlli tecnici e ruolo degli Stati membri
Gli Stati membri devono fare in modo che gli organismi o soggetti che effettuano i controlli tecnici raccolgano i dati reali e i VIN delle autovetture e dei veicoli leggeri dotati di dispositivi di monitoraggio. La raccolta in sede di controllo tecnico diventa obbligatoria dal 20 maggio 2023, in coerenza con la direttiva 2014/45/UE, ma gli Stati membri possono comunicare i dati anche prima di tale data. La trasmissione alla Commissione avviene annualmente il 1o aprile tramite CDR; se i dati mancano, deve essere caricata una dichiarazione di indisponibilità.
Protezione dei dati personali
Il regolamento qualifica come titolari del trattamento, per la raccolta e il trattamento dei VIN, i costruttori, i rivenditori e riparatori autorizzati e gli organismi di controllo tecnico, nonché AEA e Commissione per i rispettivi trattamenti. Devono essere rispettati gli obblighi informativi previsti dal GDPR o dal regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del soggetto coinvolto. Il VIN e i dati reali non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle del regolamento (UE) 2019/631 e sono soggetti a limiti stringenti di conservazione, con un massimo di 20 anni per l’AEA.
Pubblicazione dei dati aggregati anonimizzati
A decorrere da dicembre 2022 la Commissione pubblica annualmente set di dati aggregati e anonimizzati, distinti tra veicoli con motore a combustione interna e OVC-HEV. La pubblicazione include, per costruttore, consumo medio di carburante, consumo medio di energia elettrica, emissioni medie di CO2 e gli scostamenti rispetto ai valori dei certificati di conformità. È espressamente esclusa ogni possibilità di identificare singoli veicoli o conducenti.
Dati di omologazione per la verifica delle emissioni in servizio
Le autorità di omologazione devono registrare i dati di prova indicati nell’allegato per ogni prova di tipo 1 eseguita secondo il regolamento (UE) 2017/1151 e caricarli in formato criptato su un server della Commissione. La Commissione rilascia una ricevuta al soggetto che effettua il caricamento. Tali dati non sono pubblicati.
Abrogazioni e transizione normativa
Il regolamento abroga dal 1o marzo 2021 i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010 e (UE) n. 293/2012. I regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 restano invece in vigore fino al 1o gennaio 2025, nonostante dal 1o gennaio 2021 non sia più necessario applicare la procedura NEDC salvo i casi residui legati ai supercrediti per alcune autovetture elettriche ibride a ricarica esterna. Questa disciplina transitoria serve a garantire la continuità dei dati di omologazione e l’allineamento alla piena transizione verso il WLTP.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Stabilisce norme dettagliate per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, nonché dei dati relativi alle emissioni reali e al consumo effettivo di carburante o di energia. Prevede inoltre la trasmissione di determinati dati di prova raccolti nell’ambito dell’omologazione a fini della procedura di verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio.
Definizioni rilevanti
Introduce le nozioni di dati aggregati risultanti dal monitoraggio, dati dettagliati risultanti dal monitoraggio e dati reali, rinviando alle definizioni e agli allegati del regolamento (UE) 2019/631 e del regolamento (UE) 2017/1151.
Monitoraggio e comunicazione dei dati di immatricolazione
Gli Stati membri devono conservare, rilevare, controllare, verificare e trasmettere tempestivamente alla Commissione e all’AEA i dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio, in due serie separate per autovetture e veicoli commerciali leggeri. La trasmissione avviene in via elettronica al deposito centrale (CDR) gestito dall’AEA.
Calcoli provvisori e verifica da parte dei costruttori
La Commissione, con l’AEA, comunica ai costruttori e ai raggruppamenti di costruttori i calcoli provvisori del loro obiettivo specifico di emissione e delle emissioni specifiche medie di CO2, insieme ai dati ricevuti dagli Stati membri. I costruttori verificano i dati, possono correggere errori e, se non intervengono entro il termine di tre mesi, i valori provvisori diventano definitivi.
Informazioni sui costruttori e attribuzione dei dati
I costruttori devono notificare alla Commissione il nome riportato nei certificati di conformità, il codice WMI corrispondente ai primi tre caratteri del VIN e il nome e indirizzo della persona di contatto per le comunicazioni. Il registro centralizzato conserva tutti i dati trasmessi dagli Stati membri, ad eccezione dei VIN, mentre i VIN sono conservati dall’AEA per 20 anni dalla prima registrazione nel CDR o nel BDR.
Comunicazione dei dati sui veicoli commerciali leggeri completati
I costruttori del veicolo di base devono trasmettere al BDR, entro tre mesi dalla comunicazione dei dati provvisori, i dati relativi ai veicoli commerciali leggeri completati previsti dall’allegato III, punto 1.2.2, del regolamento (UE) 2019/631.
Supercrediti e dati NEDC per autovetture 2021-2022
Per le autovetture nuove immatricolate nel 2021 o 2022 con valori di CO2 NEDC misurati inferiori a 50 g CO2/km, il costruttore comunica tali valori alla Commissione contemporaneamente alla comunicazione prevista dall’articolo 6; la Commissione può chiedere i relativi certificati di conformità e di omologazione.
Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte dei costruttori
I costruttori raccolgono, a partire dai veicoli immatricolati dal 1o gennaio 2021, i dati reali e i VIN delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri dotati di dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante/energia, salvo rifiuto espresso del proprietario. La comunicazione annuale alla Commissione avviene il 1o aprile dal 2022, tramite caricamento nel BDR; in caso di duplicazioni per lo stesso VIN si comunica il record con distanza totale più elevata. I piccoli costruttori sono esentati.
Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono far raccogliere i dati reali e i VIN in occasione dei controlli tecnici ai sensi della direttiva 2014/45/UE; l’obbligo operativo di rilevazione diventa applicabile dal 20 maggio 2023, ma la raccolta può iniziare dal primo controllo tecnico. La trasmissione annuale alla Commissione avviene il 1o aprile dal 2022 tramite il CDR; se i dati non sono disponibili, va caricata una dichiarazione con le ragioni della mancata disponibilità.
Protezione dei dati personali e conservazione
I soggetti che rilevano VIN e dati reali sono qualificati come titolari del trattamento ai sensi del GDPR o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi, e devono fornire le informazioni agli interessati. I VIN e i dati reali non possono essere usati per finalità diverse da quelle dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631. Sono previsti termini di conservazione limitati per costruttori, concessionari/riparatori, organismi dei controlli tecnici, autorità designate e AEA (fino a 20 anni per l’AEA).
Pubblicazione dei dati reali
Dal dicembre 2022 la Commissione pubblica annualmente dati aggregati e anonimizzati, distinti tra veicoli con motore a combustione interna e OVC-HEV, con indicatori per costruttore sul consumo medio di carburante, consumo medio di energia elettrica, emissioni medie di CO2 e differenze rispetto ai valori dei certificati di conformità. I dati pubblicati non devono consentire l’identificazione di singoli veicoli o conducenti.
Esame della Commissione
La Commissione deve esaminare l’attuazione delle disposizioni sui dati reali tenendo conto, tra l’altro, del numero di veicoli con trasferimento diretto dei dati, della necessità di monitoraggio continuo, del periodo di monitoraggio e del livello di aggregazione dei dati pubblicati.
Dati di prova per la verifica delle emissioni in servizio
Le autorità di omologazione devono registrare, per ogni prova di tipo 1 svolta secondo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, i dati indicati nell’allegato del regolamento e caricarli in formato criptato sul server dedicato della Commissione. I dati di prova non sono pubblicati.
Abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogati dal 1o marzo 2021 i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010 e (UE) n. 293/2012. I regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 restano applicabili fino al 1o gennaio 2025, pur cessando l’obbligo di rilevazione da essi previsto dal 1o gennaio 2021, per garantire la continuità dei dati di omologazione e la transizione dal NEDC alla procedura WLTP.
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