Sentenza n. 14033/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del D.D.G. del 17 gennaio 2024, prot. n. 3461, del Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio II, con il quale è stato negato il riconoscimento del titolo di Igienista dentale, conseguito da parte ricorrente in Germania (doc. 1); - del verbale recante il parere della Conferenza di Servizi di cui all''articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, espresso nella seduta del 9 novembre 2023, con i relativi allegati, non prodotto dall''Amministrazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BORDINO ROSALBA il 25\11\2024: - del D.D.G. del 18 settembre 2024, trasmesso con nota prot. n. 0055360, del Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche a favore del Servizio Sanitario Nazionale, già Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio II, con il quale, in asserita rivalutazione della domanda della ricorrente, è stato annullato il pregresso decreto di diniego n. prot. DGPROF003641 del 17 gennaio 2024 e subordinato il riconoscimento del titolo di Igienista Dentale all’espletamento di una misura compensativa ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria, “a scelta della richiedente, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline (totale crediti da compensare n. 146) … o in un tirocinio di adattamento della durata di trenta (30) mesi con formazione complementare negli stessi ambiti disciplinari”; - del verbale recante il parere della Conferenza di Servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, espresso nella seduta del 17 settembre 2024, con i relativi allegati; nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo tedesco di igienista dentale e successivo provvedimento di rivalutazione che subordina il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o allo svolgimento di un tirocinio di adattamento di trenta mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato dapprima il diniego del riconoscimento del titolo di igienista dentale conseguito in Germania e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento ministeriale che ha annullato il diniego originario e subordinato il riconoscimento all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra una prova attitudinale nelle discipline indicate dall'amministrazione e un tirocinio di adattamento di trenta mesi con formazione complementare. Ha dedotto la violazione della libertà di stabilimento e dei principi europei di libera circolazione delle professioni, concorrenza e iniziativa economica, degli artt. 13 e 14 della direttiva 2005/36/CE, degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 206/2007 e della Convenzione di Lisbona. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che, pur provenendo da un Paese in cui la professione non è regolamentata, aveva maturato oltre un anno di esercizio professionale nei dieci anni precedenti, per complessivi dodici anni, e che il titolo e l'esperienza avrebbero dovuto escludere o ridurre la misura compensativa. Ha contestato anche la concreta individuazione delle discipline da integrare, affermando che esse erano già comprese nella propria formazione. Il Ministero ha sostenuto che il percorso tedesco era non universitario, limitato a 800 ore e maggiormente assimilabile alla formazione dell'assistente di studio odontoiatrico, mentre il percorso italiano per igienista dentale è universitario e comprende numerose discipline di base, caratterizzanti e professionalizzanti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso originario, poiché il diniego iniziale era stato superato dall'adozione del nuovo provvedimento di rivalutazione. Ha respinto nel merito i motivi aggiunti. Richiamando i principi affermati dal Consiglio di Stato, ha riconosciuto che l'amministrazione dispone di discrezionalità tecnica nel confrontare la formazione estera con quella richiesta dall'ordinamento italiano, soprattutto per una professione sanitaria, ma che l'imposizione della misura compensativa deve essere motivata con riferimento al livello delle qualifiche, alle differenze sostanziali tra le materie e all'impossibilità di compensarle mediante esperienza professionale o formazione permanente. Nel caso concreto, la Conferenza di servizi e il provvedimento impugnato avevano evidenziato la natura non universitaria del percorso tedesco, la sua durata complessiva di sole 800 ore, l'assenza di moduli formativi quantificabili secondo gli ECTS e le carenze nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti dell'igiene dentale. Il giudice ha quindi ritenuto congrua e proporzionata la misura consistente nella prova attitudinale oppure nel tirocinio di adattamento di trenta mesi. La misura è stata considerata idonea e necessaria a tutelare la salute pubblica e non eccessivamente gravosa, poiché non vieta né differisce indefinitamente l'esercizio della professione, ma lo subordina all'acquisizione delle conoscenze ritenute imprescindibili. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 49 e ss. TFUE
La libertà di stabilimento deve essere coordinata con la necessità di garantire che chi esercita una professione sanitaria possieda le conoscenze e competenze richieste dall'ordinamento dello Stato ospitante.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
Disciplina le condizioni generali per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'imposizione di misure compensative quando sussistano differenze sostanziali nella formazione, nei limiti della motivazione e della proporzionalità.
art. 21 d.lgs. 206/2007
Costituisce la normativa nazionale di recepimento delle regole sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 22 d.lgs. 206/2007
Consente di subordinare il riconoscimento al tirocinio di adattamento o alla prova attitudinale quando la formazione riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo italiano.
art. 22, comma 8-bis, d.lgs. 206/2007
Impone una motivazione riferita al livello delle qualifiche, alle differenze sostanziali tra le materie formative e alle ragioni per cui tali differenze non siano compensabili mediante esperienza professionale o apprendimento permanente.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento costituisce, secondo la sentenza, anche fondamento costituzionale del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale sanitaria estera, l'amministrazione può effettuare una valutazione tecnico-discrezionale comparativa tra il percorso formativo dello Stato d'origine e quello richiesto dallo Stato ospitante, al fine di verificare l'equivalenza delle conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione.
- Quando la formazione estera riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo professionale richiesto in Italia, il riconoscimento può essere subordinato, a scelta dell'interessato, a un tirocinio di adattamento o a una prova attitudinale, nel rispetto dei limiti normativi di durata e della proporzionalità della misura.
- L'imposizione di una misura compensativa deve essere specificamente motivata con riferimento al livello della qualifica estera, al livello richiesto dall'ordinamento nazionale, alle differenze sostanziali tra i percorsi formativi e alle ragioni per cui tali differenze non possono essere colmate mediante esperienza professionale o apprendimento permanente formalmente convalidato.
- La motivazione può risultare anche dal complessivo procedimento valutativo e dal richiamo alle risultanze della Conferenza di servizi, purché il provvedimento finale dia conto in modo comprensibile delle carenze formative e delle ragioni della misura compensativa.
- La misura compensativa è proporzionata quando è idonea a garantire la tutela della salute pubblica, necessaria rispetto al rilevante divario formativo accertato e non impone un sacrificio eccessivo, lasciando all'interessato la possibilità di scegliere tra prova attitudinale e tirocinio e subordinando, ma non escludendo indefinitamente, l'esercizio della professione.
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