Sentenza n. 130/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’ottemperanza per entrambi i ricorsi della sentenza del giudice di pace di Piedimonte Matese n.816/23, R.G. n. 701/23 decisa il 11.10.2023, munita di formula esecutiva e notificata il 18/01/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento della Regione Campania all'obbligo di pagamento derivante da una sentenza passata in giudicato del giudice di pace
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti due distinti ricorsi per l'esecuzione della medesima sentenza del giudice di pace, con la quale la Regione Campania era stata condannata a pagare euro 400,00, di cui euro 130,00 per spese oltre accessori, in favore del difensore antistatario, nonché euro 322,50, oltre interessi legali, in favore del privato assistito a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro. La sentenza era munita di formula esecutiva, notificata alla Regione e passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la Regione non aveva provveduto al pagamento; in giudizio si era limitata a rappresentare che i crediti erano stati inclusi tra i debiti fuori bilancio, senza dimostrarne l'estinzione. I ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha inoltre esaminato l'ammissibilità dell'azione proposta dal difensore antistatario, ritenendo che la condanna alle spese liquidate direttamente in suo favore instaurasse un rapporto obbligatorio con l'amministrazione soccombente e lo legittimasse a proporre il giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi perché diretti all'esecuzione della stessa sentenza e li ha accolti. Ha ritenuto ammissibile il ricorso del difensore antistatario, il quale è legittimato a ottenere in ottemperanza il pagamento delle spese giudiziali liquidate direttamente in suo favore. Ha accertato il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inadempimento della Regione, osservando che l'inclusione del credito tra i debiti fuori bilancio non equivale al pagamento e che l'adempimento deve essere provato dall'amministrazione debitrice. Ha ordinato alla Regione di dare esecuzione integrale alla sentenza e di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, salvo che il pagamento fosse intervenuto nelle more. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni e ponendo il compenso di euro 500,00 a carico della Regione. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario. Il TAR ha precisato che sono dovute soltanto le spese successive al giudicato funzionali all'introduzione dell'ottemperanza, mentre restano escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive diverse e non satisfattive. Ha infine disposto la restituzione del titolo esecutivo o il rilascio di quietanza al momento del pagamento.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; il suo decorso consente l'attivazione dell'ottemperanza.
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Il ricorso è ricevibile se depositato entro 15 giorni dalla notificazione, secondo il rito camerale applicabile all'ottemperanza.
art. 1199 c.c.
Al momento del pagamento deve essere attestato l'adempimento mediante quietanza apposta sull'originale del titolo oppure mediante consegna del titolo cartaceo originale all'ente debitore.
artt. 474 ss. c.p.c.
Le spese del precetto e delle procedure di esecuzione forzata non sono automaticamente imputabili al giudizio di ottemperanza, trattandosi di strumenti esecutivi distinti scelti dal creditore.
Massime di principio
- Il difensore dichiarato antistatario e destinatario diretto della condanna alle spese processuali è legittimato a proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore, poiché la pronuncia giudiziale instaura un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministrazione soccombente.
- L'inclusione di un credito derivante da un giudicato tra i debiti fuori bilancio dell'amministrazione non dimostra l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria: l'amministrazione deve provare l'integrale pagamento delle somme dovute.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.
- Il giudicato di condanna pecuniaria ha immediata efficacia conformativo-ordinatoria nei confronti dell'amministrazione, che deve porre in essere tutti gli atti necessari a far conseguire concretamente al creditore l'utilità riconosciuta dalla pronuncia.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta, con spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza sono liquidabili le spese successive al giudicato che siano funzionali all'introduzione e alla trattazione dell'ottemperanza; restano invece escluse le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive diverse dall'ottemperanza, salvo specifica base nel titolo.
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