Ordinanza n. 465/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della sentenza n. 7252 pronunciata da questa Sezione il 7 novembre 2025 sul ricorso reg. ric. n.4558 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, limitatamente all’omessa indicazione del controinteressato e interventore nell’intestazione
Esito
Favorevole al ricorrente (controinteressato)
Prevale il privato
La controversia
Il controinteressato e interventore ad opponendum ha chiesto la correzione della sentenza nella parte in cui la sua intestazione ometteva di indicare il nominativo del richiedente, sebbene dagli atti del giudizio — ricorso, atto di intervento ad opponendum e memoria — risultasse senza dubbio la sua partecipazione al processo nelle qualità indicate. La domanda è stata proposta ai sensi dell’art. 86, comma 2, cod. proc. amm., deducendo un mero errore materiale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’omessa indicazione del nominativo nell’intestazione costituisse un’imprecisione meramente materiale, emendabile mediante la procedura di correzione. Ha disposto che la Segreteria annoti in calce alla sentenza l’aggiunta del nominativo del richiedente tra i soggetti nei cui confronti è proposto il ricorso e tra gli interventori ad opponendum, nonché l’esecuzione delle annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, cod. proc. amm. La correzione non incide sul contenuto decisorio della sentenza, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa.
Norme richiamate
art. 86, co. 2, cod. proc. amm.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali mediante apposita procedura.
art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
Impone l’effettuazione delle annotazioni della correzione a cura della Segreteria.
Massime di principio
- L’omessa indicazione, nell’intestazione di una sentenza, di una parte la cui partecipazione al giudizio risulti in modo inequivoco dagli atti processuali costituisce un mero errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm., quando la correzione non comporti alcuna modifica del contenuto decisorio.
- La procedura di correzione dell’errore materiale può essere utilizzata per integrare l’intestazione della pronuncia con l’indicazione di un controinteressato e interventore ad opponendum effettivamente presente nel giudizio, senza riaprire il merito della decisione.
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