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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 3674 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Tassa automobilistica - esenzione - art. 63, comma 2, l. n. 342/00 - veicoli di particolare interesse storico e collezionistico - attestazione ASI ad rem - non è necessaria - riconducibilità veicolo a categorie generali - è necessaria e sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000, relativo all'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Il punto controverso era stabilire se fosse necessaria un'attestazione dell'ASI riferita ad rem, cioè alla singola vettura, oppure se fosse sufficiente dimostrare che il veicolo appartenesse a una delle categorie di modelli e marche individuate in via generale dall'ASI.

La decisione

La Corte di cassazione ha stabilito che non è necessaria una specifica attestazione ASI riferita alla singola automobile. Ai fini dell'esenzione è sufficiente, ma necessario, provare che il veicolo concreto sia effettivamente riconducibile a una delle categorie generali di modelli e marche individuate dall'ASI come di particolare interesse storico e collezionistico. L'esenzione, quindi, non deriva automaticamente dalla mera anzianità del veicolo né richiede necessariamente una certificazione individuale, ma presuppone la prova della sua appartenenza alla categoria rilevante.

Norme richiamate

  • Art. 63, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342

    Esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

    Il beneficio fiscale è collegato alla riconducibilità del veicolo alle categorie di particolare interesse storico e collezionistico individuate dall'ASI, senza che sia indispensabile una certificazione ASI individuale riferita alla singola vettura.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9451/2016

    Il diritto di esenzione ... non dipende da una specifica attestazione dell'ASI che riguardi la singola vettura.

    La prova richiesta consiste nel dimostrare che il veicolo concreto appartenga a una delle categorie generali di modelli e marche individuate dall'ASI; tale riconducibilità è necessaria e sufficiente per l'esenzione.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione fiscale non è sempre necessaria una certificazione individuale, quando la legge e la giurisprudenza collegano il beneficio all'appartenenza del bene a una categoria previamente individuata.
  • Nel caso dei veicoli storici, il proprietario deve fornire elementi idonei a dimostrare marca, modello, anno e caratteristiche del veicolo e la loro corrispondenza con le categorie ASI rilevanti.
  • La mera anzianità del veicolo non è sufficiente: occorre provare il particolare interesse storico e collezionistico secondo i criteri applicabili.
  • L'amministrazione non può negare l'esenzione esclusivamente perché manca un'attestazione ASI riferita ad rem, ma può contestare concretamente la riconducibilità del veicolo alla categoria agevolata.

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