Cassazione Penale, Sentenza n. 46806/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnano la sentenza che ha applicato, in sede di concordato ex art. 599‑bis c.p.p., pene per traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravato dal fine di agevolazione mafiosa. Cinotti deduce violazione di legge sostanziale e processuale per mancato riconoscimento d'ufficio delle circostanze attenuanti generiche o per mancata applicazione di pena più mite; Coppola denuncia violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata conversione della pena in lavori di pubblica utilità; Giglio lamenta mancanza assoluta di motivazione sulla congruità della pena concordata rispetto all'entità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili in quanto i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi di impugnazione eccetto quelli sulla misura della pena, e la giurisprudenza e la norma impediscono la rimessione di questioni rinunciate, salvo i limitati profili attinenti alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia o all'illegittimità della pena. La dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata con la procedura semplificata ex art. 610, comma 5‑bis, c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599‑bis c.p.p.
Regola il concordato in sede di applicazione della pena; la sentenza impugnata ha applicato il concordato richiesto dalle parti per reati di traffico di stupefacenti.
artt. 110 e 81, comma 2, cod. pen.
Richiamati come norme sostanziali relative alla partecipazione a più delitti e al concorso di persone nel reato; la pena è stata determinata tenendo conto del concorso di più azioni e della recidiva/concorrenti profili indicati.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale sul traffico illecito di stupefacenti; la condotta contestata è stata punita ai sensi di questa disposizione.
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
Aggravante per il fine di agevolazione mafiosa; la gravità del fatto è stata valutata alla luce di tale aggravante.
art. 610, comma 5‑bis, c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata; applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi rinunziati nei motivi.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142)
Richiamata per il principio secondo cui, nella rinuncia ai motivi di appello consustanziale al concordato ex art. 599‑bis, l'impugnazione è inammissibile se attiene a vizi rinunciati, salvo i profili specifici relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del P.M., al contenuto difforme della pronuncia o all'illegittimità della pena.
Massime di principio
- La rinuncia espressa da parte dell'imputato ai motivi di impugnazione, purché consustanziale al concordato ex art. 599‑bis c.p.p., rende inammissibili i motivi rinunciati in Cassazione: non si procede al riesame di questioni abbandonate dalla parte.
- Sono ammissibili in Cassazione, nonostante la rinuncia agli altri motivi, solo i profili che riguardano la volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta, il divergere tra contenuto del concordato e pronuncia oppure l'applicazione di una pena illegale.
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata ex art. 610, comma 5‑bis c.p.p., e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma a favore della cassa delle ammende.
- Se in un accordo di applicazione della pena si intendono contestare profili di congruità della pena o la mancata conversione in lavori di pubblica utilità, è necessario preservare espressamente tali motivi in sede di impugnazione; altrimenti il ricorso verrà probabilmente dichiarato inammissibile.
- In casi analoghi è strategico limitare la rinuncia al minimo indispensabile o formulare riserve esplicite su questioni che si intendono comunque impugnare (es. illegittimità della pena o mancanza del consenso del P.M.), perché altrimenti si perde la possibilità di ottenere il sindacato della Corte di Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46681/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46684/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46685/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46686/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46689/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46690/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →