Cassazione Penale, Sentenza n. 10991/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili le istanze di riesame avverso il decreto del GIP dell'11/10/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo delle quote, dei complessi aziendali e dei patrimoni sociali delle società Pacos Novanta Punto Venti srls e Fare Srls. Ferrara, Marrotta e Fusco contestavano la decisione sul presupposto dell'interesse a proporre il riesame: sostenevano di essere titolari di quote societarie (Ferrara circa 70% secondo la consulenza difensiva; Marrotta e Fusco rispettivamente 20% e 10%) e dunque di essere legittimati a richiedere la restituzione/dissequestro delle quote, contestando altresì la valutazione sui presupposti del sequestro (anche con riferimento al fumus dell'aggravante "mafiosa" e alla delimitazione temporale ai sensi dell'art. 512-bis c.p.). I difensori denunciavano violazioni di norme processuali e sostanziali richiamando numerosi articoli di codice penale, codice di procedura penale e codice civile relativi al sequestro e alla disciplina delle SRL.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nella parte relativa alle quote societarie. Ha osservato che, benché valga il principio generale secondo cui il socio non rappresentante legale non è legittimato a chiedere la restituzione di beni aziendali riconducibili al patrimonio della società (per l'autonomia patrimoniale), nel caso concreto il decreto aveva disposto il sequestro anche delle quote societarie, che costituiscono diritti patrimoniali autonomi del singolo socio. Pertanto i ricorrenti sono legittimati ad impugnare il provvedimento in relazione alle quote. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte che dichiarava inammissibili le istanze relative alle quote societarie e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli per nuovo esame ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento in relazione alla valutazione del fumus dell'aggravante 'mafiosa' e alla delimitazione temporale delle condotte; la Corte prende atto delle questioni sollevate ma si concentra sulla legittimazione all'impugnazione delle quote.
Norme richiamate dai difensori come presunte violate nella regolazione del procedimento cautelare e delle impugnazioni; la Corte non entra nel merito formale di tutte le doglianze, ma valuta specificamente la questione della legittimazione rispetto alle quote.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rinvio per nuovo giudizio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame delle istanze di riesame nella parte relativa alle quote societarie.
artt. 2468, 2469, 2475, 2476, 2478-bis, 2479 cod. civ.
Articoli del codice civile relativi alla disciplina delle società a responsabilità limitata e ai diritti dei soci; la Corte ricorda l'autonomia patrimoniale della società ma distingue tale principio dalla natura autonoma delle quote come diritti patrimoniali del socio.
Massime di principio
- Principio generale: l'autonomia patrimoniale della società limita la legittimazione del singolo socio a impugnare sequestri diretti al patrimonio sociale salvo che il provvedimento colpisca, direttamente e specificamente, i diritti patrimoniali del socio (es. le quote).
- Se il provvedimento ablativo comprende le quote societarie, il singolo socio è titolare di un diritto patrimoniale autonomo e quindi ha interesse e legittimazione a richiedere il dissequestro o a proporre impugnazione.
- Nel valutare l'ammissibilità del riesame o di altri rimedi, il giudice deve distinguere tra beni aziendali appartenenti alla società e quote appartenenti ai soci; la mera qualità di socio senza rappresentanza non basta a impugnare il sequestro di beni societari, mentre rileva la titolarità diretta delle quote.
- Per i difensori: documentare con prove (es. visure, atti costitutivi, consulenze) la titolarità delle quote e la misura della partecipazione è fondamentale per sostenere la legittimazione a impugnare il sequestro.
- Prassi processuale: in caso di sequestro misto (patrimonio sociale + quote), il rimedio più efficace è promuovere distinti gravami o istanze con puntualizzazione degli interessi difensivi relativi alle quote come diritti autonomi.
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