Cassazione Penale, Sentenza n. 10886/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la quantificazione e l'estensione della confisca disposta in sede di rinvio, denunciando: 1) violazione della sentenza di annullamento della Terza Sezione della Cassazione, perché la Corte d'appello avrebbe incluso nel profitto confiscabile anche i proventi dei "delitti-fine" non accertati e mai oggetto di condanna, duplicando così la misura dell'ablazione; 2) errori nel computo del profitto (inclusione di emolumenti riferibili ad annualità e società estranee al sodalizio e uso acritico dei calcoli della Guardia di Finanza senza verifica); 3) applicazione del criterio "lordo" senza scorporare costi e spese deducibili e omessa valorizzazione delle osservazioni contenute nella memoria ex art.121 c.p.p.; 4) illegittima applicazione della confisca diretta e per equivalente nei confronti del solo Bernardoni senza ripartizione pro quota tra i correi e senza individuare i beni da porre a confisca, con violazione dei principi di proporzionalità, colpevolezza e del divieto di duplicazione della stessa utilità patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in larga parte inammissibile e in parte manifestamente infondato e lo ha rigettato. In particolare: 1) il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d'appello si è attenuta alle indicazioni specifiche contenute nella pronuncia di annullamento, avendo quantificato il profitto confiscabile nelle "commissioni" calcolate dalla Guardia di Finanza per le società facenti capo al Bernardoni, riducendo l'importo originario da €70.876.068,60 a €5.811.819,68; la Corte ha ritenuto che la memoria difensiva ex art.121 c.p.p. contenesse dati introdotti in modo irrituale e quindi inattendibili; osservazioni su annualità o società non devolute con l'annullamento sono estranee al rinvio e prive di prova autosufficiente. 2) gli altri motivi (contestazioni sull'applicabilità della confisca diretta/per equivalente al solo ricorrente, sul principio di solidarietà tra associati, sulla duplicazione delle confische e sull'incertas res) sono stati dichiarati inammissibili perché non erano questioni devolute alla Cassazione con il ricorso che aveva determinato l'annullamento con rinvio. Conseguenza: ricorso respinto/inesaminabile sui punti non devoluti; provvedimento impugnato confermato nella parte relativa alla determinazione del quantum pari a €5.811.819,68.
Norme richiamate
menzionata nel testo come memoria difensiva ex art.121 cod.proc.pen.
la Corte ha ritenuto la consulenza allegata con la memoria ex art.121 introdotta in modo "irrituale" e quindi non utilizzabile per ricalcolare il differenziale favorevole al ricorrente; in ogni caso la sua valutazione è stata considerata generica e insufficiente per sovvertire la quantificazione adottata dalla Guardia di Finanza
richiamata dal ricorrente in tema di obbligo di indicazione dei beni da confiscare
la norma impone che con la sentenza il giudice non si limiti a fissare il quantum della confisca per equivalente ma individui somme o beni da apprendere; tuttavia la Corte ha ritenuto la contestazione non devoluta al giudizio di rinvio
citate nella motivazione rescindente come riferimento alla prima confisca disposta in primo grado
la Corte ha ricordato che alcune precedenti statuizioni erano state modificate in sede d'appello/cassazione e che l'annullamento riguardava specificamente la quantificazione del profitto associativo
Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2021, n. 42415 (Coppola)
citata nella sentenza per il principio che è l'accusa a dover dimostrare l'effettivo conseguimento del profitto per la confisca diretta
richiama lo standard probatorio necessario per la confisca diretta: occorre prova certa dell'effettivo vantaggio conseguito dal singolo autore; principio ribadito come parametro interpretativo ma non ha mutato l'esito per i profili non devoluti
Sezioni Unite, sentenza 26 giugno 2015 (Lucci)
menzionata come riferimento alla nozione di profitto del reato
utilizzata per ricordare che il profitto identifica il vantaggio direttamente ed immediatamente conseguito dal reo; principio richiamato nell'argomentazione sulla necessità di provare il profitto individuale
Art.7 CEDU e Art.1 Protocollo n.1 CEDU
richiamati dal ricorrente per profili di proporzionalità e tutela patrimoniale
la Corte ha richiamato tali principi in ordine alla tematica della proporzionalità della sanzione patrimoniale, ma ha ritenuto le questioni connesse non devolute o aspecifiche nel contesto del rinvio
Giurisprudenza di Cassazione (varie sezioni, cit. nella motivazione)
numerose pronunce citate nella sentenza di merito e di cassazione (es. Sez. III n. 8785/2020; Sez. III n.14044/2018; Sez. II n.30255/2017 ecc.)
la Corte ha sintetizzato e applicato i precedenti di legittimità per determinare il criterio di quantificazione del profitto associativo (differenziale/"commissioni") e per delimitare i limiti del sindacato sul giudice di rinvio
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla con rinvio e fornisce indicazioni motivate, il giudice di rinvio è vincolato allo schema e ai criteri espressi: non può ignorarli sostenendo che fossero solo astratti.
- La confisca riferita al reato di associazione deve essere commisurata ai benefici autonomamente riconducibili all'associazione (es. il differenziale o "commissione" indicata), non in modo indiscriminato all'intero ammontare dei proventi dei reati-fine non accertati.
- La confisca diretta presuppone la prova dell'effettivo profitto conseguito dal singolo autore; senza tale prova secondo gli ordinari standard probatori la misura diretta deve essere quantificata pro quota o non applicata al singolo.
- La confisca per equivalente richiede, oltre al quantum, l'individuazione delle somme o dei beni da confiscare (evitare confisca in incertas res) e non può tradursi in duplicazione dell'oggetto della confisca già applicata ad altri soggetti.
- Le questioni non devolute alla Cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio non possono essere censurate successivamente al giudizio di rinvio: il sindacato è limitato ai punti annullati e a quelli connessi essenzialmente.
- Prove e ragionamenti confluiti in memorie introdotte 'irritualmente' possono essere esclusi dalla valutazione del giudice; controversie contabili richiedono allegazione e prova autosufficienti in grado di consentire il riesame.
- Il principio di solidarietà tra concorrenti in materia di confisca è applicabile con limiti rigorosi: solo quando sia impossibile determinare la quota di ciascuno e sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e dei limiti della responsabilità individuale.
- In contestazioni complesse con pluralità di procedimenti, attenzione alla duplicazione delle ablazioni patrimoniali: occorre verificare che la stessa utilità non sia già stata assoggettata a confisca in favore di altri coimputati o in altri procedimenti.
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