Cassazione Civile, Ordinanza n. 20360/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il proprietario di un terreno impugnava una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l'anno 2013, sostenendo che il fondo non avesse ricevuto alcun beneficio dalle opere realizzate dal consorzio di bonifica. A sostegno della contestazione richiamava una consulenza tecnica di parte depositata già nel primo grado, trascritta nel ricorso per cassazione per rispettare il requisito di specificità, dalla quale emergeva l'assenza di vantaggi per il terreno. La CTP aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il consorzio avesse documentato l'esistenza di opere di bonifica a favore del fondo e che la consulenza di parte non offrisse elementi idonei a smentire tale documentazione. La CTR aveva confermato la decisione, aggiungendo che l'approvazione del piano di classifica esonerava il consorzio dal provare l'esistenza dei benefici. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in sostanza, omesso esame della consulenza tecnica di parte e violazione delle norme sostanziali e processuali indicate in rubrica, oltre a vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica di parte può integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e che, in materia di contributi di bonifica, se il fondo è compreso nel perimetro consortile e il piano di classifica non sia specificamente contestato, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria per superare la presunzione di beneficio diretto e specifico. Poiché la CTR aveva omesso di valutare la consulenza del contribuente, potenzialmente idonea a tale prova contraria, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica di parte può integrare il vizio di legittimità denunciabile come omesso esame di un fatto decisivo.
art. 366 c.p.c.
ai fini del rispetto del requisito di specificità dei motivi
La trascrizione della consulenza tecnica nel ricorso è valorizzata in funzione dell'adempimento del requisito di specificità.
art. 860 c.c.
Richiamato nel ricorso come norma sostanziale in tema di contributi di bonifica e vantaggio dei fondi.
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10, 11, 12, 17 e 59
Richiamati nel ricorso come disciplina sostanziale dei contributi consortili e del piano di classifica.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel ricorso come norme processuali sulla valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso come parametro costituzionale del vizio denunciato.
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, quando il fondo ricade nel perimetro consortile e non vi sia specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione, opera una presunzione di beneficio diretto e specifico derivante dalle opere del consorzio, che il contribuente deve vincere con prova contraria.
- Il giudice di merito deve esaminare le risultanze probatorie specificamente dedotte, incluse quelle della consulenza tecnica di parte, quando esse siano potenzialmente decisive per superare la presunzione di debenza del contributo.
- L'omesso esame di una consulenza tecnica di parte può assumere rilievo in cassazione come omesso esame di un fatto decisivo, se la consulenza concerne circostanze oggetto di discussione tra le parti e potenzialmente idonee a mutare l'esito della lite.
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