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Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della nota dello Sportello Unico del Comprensorio Trigno-Sinello del 9.04.2025, avente ad oggetto “Riscontro alla PEC del giorno venerdì 4 aprile 2025 17:38 con oggetto “ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43, art 44, art 49, D. Lgs. n. 2592003 e ss.mm.ii. per la realizzazione nuova SRB Inwit.: I314CB PNRR - NIN0798 . RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLA PEC”, nota notificata all’interessata in epigrafe a mezzo della PEC del 10.04.2025, con la quale veniva comunicato che il detto SUAP non poteva dare seguito alla pratica relativa all’istallazione di una stazione radio base S.R.B. nel Comune di Petacciato; -della successiva nota dell'8.05.2025 con la quale il medesimo SUAP, preso atto delle osservazioni scritte presentate da Inwit, confermava l’archiviazione precedentemente disposta; nonchè per l’accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata dall’interessata il 4.04.2025. ai sensi dell’art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 25\7\2025: per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia ex art. 49-ter CCE - della nota del 12.6.2025 prot. n. 6248, con la quale il Comune di Petacciato ha confermato l’atto del 9.04.2025 adottato dal SUAP dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello, già impugnato con il ricorso introduttivo, confermando l’asserita necessità di “inviare la pratica” riguardante la SRB in oggetto allo Sportello Unico per l’Edilizia comunale e precisando, inoltre, che l’Amministrazione comunale “sta valutando il posizionamento della nuova SRB in un’area ritenuta più consona per la sua installazione”; - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti: tutto ciò previo accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, in forza di quanto previsto dall’art. 44 CCE, sull’istanza presentata dall’operatore il 4.04.2025.

Giustizia amministrativa202500157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note del SUAP del 9 aprile 2025 e dell’8 maggio 2025 di archiviazione e conferma dell’irricevibilità dell’istanza per la realizzazione di una stazione radio base, nonché nota del Comune di Petacciato del 12 giugno 2025 di conferma della necessità di presentare la pratica allo Sportello Unico per l’Edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato il 4 aprile 2025 al SUAP associato un’istanza unica, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una stazione radio base 5G nel Comune di Petacciato, nell’ambito del Piano Italia 5G e in un’area a fallimento di mercato. Il SUAP aveva archiviato la pratica ritenendo di non essere competente, sul presupposto che le infrastrutture di comunicazione elettronica fossero escluse dall’ambito del d.P.R. n. 160/2010 e che la domanda dovesse essere esaminata dagli enti locali, eventualmente mediante lo Sportello Unico per l’Edilizia. La ricorrente ha dedotto, con il ricorso introduttivo, la violazione del d.P.R. n. 160/2010, dell’art. 38 del d.l. n. 112/2008, dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e della disciplina organizzativa del SUAP, nonché travisamento, illogicità e irrazionalità manifesta. Ha inoltre sostenuto che, decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza un diniego sostanziale, si fosse formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche e che gli atti successivi fossero illegittimi o inefficaci. Con i motivi aggiunti ha impugnato la nota comunale del 12 giugno 2025, deducendo la violazione degli artt. 44 e 49-ter del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 2, comma 8-bis, e 21-nonies della l. n. 241/1990, l’invalidità derivata degli atti del SUAP e, in via subordinata, il difetto di istruttoria, la falsità del presupposto e la manifesta irragionevolezza quanto alla pretesa incompatibilità dell’impianto con la disciplina urbanistica comunale. Il Comune ha sostenuto che il silenzio-assenso non si fosse formato per carenze documentali, mancata acquisizione del parere paesaggistico e applicabilità del regolamento comunale sugli impianti, nonché che l’impianto dovesse essere collocato in un’area alternativa.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio le Amministrazioni statali e la Regione Molise, ritenendo che non fossero titolari degli interventi PNRR controversi e che i soggetti attuatori fossero privati. Ha poi ritenuto ammissibile l’azione autonoma di accertamento della formazione del silenzio-assenso. Nel merito, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Il SUAP associato era competente a ricevere l’istanza e ad avviare il procedimento unico previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003: il d.P.R. n. 160/2010 concentra infatti presso il SUAP la gestione del procedimento unico relativo alle attività produttive, senza sottrarre agli altri enti le rispettive competenze sostanziali. La realizzazione di una stazione radio base non rientra tra le infrastrutture strategiche escluse dall’ambito del SUAP, poiché tale esclusione riguarda specifiche opere soggette alla disciplina speciale dei contratti pubblici, non gli impianti di telecomunicazione oggetto della controversia. Il Tribunale ha quindi dichiarato illegittima l’archiviazione disposta dal SUAP. Ha inoltre accertato la formazione del silenzio-assenso, poiché entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza non era intervenuta una determinazione negativa della conferenza di servizi, un parere negativo dell’organismo tecnico competente o un dissenso congruamente motivato dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali. Le note del SUAP non avevano natura di diniego sostanziale, ma costituivano mere declinatorie formali della competenza e non erano quindi idonee a impedire il perfezionamento del titolo tacito. Il giudice ha ribadito che il silenzio-assenso costituisce una valutazione legale tipica e può formarsi anche quando l’istanza non sia eventualmente conforme alla disciplina sostanziale, purché l’amministrazione disponga degli elementi necessari per decidere e non sussistano carenze documentali impeditiva. Eventuali illegittimità del titolo tacito devono essere affrontate mediante i poteri di autotutela, non mediante un diniego tardivo. Il procedimento per l’installazione delle infrastrutture radioelettriche è unico e comprende anche le valutazioni edilizie. Inoltre, l’art. 4, comma 7-bis, della l. n. 95/2024 consente, per gli interventi del Piano Italia 5G, la localizzazione degli impianti anche in deroga ai regolamenti comunali e rende non ostative né le limitazioni localizzative comunali né l’esistenza di siti alternativi. Il TAR ha pertanto annullato tutti i provvedimenti impugnati e dichiarato l’intervenuta formazione dell’autorizzazione tacita. Le spese sono state compensate per la novità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli [...] e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

    Il termine di sessanta giorni è perentorio; il silenzio-assenso è impedito soltanto da determinazioni sostanziali tipiche, quali un diniego della conferenza di servizi, un parere tecnico negativo o un dissenso congruamente motivato dell’amministrazione di tutela. Una mera declinatoria formale di competenza non impedisce la formazione del titolo tacito.

  • art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003

    È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inefficacia degli atti successivi al perfezionamento del silenzio-assenso; il giudice ha comunque fondato l’accoglimento sull’avvenuta formazione del titolo tacito e sull’illegittimità degli atti impugnati.

  • d.P.R. n. 160/2010

    Il SUAP gestisce il procedimento unico relativo alle attività produttive ed è competente a ricevere l’istanza, pur senza esautorare le competenze sostanziali degli altri enti coinvolti. La realizzazione di una stazione radio base non rientra nelle esclusioni relative alle infrastrutture strategiche.

  • art. 2, comma 4, d.P.R. n. 160/2010

    L’esclusione delle infrastrutture strategiche dall’ambito del SUAP riguarda le specifiche opere assoggettate alla disciplina speciale dei contratti pubblici e non si estende alle stazioni radio base.

  • art. 4, comma 7-bis, l. n. 95/2024

    Per gli interventi del Piano Italia 5G, fino al 31 dicembre 2026, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche è disposta sulla base della posizione dei pixel indicata dal bando, anche in deroga ai regolamenti comunali. La disposizione prevale sulle limitazioni localizzative comunali e sull’esistenza di siti alternativi.

  • art. 20, comma 3, l. n. 241/1990

    La previsione dei poteri di autotutela sui titoli formatisi per silenzio-assenso conferma che l’eventuale non conformità sostanziale dell’istanza non impedisce, di per sé, la formazione del titolo tacito, ove ricorrano i presupposti formali.

  • artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990

    Una volta formato il silenzio-assenso, l’amministrazione non può rimuoverlo con un diniego tardivo, ma deve eventualmente esercitare i poteri di autotutela nei presupposti e nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 49, comma 1, d.lgs. n. 259/2003

    Le infrastrutture di rete pubblica di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà degli operatori.

  • art. 49, comma 2, d.lgs. n. 259/2003

    Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e le opere accessorie hanno carattere di pubblica utilità.

  • art. 24, comma 1, Cost.

    Richiamato, insieme agli artt. 103 e 113 Cost., a fondamento dell’ammissibilità dell’azione autonoma di accertamento quando essa sia indispensabile per la tutela concreta dell’interesse legittimo.

  • art. 103, comma 1, Cost.

    Richiamato quale base costituzionale della piena tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato a sostegno della possibilità di esperire l’azione di accertamento del silenzio-assenso in assenza di un provvedimento tipico da impugnare.

Massime di principio

  • Il SUAP è competente a ricevere e gestire il procedimento unico relativo alla realizzazione di una stazione radio base, anche quando le valutazioni sostanziali spettino al Comune, all’ARPA o alla Soprintendenza; la competenza del SUAP non esautora quella degli altri enti, ma ne coordina l’intervento nel procedimento unico.
  • La realizzazione di una stazione radio base non rientra, per il solo fatto di essere un’infrastruttura di telecomunicazione, nell’esclusione dal d.P.R. n. 160/2010 prevista per le infrastrutture strategiche soggette alla disciplina speciale dei contratti pubblici.
  • Ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, il silenzio-assenso si forma decorso il termine perentorio di sessanta giorni senza una determinazione negativa sostanziale della conferenza di servizi, un parere tecnico negativo o un dissenso congruamente motivato dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali; una mera dichiarazione di incompetenza o archiviazione formale non è idonea a impedirne la formazione.
  • Il silenzio-assenso può formarsi anche quando l’istanza sia eventualmente non conforme alla disciplina sostanziale, purché l’amministrazione disponga degli elementi necessari per decidere e non vi siano carenze documentali impeditive; l’eventuale illegittimità del titolo tacito deve essere fatta valere mediante i poteri di autotutela e non mediante un diniego tardivo.
  • Il procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture radioelettriche è un procedimento unico nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e urbanistiche, secondo una disciplina speciale orientata alla semplificazione e alla celere realizzazione delle reti di comunicazione elettronica.
  • Per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche, l’art. 4, comma 7-bis, della l. n. 95/2024 consente la localizzazione degli impianti anche in deroga ai regolamenti comunali e rende non ostative, di per sé, né le limitazioni localizzative comunali né la disponibilità di siti alternativi.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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