Sentenza n. 13942/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0007756 del 27 maggio 2024 nonché l’elenco degli ammessi alla prova scritta nella Regione Toscana; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l''ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 35; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l''accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico; Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17\7\2025 per l’annullamento: - del Decreto Direttoriale m_pi.AOODRTO.Registro regionale, dei decreti direttoriali(R).0000721.05-06-2025 e della allegata graduatoria, pubblicati dall’USR per la Toscana recanti ai sensi dell’articolo 10 del D.D.G prot. n. AOODPIT.2788 del 18 dicembre 2023, la graduatoria definitiva di merito regionale del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cuial D.M. 13 ottobre 2022, n. 194, per la Regione Toscana; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria regionale di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigente scolastico, nella parte in cui non comprende la ricorrente, nonché gli atti presupposti, inclusi bando, disciplina regolamentare, prova preselettiva, esiti e punteggio attribuito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, ha conseguito 35/50 nella prova preselettiva, risultando esclusa dalla prova scritta perché nella Regione Toscana la soglia di ammissione era pari a 36 punti. Ha censurato, in primo luogo, la formulazione di alcuni quesiti, ritenuti ambigui, incompleti, privi di risposta corretta o formulati con lessico generico, deducendo eccesso di potere, irragionevolezza, violazione del bando e dei principi applicabili ai test a risposta multipla. Ha contestato, inoltre, il criterio del bando che ammetteva alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna regione, sostenendo che la disciplina regolamentare avrebbe consentito la preselezione solo quando i candidati fossero stati superiori a quattro volte i posti e che la riduzione a tre volte avrebbe illegittimamente escluso candidati collocati tra il terzo e il quarto multiplo. Secondo la ricorrente, la preselettiva avrebbe così assunto una funzione eccessivamente selettiva, in contrasto con ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis, tanto più perché il relativo punteggio non concorreva alla graduatoria finale. È stata altresì censurata la regionalizzazione della procedura e la conseguente diversificazione delle soglie, ritenuta lesiva dell'uguaglianza e del merito, poiché candidati con punteggio inferiore erano stati ammessi in altre regioni. La ricorrente ha contestato anche l'elevatezza della soglia, la sua pretesa carenza di istruttoria e motivazione, nonché la determinazione dei posti messi a concorso, asseritamente ridotti in ragione della procedura straordinaria. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva di merito regionale, deducendo illegittimità derivata dagli atti già contestati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. Ha giudicato legittimo il criterio numerico di ammissione alla prova scritta rapportato ai posti messi a concorso, senza necessità di predeterminare una soglia minima fissa o coincidente con la sufficienza aritmetica. La soglia è infatti il risultato della competizione tra candidati e della distribuzione dei punteggi, sicché il candidato deve puntare al miglior risultato rispetto agli altri concorrenti. Il Collegio ha escluso contraddizioni tra la soglia di quattro volte i posti, rilevante per decidere se attivare la preselezione, e quella di tre volte i posti, rilevante per determinare il contingente massimo degli ammessi alla prova scritta: le due previsioni perseguono finalità diverse e rientrano nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione. Ha ritenuto legittima anche la struttura regionale della procedura, fondata sull'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 e sulla formazione di distinte graduatorie regionali. La parità di trattamento deve essere verificata all'interno di ciascuna graduatoria, mentre la diversa soglia tra regioni costituisce effetto fisiologico della diversa distribuzione di posti, candidati e punteggi; la scelta della regione, conoscibile ex ante, comporta l'applicazione del principio di autoresponsabilità. La soglia non è stata ritenuta arbitraria o priva di istruttoria, poiché deriva automaticamente dal criterio numerico previsto dal bando ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto. Anche le contestazioni sul numero dei posti e sulla loro asserita riduzione per la procedura straordinaria sono state respinte. Quanto ai quesiti, il TAR ha ricondotto la loro formulazione e l'individuazione delle risposte corrette alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. Il sindacato giudiziale è possibile soltanto in presenza di errori oggettivi, inequivocabili, di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o travisamento; tali vizi non sono stati dimostrati. Alla luce della relazione dell'Amministrazione, la risposta indicata dalla commissione appariva l'unica sicuramente corretta, mentre le altre costituivano plausibili distrattori. I motivi aggiunti, fondati esclusivamente sull'illegittimità derivata, sono stati conseguentemente respinti. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 165/2001
La disciplina del concorso per dirigenti scolastici su base regionale giustifica la formazione di graduatorie regionali e la valutazione della soglia di ammissione in rapporto ai posti e ai candidati di ciascuna regione.
art. 6 D.M. 194/2022
La previsione relativa all'attivazione della preselezione quando i candidati superano quattro volte i posti disponibili non contrasta con la distinta previsione del bando che limita gli ammessi alla prova scritta a tre volte i posti, perché le due soglie perseguono finalità differenti.
art. 6, comma 9, D.D.G. 2788/2023
all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione
Il criterio numerico regionale è legittimo e consente di determinare la soglia effettiva in base alla posizione dell'ultimo candidato rientrante nel contingente.
art. 30, comma 2, c.p.a.
La domanda di condanna in forma specifica è stata respinta quale conseguenza del rigetto della domanda di annullamento e dell'accertamento dell'inesistenza del diritto all'ammissione alla prova scritta.
Massime di principio
- In un concorso pubblico, è legittimo determinare l'ammissione alla fase successiva mediante un contingente numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima fissa o coincidente con la sufficienza aritmetica, quando tale criterio sia previsto dalla lex specialis e sia funzionale alla selezione dei candidati in rapporto alla competitività della procedura.
- Non è contraddittoria la previsione di una soglia per l'attivazione della preselezione e di una diversa soglia per il numero massimo degli ammessi alla prova successiva, quando le due soglie perseguano rispettivamente la funzione di stabilire se attivare la preselezione e quella di contenere il contingente degli ammessi.
- Quando la procedura concorsuale è legittimamente organizzata su base regionale con distinte graduatorie, la parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria; la diversa soglia di ammissione tra regioni, derivante dalla diversa distribuzione di posti, candidati e punteggi, non costituisce di per sé disparità di trattamento.
- La determinazione della soglia di ammissione a una prova concorsuale rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisabili quando la soglia sia l'esito oggettivo del criterio numerico stabilito dal bando.
- La formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette nei test concorsuali appartengono alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione; il sindacato giudiziale è ammesso solo in presenza di errori oggettivi e inequivocabili o di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
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