Sentenza n. 8798/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente titolata all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 27 febbraio 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, nonché chiesto la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 per l’adozione del provvedimento di riconoscimento decorre dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la posizione individuale della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione estera, nonché l’eventuale equipollenza del titolo e, se necessario, adottare misure compensative proporzionate. In caso di perdurante inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accertamento del silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore esecuzione dell’obbligo.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha disposto la denominazione del Ministero dell’Istruzione come Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, nell’ambito della valutazione dell’equipollenza della formazione professionale acquisita in altro Stato membro, il ricorso a misure compensative appropriate e proporzionate.
direttiva 2005/36/CE
Impone la valutazione del titolo e della formazione professionale conseguiti in altro Stato membro secondo criteri di comparazione sostanziale delle competenze e della formazione.
direttiva 2013/55/UE
Ha modificato la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell’ordinamento interno dal d.lgs. 15/2016.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione competente non adotta il provvedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, si configura silenzio-inadempimento, accertabile mediante l’azione prevista dall’art. 117 c.p.a.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in altro Stato membro, l’amministrazione deve valutare complessivamente competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione ricevuta, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra titoli.
- La valutazione del titolo estero deve considerare anche le qualifiche e l’esperienza professionale maturate nello Stato di origine e nello Stato in cui è chiesto il riconoscimento, verificando se esse soddisfino, anche solo parzialmente, i requisiti richiesti per l’attività professionale.
- Qualora il titolo estero non risulti pienamente equipollente, l’amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative appropriate e proporzionate, anziché limitarsi a un diniego automatico del riconoscimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando ciò sia giustificato dalla complessità e dall’elevato numero delle istanze da esaminare, disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore caso di inerzia.
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