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Parere

Parere n. 723/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Paginesi'! S.p.A. - Pellerucci Sauro, contro Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, avverso provvedimento n. 27/12/2021/0024162- del 27 dicembre 2021 avente ad oggetto lavori non autorizzati e applicazione sanzione amministrativa;

Giustizia amministrativa202400364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 27 dicembre 2021 che ha accertato lavori non autorizzati, consistenti nell’apposizione di cancelli metallici presso l’ex Palazzo delle Poste, e ha irrogato una sanzione amministrativa ai sensi della disciplina di tutela dei beni culturali.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio deducendo eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe considerato precedenti pareri dell’Ufficio legislativo del Ministero, dai quali sarebbe derivata l’esclusione di Poste Italiane S.p.A. dall’ambito dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004, e che il vincolo culturale non sarebbe stato ritualmente annotato negli archivi pubblici. Ha inoltre contestato la sanzione per la particolare tenuità dell’intervento e la motivazione del provvedimento. Il Ministero ha sostenuto la legittimità della sanzione, rilevando l’esistenza di uno specifico decreto di dichiarazione dell’interesse culturale dell’immobile e la conseguente necessità di autorizzazione preventiva per ogni intervento.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il rigetto. Richiamando il precedente parere del 14 aprile 2011, ha affermato che la natura culturale del bene è intrinseca e non viene meno per il mutamento del regime giuridico del soggetto proprietario, anche in caso di privatizzazione. L’art. 12, comma 9, del d.lgs. 42/2004 conferma l’applicabilità della verifica dell’interesse culturale ai beni di enti che mutino in qualunque modo la loro natura giuridica; tale disciplina opera anche con riferimento alle privatizzazioni anteriori alla sua entrata in vigore, per evitare disparità di trattamento. I pareri ministeriali richiamati dalla ricorrente sono stati ritenuti superati e comunque riferiti alla diversa questione della sottoponibilità dei beni a verifica, mentre nel caso concreto il vincolo era già stato apposto con specifico decreto ministeriale. È stata respinta anche la doglianza sulla tenuità dell’intervento, poiché ogni modifica dell’opera vincolata, anche minima, richiede la previa autorizzazione prevista dall’art. 21 del d.lgs. 42/2004; l’esecuzione senza autorizzazione legittima l’irrogazione della sanzione. Infine, è stata esclusa la carenza di motivazione, in quanto il provvedimento esponeva adeguatamente l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione.

Osservazioni

Applicabilità della tutela ai beni di soggetti privatizzati

Il mutamento del regime giuridico del proprietario, compresa la privatizzazione di un ente pubblico, non fa venir meno la natura culturale intrinseca del bene né lo sottrae al regime di tutela. L’art. 12, comma 9, del d.lgs. 42/2004 conferma tale conclusione per gli enti che mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Efficacia temporale dell’art. 12, comma 9, d.lgs. 42/2004

La disciplina si applica anche alle privatizzazioni anteriori alla sua entrata in vigore, al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento tra beni sottoposti a privatizzazione in epoche diverse.

Necessità dell’autorizzazione per interventi di minima entità

Ogni modifica dell’opera oggetto di dichiarazione di interesse culturale, anche se di particolare tenuità, è subordinata alla previa autorizzazione prevista dall’art. 21 del d.lgs. 42/2004. La realizzazione dell’intervento senza autorizzazione legittima l’adozione della sanzione.

Motivazione del provvedimento sanzionatorio

Non sussiste carenza di motivazione quando l’amministrazione espone in modo adeguato l’iter logico-giuridico che conduce all’accertamento della violazione e all’irrogazione della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 42/2004

    La verifica dell’interesse culturale si applica anche ai beni appartenenti a enti che mutino in qualunque modo la loro natura giuridica; la privatizzazione non esclude il permanere del valore culturale e del regime di tutela.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    Ogni modifica dell’opera sottoposta a dichiarazione di interesse culturale, anche di minima entità, richiede la previa autorizzazione dell’autorità competente; l’esecuzione senza autorizzazione può essere sanzionata.

  • d.lgs. 42/2004

    Il bene già dichiarato di interesse culturale resta soggetto alla disciplina di tutela indipendentemente dal mutamento del soggetto proprietario o dal suo passaggio a un regime societario privatistico.

Massime di principio

  • La natura culturale di un bene costituisce una caratteristica intrinseca dello stesso e non viene meno per il mutamento del regime giuridico del soggetto proprietario, inclusa la privatizzazione dell’ente.
  • L’art. 12, comma 9, del d.lgs. 42/2004 si applica anche ai beni appartenenti a soggetti privatizzati e alle privatizzazioni realizzate anteriormente alla sua entrata in vigore, evitando disparità di trattamento fondate sull’epoca della privatizzazione.
  • Quando un bene è già stato dichiarato di interesse culturale con specifico decreto ministeriale, i precedenti pareri amministrativi relativi alla sua astratta sottoponibilità a verifica ai sensi dell’art. 12 non possono mettere in discussione il vincolo già apposto.
  • Ogni modifica di un bene culturale vincolato, anche se di particolare tenuità, è subordinata alla previa autorizzazione prevista dall’art. 21 del d.lgs. 42/2004; l’assenza di autorizzazione legittima l’irrogazione della sanzione.
  • Un provvedimento sanzionatorio è adeguatamente motivato quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione nell’accertamento della violazione e nell’applicazione della sanzione.

Impugnazione della sanzione per lavori non autorizzati su bene culturale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società proprietaria dell’ex Palazzo delle Poste, immobile sito nel Comune di Terni, contro il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria. È stato impugnato il provvedimento del 27 dicembre 2021 con cui l’amministrazione ha accertato la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004 e ha applicato una sanzione amministrativa per l’apposizione, senza autorizzazione, di cancelli metallici presso l’edificio dichiarato di interesse culturale.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto eccesso di potere sotto i profili dell’irragionevolezza, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Ha sostenuto che:

  • il Ministero avrebbe in precedenza escluso Poste Italiane S.p.A., in quanto società per azioni, dall’ambito applicativo della verifica dell’interesse culturale prevista dall’art. 12 del d.lgs. 42/2004;
  • il vincolo culturale non sarebbe stato ritualmente annotato negli archivi pubblici;
  • l’intervento realizzato sarebbe stato di particolare tenuità;
  • il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato carente di motivazione.

Il Ministero ha invece rilevato che l’immobile era stato già dichiarato di interesse culturale con uno specifico decreto e che, pertanto, ogni intervento richiedeva espressa autorizzazione preventiva.

Precedente interpretativo richiamato

Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio parere del 14 aprile 2011, relativo all’applicabilità dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004 ai beni appartenenti a enti pubblici interessati da processi di privatizzazione e all’efficacia temporale della disciplina.

Secondo tale precedente, la qualità di bene culturale è intrinseca al bene e non si perde per il semplice mutamento del regime giuridico del soggetto cui il bene appartiene. La forma societaria non è quindi decisiva, dovendosi considerare il valore culturale del bene e il regime di tutela applicabile.

L’art. 12, comma 9, del d.lgs. 42/2004, nella parte in cui contempla gli enti che “mutino in qualunque modo la loro natura giuridica”, conferma la persistenza del valore culturale dei beni appartenenti a soggetti privatizzati. La Sezione ha inoltre richiamato la conclusione secondo cui la disciplina opera anche rispetto alle privatizzazioni anteriori alla sua entrata in vigore, per evitare disparità di trattamento legate alla diversa epoca della privatizzazione.

Valutazione sui pareri ministeriali richiamati

La Sezione ha ritenuto infondato il richiamo della ricorrente ai pareri dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dell’ottobre 2006 e del maggio 2007. Tali pareri sono stati considerati superati e comunque riferiti alla diversa questione dell’astratta sottoponibilità dei beni di Poste Italiane e di altri enti pubblici privatizzati alla verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12.

La fattispecie esaminata è invece caratterizzata dall’esistenza di un precedente e specifico decreto ministeriale di dichiarazione dell’interesse culturale dell’immobile. Pertanto, i pareri richiamati non sono idonei a escludere il vincolo già apposto né i conseguenti obblighi autorizzatori.

Necessità dell’autorizzazione preventiva

Il Consiglio di Stato ha escluso che la modesta entità dell’intervento potesse impedire l’applicazione della sanzione. Ogni modifica dell’opera sottoposta a dichiarazione di interesse culturale, anche se di particolare tenuità, è subordinata alla previa autorizzazione prevista dall’art. 21 del d.lgs. 42/2004.

Ne consegue che l’esecuzione di qualsiasi attività modificativa senza la prescritta autorizzazione legittima l’adozione del provvedimento sanzionatorio. La tenuità materiale dell’intervento non elimina, quindi, l’obbligo autorizzatorio quando il bene è già sottoposto a tutela.

Motivazione del provvedimento

È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione. Secondo la Sezione, l’amministrazione ha dato pienamente conto dell’iter logico-giuridico seguito per l’adozione del provvedimento, rendendo comprensibili l’accertamento della violazione e la conseguente applicazione della sanzione.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi dedotti e ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere rigettato. Il provvedimento sanzionatorio resta pertanto confermato.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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