Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34651/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che confermava il sequestro dell'unità abitativa da lei occupata. I quattro motivi erano: 1) carenza di motivazione autonoma del provvedimento ("motivazione per relationem"); 2) mancata valutazione della proporzionalità del sequestro impeditivo rispetto alle esigenze cautelari; 3) insufficienza del fumus commissi delicti e errore nell'applicazione dell'art. 321 c.p.p., con la contestazione dei reati di cui agli artt. 633 e 633-bis c.p.; 4) inesistenza del reato perché la ricorrente conviveva da oltre vent'anni con la madre, legittima assegnataria, e quindi non vi sarebbe stata arbitraria introduzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi ripetitivi, generici e manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica perché la ricorrente non ha indicato i profili della motivazione che, se verificati, avrebbero cambiato l'esito; il secondo motivo (proporzionalità) è stato sollevato per la prima volta in Cassazione e pertanto è inammissibile per violazione della catena devolutiva; comunque la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il test trifasico di proporzionalità applicabile al sequestro impeditivo e ritenendo che qui non sussistesse uno stato di necessità che giustificasse la tutela della pretesa all'abitazione. Terzo e quarto motivo sono stati trattati unitariamente e ritenuti generici e infondati: la documentazione indiziaria sul carattere di "invasione" e sull'occupazione illegittima è stata ritenuta sufficiente e la Corte ha richiamato la precedente giurisprudenza (Buccino) che considera integrata l'invasione anche quando la persona, legata al titolare, mantenga il possesso dopo il decesso dell'assegnatario. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8

    Richiamata come base procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per inquadrare la fase processuale

  • D.L. n. 198/2022, art. 8

    Richiamata insieme all'art. 23 DL 137/2020 per la disciplina del contraddittorio scritto nella trattazione del ricorso

  • art. 321 comma 1 c.p.p.

    Evocato nella critica alla valutazione del fumus; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia correttamente valutato gli indizi rilevanti per il sequestro, quindi l'art. 321 non è stato applicato erroneamente

  • art. 633 cod. pen.

    Norma penale sulla invasione di edifici: la Corte ha interpretato il concetto di "invasione" in senso ampio (introduzione arbitraria anche non clandestina e prolungata), richiamando giurisprudenza consolidata

  • art. 633-bis cod. pen.

    Richiamato tra i reati contestati; la valutazione della sussistenza del fumus rispetto a tali fattispecie è stata ritenuta adeguata dalla Corte

  • art. 54 cod. pen.

    Richiesto dalla difesa come stato di necessità a giustificazione dell'occupazione; la Corte ha confermato che lo stato di necessità è stato escluso e che la lunga durata dell'occupazione esclude tale giustificazione

  • artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 c.p.p.

    Principio della catena devolutiva: non sono ammissibili in Cassazione questioni non sollevate in sede di merito; il motivo sulla proporzionalità è stato pertanto dichiarato inammissibile

  • art. 292 c.p.p.

    Dovere di motivazione critica del giudice: la Corte richiede che la parte che denunci la "motivazione per relationem" indichi i profili specifici e la rilevanza causale dell'omissione, altrimenti la doglianza è generica

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata per condannare la ricorrente al pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Le doglianze sulla "motivazione per relationem" sono inammissibili se generiche: il ricorrente deve indicare quali specifici passaggi motivazionali sarebbero mancanti e dimostrare la rilevanza causale dell'omissione ai fini della decisione
  • In Cassazione non si possono sollevare questioni nuove rispetto a quelle discusse nel merito (catena devolutiva); questioni non prospettate al giudice del riesame restano inammissibili salvo eccezioni molto limitate
  • Il principio di proporzionalità si applica al sequestro impeditivo tramite un test trifasico: a) si deve verificare se l'aggravamento o protrazione del reato può essere evitato senza privare la disponibilità della cosa; b) se il sequestro è sufficiente; c) se si possono adottare misure meno invasive. Tuttavia, l'efficacia di questo test dipende dall'esistenza di un diritto opponibile meritevole di tutela (es. stato di necessità), che va dimostrato concretamente
  • Per il reato di invasione di edificio (art. 633) non è necessario che l'introduzione sia clandestina: una permanenza prolungata e l'assunzione della "dominus/possessore" anche dopo il decesso dell'assegnatario possono integrare l'invasione
  • La mera lamentela formale sulla lunghezza o sul metodo di redazione della motivazione non basta a determinare la nullità: occorre dimostrare che l'eventuale mancanza di valutazione autonoma avrebbe portato a decisioni diverse
  • Ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa, ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.