Cassazione Penale, Sentenza n. 34651/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che confermava il sequestro dell'unità abitativa da lei occupata. I quattro motivi erano: 1) carenza di motivazione autonoma del provvedimento ("motivazione per relationem"); 2) mancata valutazione della proporzionalità del sequestro impeditivo rispetto alle esigenze cautelari; 3) insufficienza del fumus commissi delicti e errore nell'applicazione dell'art. 321 c.p.p., con la contestazione dei reati di cui agli artt. 633 e 633-bis c.p.; 4) inesistenza del reato perché la ricorrente conviveva da oltre vent'anni con la madre, legittima assegnataria, e quindi non vi sarebbe stata arbitraria introduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi ripetitivi, generici e manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica perché la ricorrente non ha indicato i profili della motivazione che, se verificati, avrebbero cambiato l'esito; il secondo motivo (proporzionalità) è stato sollevato per la prima volta in Cassazione e pertanto è inammissibile per violazione della catena devolutiva; comunque la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il test trifasico di proporzionalità applicabile al sequestro impeditivo e ritenendo che qui non sussistesse uno stato di necessità che giustificasse la tutela della pretesa all'abitazione. Terzo e quarto motivo sono stati trattati unitariamente e ritenuti generici e infondati: la documentazione indiziaria sul carattere di "invasione" e sull'occupazione illegittima è stata ritenuta sufficiente e la Corte ha richiamato la precedente giurisprudenza (Buccino) che considera integrata l'invasione anche quando la persona, legata al titolare, mantenga il possesso dopo il decesso dell'assegnatario. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamata come base procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per inquadrare la fase processuale
D.L. n. 198/2022, art. 8
Richiamata insieme all'art. 23 DL 137/2020 per la disciplina del contraddittorio scritto nella trattazione del ricorso
art. 321 comma 1 c.p.p.
Evocato nella critica alla valutazione del fumus; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia correttamente valutato gli indizi rilevanti per il sequestro, quindi l'art. 321 non è stato applicato erroneamente
art. 633 cod. pen.
Norma penale sulla invasione di edifici: la Corte ha interpretato il concetto di "invasione" in senso ampio (introduzione arbitraria anche non clandestina e prolungata), richiamando giurisprudenza consolidata
art. 633-bis cod. pen.
Richiamato tra i reati contestati; la valutazione della sussistenza del fumus rispetto a tali fattispecie è stata ritenuta adeguata dalla Corte
art. 54 cod. pen.
Richiesto dalla difesa come stato di necessità a giustificazione dell'occupazione; la Corte ha confermato che lo stato di necessità è stato escluso e che la lunga durata dell'occupazione esclude tale giustificazione
artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 c.p.p.
Principio della catena devolutiva: non sono ammissibili in Cassazione questioni non sollevate in sede di merito; il motivo sulla proporzionalità è stato pertanto dichiarato inammissibile
art. 292 c.p.p.
Dovere di motivazione critica del giudice: la Corte richiede che la parte che denunci la "motivazione per relationem" indichi i profili specifici e la rilevanza causale dell'omissione, altrimenti la doglianza è generica
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata per condannare la ricorrente al pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- Le doglianze sulla "motivazione per relationem" sono inammissibili se generiche: il ricorrente deve indicare quali specifici passaggi motivazionali sarebbero mancanti e dimostrare la rilevanza causale dell'omissione ai fini della decisione
- In Cassazione non si possono sollevare questioni nuove rispetto a quelle discusse nel merito (catena devolutiva); questioni non prospettate al giudice del riesame restano inammissibili salvo eccezioni molto limitate
- Il principio di proporzionalità si applica al sequestro impeditivo tramite un test trifasico: a) si deve verificare se l'aggravamento o protrazione del reato può essere evitato senza privare la disponibilità della cosa; b) se il sequestro è sufficiente; c) se si possono adottare misure meno invasive. Tuttavia, l'efficacia di questo test dipende dall'esistenza di un diritto opponibile meritevole di tutela (es. stato di necessità), che va dimostrato concretamente
- Per il reato di invasione di edificio (art. 633) non è necessario che l'introduzione sia clandestina: una permanenza prolungata e l'assunzione della "dominus/possessore" anche dopo il decesso dell'assegnatario possono integrare l'invasione
- La mera lamentela formale sulla lunghezza o sul metodo di redazione della motivazione non basta a determinare la nullità: occorre dimostrare che l'eventuale mancanza di valutazione autonoma avrebbe portato a decisioni diverse
- Ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa, ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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