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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25043/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condannata in assenza che ha chiesto la rescissione del giudicato avverso una sentenza di condanna della Corte di appello, divenuta irrevocabile nel 2019, per reati di circonvenzione di persona incapace e tentata estorsione aggravata. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendola tardiva, perché presentata nel settembre 2025 senza prova del momento in cui l'interessata aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento; il collegio ha valorizzato però un dato processuale obiettivo, cioè che già nell'ottobre 2020 il difensore di fiducia aveva chiesto di visionare gli atti dopo aver appreso dell'ordine di carcerazione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione per travisamento dei fatti: l'ordine di carcerazione sarebbe stato ricevuto dal difensore e non dalla ricorrente, e la richiesta di visione degli atti proverebbe solo un'attività difensiva, non la conoscenza personale del processo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo che, in tema di rescissione del giudicato, il termine di 30 giorni dovrebbe decorrere dalla conoscenza del provvedimento o comunque dal momento in cui la documentazione necessaria a fondare l'istanza divenga concretamente disponibile; nel caso specifico, il certificato storico di residenza attestante la condizione di irreperibilità sarebbe stato rilasciato solo il 26 settembre 2025, rendendo tempestiva la domanda presentata nello stesso giorno. Con il terzo motivo ha chiesto, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p. per asserita compressione del diritto di difesa e dell'accesso alla tutela giurisdizionale. Il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale sia sul regime intertemporale applicabile sia sulla decorrenza del termine, affermando che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il dies a quo va ancorato alla conoscenza del procedimento e non alla piena conoscenza degli atti o della sentenza; ha inoltre ritenuto che la conoscenza dell'ordine di carcerazione, contenente gli estremi della sentenza, unita alla richiesta del difensore di visionare il fascicolo, fosse sufficiente a far ritenere acquisita la consapevolezza del procedimento, e che la ricorrente non avesse assolto l'onere di allegare elementi oggettivi idonei a dimostrare la tempestività dell'istanza. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'istanza di rescissione del giudicato. La Corte ha precisato che, nel regime applicabile al caso, il termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza del procedimento e che tale conoscenza poteva desumersi, in modo logico e supportato da dati oggettivi, dall'avvenuta notifica/conoscenza dell'ordine di carcerazione e dalla successiva attività del difensore di fiducia volta a visionare gli atti del processo. È stata inoltre esclusa la rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis c.p.p., perché l'irreperibilità territoriale non aveva impedito alla ricorrente di acquisire conoscenza del procedimento e di attivarsi tempestivamente per l'impugnazione straordinaria.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Nel regime applicabile al caso, la domanda di rescissione del giudicato è soggetta a un termine di 30 giorni che decorre dalla conoscenza del procedimento, non dalla piena conoscenza degli atti o della sentenza; grava sull'istante l'onere di allegare elementi oggettivi idonei a dimostrare la tempestività.

  • art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022

    La norma transitoria impone, per i processi nei quali fosse già stata pronunciata ordinanza di procedersi in assenza prima dell'entrata in vigore del decreto, l'applicazione della disciplina previgente in materia di assenza e di rescissione del giudicato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della questione di legittimità costituzionale per asserita lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la rilevanza della questione nel caso concreto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla difesa per censurare la ragionevolezza della disciplina del termine di 30 giorni; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante nel caso concreto.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla difesa come parametro convenzionale a tutela dell'accesso effettivo alla giustizia; la Corte ha escluso la rilevanza della questione nel caso concreto.

Massime di principio

  • In tema di rescissione del giudicato, quando la disciplina intertemporale conduce all'applicazione della normativa previgente, il termine per proporre l'istanza va ancorato alla conoscenza del procedimento e non necessariamente alla conoscenza integrale degli atti o della sentenza irrevocabile.
  • La conoscenza di un ordine di carcerazione che indichi gli estremi della sentenza irrevocabile costituisce un indice specifico e sufficiente, in linea generale, per ritenere acquisita la notizia del procedimento ai fini della decorrenza del termine per la rescissione del giudicato.
  • Chi chiede la rescissione del giudicato deve allegare e specificare in modo rigoroso elementi oggettivi idonei a dimostrare la tempestività dell'istanza; non basta la mera indicazione di una data non supportata da riscontri verificabili.
  • La sola irreperibilità anagrafica o la mancata presenza in un determinato territorio non escludono di per sé la conoscenza del procedimento, se dagli atti risulta che l'interessato abbia comunque acquisito notizia del processo o del provvedimento e si sia attivato tramite il difensore.
  • La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando, sulla base degli atti, la parte avrebbe comunque potuto proporre tempestivamente l'istanza anche prescindendo dalla pretesa interpretazione costituzionalmente orientata della norma contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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