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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-791/19

Ordinanza della Corte (Grande Sezione) dell' 8 aprile 2020. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Procedimento sommario – Articolo 279 TFUE – Domanda di provvedimenti provvisori – Articolo19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Indipendenza dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia). — Causa C-791/19 R

Giurisprudenza europea62019CO0791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nell’ambito del ricorso per inadempimento contro la Polonia sul regime disciplinare dei giudici, la Corte ha accolto la domanda cautelare della Commissione. Ha ritenuto che le censure sulla mancanza di indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema fossero, prima facie, seriamente fondate e che la protrazione del suo funzionamento potesse arrecare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione. La Polonia è stata quindi obbligata a sospendere l’applicazione delle norme contestate e a non far decidere alla Sezione disciplinare le cause pendenti fino alla sentenza di merito.

Domanda di provvedimenti provvisori in un ricorso per inadempimento: sospensione del regime disciplinare relativo alla Sezione disciplinare della Corte suprema polacca per difetto, prima facie, di indipendenza.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un ricorso per inadempimento relativo al regime disciplinare dei giudici polacchi, la Corte possa adottare provvedimenti provvisori ex articolo 279 TFUE sospendendo l’applicazione delle norme che attribuiscono alla Sezione disciplinare della Corte suprema la competenza a conoscere delle cause disciplinari; se sussistano fumus boni iuris, urgenza e bilanciamento degli interessi; e se tali misure siano compatibili con l’organizzazione interna della giustizia nazionale e con l’inamovibilità dei giudici.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato ricevibile e fondata, in via provvisoria, la domanda della Commissione e ha ordinato alla Repubblica di Polonia di sospendere immediatamente l’applicazione delle disposizioni che fondano la competenza della Sezione disciplinare della Corte suprema nelle cause disciplinari dei giudici, nonché di astenersi dal rinviare a tale organo le cause pendenti, poiché dagli elementi già acquisiti non poteva essere escluso, prima facie, che detta Sezione non soddisfacesse i requisiti di indipendenza imposti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE; la Corte ha inoltre ritenuto che la permanenza in funzione di un organo disciplinare potenzialmente non indipendente potesse causare un danno grave e irreparabile al buon funzionamento dell’ordinamento giuridico dell’Unione e alla tutela giurisdizionale effettiva.

Norme richiamate

  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 160 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 161 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 60 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Direttiva 2000/78/CE

Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca e provvedimenti provvisori

La pronuncia riguarda una domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla Commissione europea nell’ambito di un ricorso per inadempimento contro la Repubblica di Polonia. Il contenzioso investe il regime disciplinare dei giudici e, in particolare, la compatibilità con il diritto dell’Unione della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

Parti e oggetto del procedimento

La Commissione europea ha chiesto alla Corte di ordinare, in via cautelare, la sospensione di alcune disposizioni della legge polacca sulla Corte suprema e di quelle che ne fondano la competenza disciplinare. La domanda è stata sostenuta da Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia; la Repubblica di Polonia ha resistito.

Normativa nazionale contestata

Le disposizioni impugnate riguardano soprattutto:

  • l’articolo 3, punto 5, l’articolo 27 e l’articolo 73, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, che attribuiscono competenza alla Sezione disciplinare nelle cause disciplinari relative ai giudici;
  • l’articolo 20 della legge sulla Corte suprema, relativo ai poteri organizzativi del presidente della Sezione disciplinare;
  • l’articolo 9 bis della legge sulla KRS, che disciplina la composizione del Consiglio nazionale della magistratura;
  • alcune disposizioni della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari relative agli illeciti disciplinari, alla designazione del giudice disciplinare competente e al procedimento disciplinare.

Contesto giurisprudenziale

La Corte richiama anzitutto la sentenza A.K. del 19 novembre 2019, nella quale aveva affermato che l’articolo 47 della Carta e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE ostano a che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione ricadano nella competenza esclusiva di un organo che non sia indipendente e imparziale. La Corte ricorda inoltre le sentenze del Sąd Najwyższy del 5 dicembre 2019 e del 15 gennaio 2020, che avevano escluso l’indipendenza della Sezione disciplinare alla luce della composizione della KRS, delle modalità di nomina dei giudici e dell’autonomia dell’organo.

Ricevibilità della domanda cautelare

La Repubblica di Polonia contestava la ricevibilità, sostenendo che la Corte non potesse intervenire nell’organizzazione interna del proprio sistema giudiziario e che i provvedimenti richiesti equivalessero a una destituzione di giudici. La Corte respinge tali argomenti e afferma che, pur spettando agli Stati membri l’organizzazione della giustizia, essi devono rispettare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

La Corte precisa che, quando un ricorso per inadempimento mira a contestare la compatibilità di disposizioni nazionali sul regime disciplinare dei giudici con tale obbligo di indipendenza, essa può adottare provvedimenti provvisori ex articolo 279 TFUE. La sospensione dell’applicazione delle norme non comporta la destituzione dei giudici della Sezione disciplinare, ma solo l’arresto temporaneo del loro esercizio delle funzioni fino alla decisione definitiva.

Fumus boni iuris

Ai fini del fumus boni iuris, la Corte osserva che la Commissione si fonda sulla seconda censura del primo motivo del ricorso di merito, relativa al mancato rispetto dell’indipendenza e dell’imparzialità della Sezione disciplinare. La Corte richiama i criteri già elaborati nella sentenza A.K.: le garanzie di indipendenza presuppongono regole su composizione, nomina, durata delle funzioni, astensione, ricusazione e revoca tali da escludere dubbi legittimi sull’impermeabilità dell’organo rispetto a pressioni esterne.

La Corte rileva che, in via prima facie, non può escludersi che l’insieme degli elementi evidenziati dalla Commissione – in particolare la riforma della KRS, il ruolo determinante di quest’ultima nelle nomine, la composizione esclusivamente di nuova nomina della Sezione disciplinare e la sua ampia autonomia organizzativa e finanziaria – sia idoneo a compromettere l’indipendenza dell’organo. La Corte precisa che, per la domanda cautelare, la Commissione doveva dimostrare il fumus solo con riguardo a tale censura, non a tutte le censure del ricorso principale.

Urgenza

Quanto all’urgenza, la Corte afferma che i provvedimenti provvisori servono a evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito. Nel caso di specie, il rischio consiste nella prosecuzione dell’attività di un organo disciplinare che, prima facie, potrebbe non offrire garanzie sufficienti di indipendenza.

La Corte sottolinea che la Sezione disciplinare è già costituita e ha iniziato a operare; inoltre, essa esercita un controllo decisivo nelle cause disciplinari riguardanti sia i giudici della Corte suprema sia i giudici degli organi giurisdizionali ordinari. La mera prospettiva per questi giudici di essere sottoposti a un procedimento dinanzi a un organo non sicuramente indipendente può, da sola, pregiudicare la loro indipendenza. Tale rischio è considerato danno grave e irreparabile per l’ordinamento giuridico dell’Unione e per i diritti dei singoli.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe tardato ad agire: la rilevanza della sentenza A.K. giustificava l’attesa della sua pronuncia prima di chiedere misure cautelari.

Ponderazione degli interessi

Nel bilanciamento degli interessi, la Corte ritiene prevalente l’interesse dell’Unione a preservare il buon funzionamento dell’ordinamento giuridico e l’indipendenza della magistratura. La sospensione temporanea della Sezione disciplinare è considerata meno gravosa del rischio che le cause disciplinari siano decise da un organo la cui indipendenza non può essere esclusa.

La Corte osserva inoltre che l’adozione delle misure non comporta lo scioglimento della Sezione disciplinare né preclude l’esecuzione della futura sentenza di merito, qualora la Commissione vincesse la causa principale.

Dispositivo

La Corte ordina alla Repubblica di Polonia, immediatamente e fino alla pronuncia della sentenza finale nella causa C‑791/19:

  • di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, punto 5, dell’articolo 27 e dell’articolo 73, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che fondano la competenza della Sezione disciplinare;
  • di astenersi dal rimettere le cause pendenti dinanzi alla Sezione disciplinare a un collegio non rispondente ai requisiti di indipendenza definiti, in particolare, nella sentenza A.K.;
  • di comunicare alla Commissione, entro un mese, le misure adottate per conformarsi all’ordinanza.

Le spese sono riservate.

Principio affermato

In un ricorso per inadempimento concernente il regime disciplinare dei giudici nazionali, la Corte può adottare provvedimenti provvisori ex articolo 279 TFUE per sospendere le norme che attribuiscono competenza a un organo disciplinare la cui indipendenza è contestata, quando, alla luce degli elementi disponibili, non può essere escluso prima facie che tale organo non soddisfi i requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e che la sua attività possa causare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieindipendenza della magistraturaregime disciplinare dei giudicitutela giurisdizionale effettivastato di dirittoprovvedimenti provvisori

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