Cassazione Penale, Sentenza n. 40088/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava la conferma della condanna per estorsione sollevando due censure principali: (1) violazione delle norme processuali (artt. 178 lett. c), 179 comma 1, 180 c.p.p., nonché disposizioni emergenziali D.L. n.149/2020 e L. n.176/2020) per il mancato rispetto del termine a comparire che avrebbe impedito al difensore e all'imputato di formulare nei termini la richiesta di trattazione orale; (2) carenza di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa, in relazione al rischio di etero-induzione nella sua dichiarazione (rese alla presenza della madre che aveva affermato l'incapacità della figlia di comprendere il valore del denaro) e all'inidoneità delle dichiarazioni di terzi a colmare tale deficit di attendibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto che l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine a comparire fosse tardiva, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 42125/27.06.2024) secondo cui la nullità relativa all'intervento dell'imputato deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. e dunque prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. Quanto alla seconda censura, la Corte ha richiamato il consolidato principio di non sindacabilità in sede di legittimità della valutazione della attendibilità e della prova svolta nel merito, salvo che emerga un vizio del percorso motivazionale relativo alla capacità dimostrativa degli elementi probatori; nel caso di specie il ricorso non ha documentato un tale vizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente fra le norme processuali invocate a fondamento del vizio procedurale relativo alla comparizione; la Corte non ha affrontato nel merito la violazione perché ha ritenuto la questione tardiva
art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente nel quadro delle censure procedurali sulla comparizione; la rilevanza è stata esclusa per tardività dell'eccezione
art. 180 cod. proc. pen.
Norma sui termini per le eccezioni preclusive: la Corte ha richiamato l'obbligo di sollevare eccezioni sulla nullità relativa dell'intervento dell'imputato nei termini ivi previsti, altrimenti si perde la possibilità di farle valere in cassazione
art. 601 comma 3 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Norma cui le Sezioni Unite hanno fatto riferimento per qualificare la nullità derivante dal mancato rispetto del termine a comparire quale nullità relativa a regime intermedio che va eccepita tempestivamente
D.L. n.149/2020, art. 23
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni emergenziali invocate; il vizio dedotto in relazione a queste norme è stato ritenuto tardivo e dunque non esaminato nel merito
L. n.176/2020, art. 23-bis
Richiamata dal ricorrente insieme al D.L. 149/2020 per argomentare sul termine a comparire; la Corte non ha valutato la presunta violazione di queste disposizioni per la tardività dell'eccezione
Sez. U., sent. n. 42125 del 27/06/2024 (Rv. 287096)
Principio applicato dalla Corte: la nullità relativa per mancato rispetto del termine a comparire nel giudizio d'appello deve essere rilevata od eccepita entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p.; altrimenti l'eccezione è inammissibile in cassazione
Sez. 6, sent. n. 47204 del 07/10/2015 (Rv. 265482)
Giurisprudenza richiamata per il principio che il giudice di legittimità non può riesaminare la valutazione di merito sugli elementi di fatto e sulla prova, salvo vizi del percorso motivazionale
Sez. 6, sent. n. 25255 del 14/02/2012 (Rv. 253099)
Ulteriore richiamo alla preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze di fatto a quella del giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la fissazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le nullità relative connesse all'intervento dell'imputato nel giudizio di appello (es. mancato rispetto del termine a comparire) devono essere rilevate o eccepite tempestivamente, ossia nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p.; se sollevate soltanto in cassazione sono normalmente inammissibili
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione di merito sulla attendibilità delle fonti di prova o sulla fondatezza delle conclusioni probatorie: per impugnare con successo bisogna dimostrare un vizio del percorso motivazionale (contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione) non la semplice diversa valutazione degli elementi
- Se si fa valere la non attendibilità di una persona offesa (per es. per etero-induzione o incapacità di comprendere) è importante raccogliere e far emergere in sede di merito elementi concreti e specifici che dimostrino il vizio del giudizio del merito, così da poter configurare un effettivo vizio di motivazione impugnabile in cassazione
- La tardività delle eccezioni processuali può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese, per cui è essenziale sollevare e documentare tempestivamente le questioni procedurali
- Quando si mira alla cassazione per vizi relativi alla prova, conviene indirizzare le censure non solo sulla diversa valutazione della prova, ma sull'insufficienza, contraddittorietà o mancanza di motivazione che renda il percorso logico-giuridico del giudice del merito manifestamente viziato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39986/2025 del 12/12/2025
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39987/2025 del 12/12/2025
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39988/2025 del 12/12/2025
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39989/2025 del 12/12/2025
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39990/2025 del 12/12/2025
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39992/2025 del 12/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →