Cassazione Penale, Sentenza n. 17328/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 21/09/2023 che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere per difetto di gravità indiziaria. Il Procuratore ha censurato la valutazione del riesame ritenendo che i dati di monitoraggio (video e GPS), le intercettazioni e gli incontri documentati provassero il ruolo di Rottura nel favorire la latitanza e nel veicolare messaggi della cosca (art. 416-bis c.p.), soprattutto in rapporto a Domenico Pillari e al latitante Domenico Crea, oltre alla centralità della contrada Limorti come snodo per la gestione della latitanza.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il gravame si risolvesse in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità salvo che sussistano vizi argomentativi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto una valutazione razionale degli elementi probatori, evidenziando la scarsità e la frammentarietà degli episodi a carico di Rottura, l'assenza di accertamento del contenuto di numerosi dialoghi e spostamenti, la natura sporadica degli eventuali contributi e la possibilità che le condotte emerse costituissero al massimo favoreggiamento. Ne è conseguito che non era configurabile, con la necessaria gravità indiziaria, la partecipazione stabile e consapevole alla associazione mafiosa; pertanto non sussistevano esigenze cautelari idonee a giustificare la custodia in carcere.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma richiede una "partecipazione" corrispondente a un apporto effettivo, concreto e stabile alla vita dell'organizzazione; atti sporadici o contributi occasionali possono non essere sufficienti a configurare l'appartenenza associativa mafiosa se non emerge un ruolo dinamico e riconoscibile nell'organizzazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di censurare i vizi argomentativi della motivazione; tuttavia non autorizza la Corte a riesaminare i fatti né a sostituirsi al giudice di merito con una diversa valutazione probatoria quando manchino i specifici vizi motivazionali richiamati dalla norma.
Giurisprudenza della Corte (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari e altre pronunce richiamate)
Richiamata per il principio secondo cui l'appartenenza associativa richiede un'"attivazione fattiva" a favore della consorteria che dia dinamicità e riconoscibilità al contributo; la Corte ha applicato questo parametro per valutare l'insufficienza degli elementi indiziari a carico dell'indagato.
Massime di principio
- In sede di impugnazione contro un provvedimento che valuta la gravità indiziaria la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame delle risultanze: il ricorso deve evidenziare vizi motivazionali specifici (art. 606 c.p.p.) e non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- Per configurare il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) la prova indiziaria deve mostrare un contributo effettivo, concreto, stabile e riconoscibile all'organizzazione; atti sporadici di favoreggiamento o vicinanza non sempre soddisfano tale soglia.
- Elementi come monitoraggi GPS, video e intercettazioni devono convergere e permettere di ricostruire contenuti e direzione dei contatti: la frammentarietà degli eventi e la mancanza di accertamento del contenuto dei dialoghi indeboliscono significativamente la gravità indiziaria.
- La condizione personale dell'indagato (es. incensuratezza, assenza di precedenti associativi) e l'uso di espressioni che suggeriscono estraneità al contesto (es. seconda persona plurale) possono essere valorizzate come indici di non appartenenza stabile.
- Ai fini della misura cautelare, la lontananza temporale e la natura sporadica di comportamenti di favoreggiamento riducono la sussistenza delle esigenze cautelari; in tali casi il giudice del riesame può ritenere non necessaria la detenzione cautelare.
- Nelle impugnazioni del pubblico ministero è utile che le doglianze siano puntuali e critichino direttamente le argomentazioni del giudice di merito, evitando la mera riproposizione delle stesse risultanze con diversa interpretazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17321/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17322/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17323/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17324/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17325/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17326/2024 del 26/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →