Cassazione Penale, Sentenza n. 4883/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Sostituto Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) deducendo violazione di legge per insufficiente motivazione nella riqualificazione operata dal GIP: i fatti originariamente contestati come associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) sono stati riqualificati dal giudice ex art. 418, comma 2, c.p., senza spiegare perchè gli "stessi elementi probatori" giustificassero la diversa qualificazione. Separatamente, Arafat Mustafà ha impugnato la condanna alla rifusione delle spese civili sostenendo l\'illegittimità della pronuncia sulla rifusione in un procedimento definito dopo giudizio immediato e l\'omessa motivazione sulla congruità delle somme liquidate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della pubblica accusa: ha censurato la motivazione del GIP come meramente apparente perché non ha illustrato le ragioni per cui gli stessi elementi probatori configuravano l\'ipotesi di cui all\'art. 418, comma 2, c.p. in luogo del delitto associativo. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altro Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento per nuovo giudizio. L\'annullamento ha travolto anche le statuizioni civili contestate da Arafat, che perciò restano prive di effetto e dovranno essere riconsiderate nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
norma che disciplina la definizione del procedimento con patteggiamento; quadro applicativo della sentenza impugnata
art. 416-bis cod. pen.
reato di associazione di tipo mafioso originariamente contestato; la corretta qualificazione di tale reato richiede motivazione adeguata se sostituito in sede di patteggiamento
art. 418, comma secondo, cod. pen.
norma richiamata dal GIP per la riqualificazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che il giudice non abbia spiegato perché gli elementi probatori fossero più adeguati a questa fattispecie rispetto all\'associazione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell\'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all\'espressione della volontà dell\'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all\'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all\'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.
limita l\'oggetto del sindacato in cassazione sulle sentenze di patteggiamento ma prevede comunque il controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha applicato tale limite per valutare la riqualificazione del GIP
Massime di principio
- Nelle ipotesi di patteggiamento il ricorso per cassazione è limitato ma ammette il sindacato in ordine all\'erronea qualificazione giuridica del fatto: il giudice deve motivare in modo non apparente eventuali riqualificazioni rispetto all\'imputazione originaria
- Se il GIP riqualifica un reato (es. da associazione di tipo mafioso a altra fattispecie), la sentenza deve esporre in modo logico e circostanziato perché gli elementi probatori supportano la diversa qualificazione; altrimenti la decisione è annullabile
- La mancata o apparente motivazione sulla qualificazione del fatto può comportare l\'annullamento con rinvio anche se il procedimento è definito con patteggiamento
- Le statuizioni civili (es. condanna alla rifusione delle spese) collegate a una sentenza penale annullata vengono travolte e devono essere riconsiderate nel nuovo giudizio
- Chi impugna deve articolare chiaramente il vizio (p. es. motivazione apparente o mancante) e collegarlo alle specifiche previsioni dell\'art. 448, comma 2-bis, se si tratta di sentenza di patteggiamento
- Per i giudici: quando si accetta una diversa qualificazione nel patteggiamento occorre rendere esplicito il percorso argomentativo che passa dagli elementi di fatto alle ragioni giuridiche della diversa fattispecie
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