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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25058/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Benevento per usura aggravata. In appello, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza rideterminando la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità a un concordato sulla pena. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, lamentando l’omessa motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla misura della pena come rideterminata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ha ritenuto che, in caso di sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., non siano deducibili in cassazione questioni alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, comprese le doglianze sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla determinazione della pena, salvo il caso di illegalità della pena. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L’accordo sulla pena in appello ha natura consensuale e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità; il ricorso per cassazione non può investire questioni oggetto di rinuncia, salvo l’illegalità della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l’art. 599-bis cod. proc. pen., attribuendo alle parti un potere dispositivo che incide sul perimetro devolutivo del giudizio di appello e sul successivo sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni alle quali la parte abbia rinunciato aderendo a un concordato sulla pena in appello.
  • La sentenza emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha natura consensuale e comporta preclusioni che si estendono anche al giudizio di cassazione, analogamente alla rinuncia all’impugnazione.
  • Non sono deducibili in cassazione, contro una decisione resa a seguito di concordato in appello, vizi relativi alla qualificazione giuridica del fatto o alla determinazione della pena, se non quando la pena sia illegale.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se emergono profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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