Cassazione Penale, Sentenza n. 8108/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 22/05/2024. La difesa ha prospettato due motivi: 1) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte di merito si fosse limitata a locuzioni generiche prive di capacità rappresentativa; 2) errata applicazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., poiché la Corte d'appello avrebbe aumentato la pena pecuniaria e confermato la misura di sicurezza dell'espulsione nonostante la rinuncia (inammissibilità) dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento alla pena pecuniaria. Ha respinto il primo motivo (diniego delle attenuanti generiche) ritenendo la motivazione congrua e basata su specifici indici di disvalore (precedenti penali, inserimento in circuito criminoso). Ha invece accolto il secondo motivo: essendo intervenuta la rinuncia all'appello del Pubblico Ministero, la Corte di rinvio era preclusa dal migliorare la posizione del reo (divieto di reformatio in peius) e non poteva infliggere una multa superiore a quella già comminata dal GUP, sebbene quest'ultima fosse inferiore al minimo edittale. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, che è stata rideterminata in euro 7.333,33; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. La censura sull'espulsione è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 3 n. 8 e art. 4 nn. 1 e 7, legge n. 75/1958
Norme richiamate nella rubrica dei capi d'imputazione relative ai fatti per i quali l'imputato era accusato; non oggetto di specifica interpretazione decisoria nella motivazione riportata.
art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; la Corte l'ha individuata come reato più grave ai fini della determinazione della pena principale e del cumulo/continuazione.
art. 86, D.P.R. n. 309/1990
Dispositivo normativo che autorizza l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, menzionato in relazione alle sentenze anteriori; la Corte ha però ritenuto priva di interesse la censura sull'espulsione nella presente fase.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel motivo impugnatorio in ordine ai limiti dell'azione del giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto che, in presenza di rinuncia all'appello da parte del P.M., sia precluso al giudice del rinvio aggravare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius) anche con riferimento alla pena pecuniaria.
art. 589, seconda parte, cod. proc. pen.
Norma che dichiara l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero quando sia intervenuta rinuncia; la Corte ha ritenuto che tale inammissibilità precluda successive aggravazioni in sede di rinvio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita l'enunciazione dei motivi in cassazione; richiamata per conformità procedurale alla formulazione sintetica dei motivi.
art. 620 lett. I), cod. proc. pen.
Potere della Corte di cassazione di annullare senza rinvio e di procedere alla determinazione della pena pecuniaria nei limiti consentiti; applicato per rideterminare la multa a euro 7.333,33.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Karsi e altre pronunce citate)
Principi consolidati secondo cui, in assenza di impugnazione favorevole del pubblico ministero, è vietato al giudice superiore peggiorare la posizione dell'imputato e che neppure la Corte di cassazione può introdurre una reformatio in peius a danno del reo.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero rinuncia all'appello o il suo ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice del rinvio non può aggravare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius), ciò vale anche per la pena pecuniaria.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p., ma non può aumentare la pena a danno dell'imputato quando manca impugnazione del P.M.
- Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente una motivazione che indichi i principali indici di disvalore ritenuti decisivi; il giudice di merito non è obbligato a considerare e discutere tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli.
- La contestazione di una misura di sicurezza applicata in precedenti gradi richiede interesse attuale: se la misura non è stata statuita dalla sentenza di primo grado oggetto del rinvio, la censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
- Anche quando la pena di primo grado risulti inferiore al minimo edittale, l'assenza di impugnazione da parte del P.M. limita la possibilità di peggioramento in sede di rinvio; in tali casi il giudice che constata l'illegittimità può essere comunque vincolato dal divieto di reformatio in peius.
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