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Sentenza

Sentenza n. 576/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 617/2024 depositata e resa pubblica il 22.05.2024.

Giustizia amministrativa202501766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 617/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 617/2024. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha inoltre chiesto una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza del Ministero e ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza civile definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione il commissario ad acta nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. È stata respinta la richiesta di penalità di mora perché la sentenza oggetto di ottemperanza aveva già previsto la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione, ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, ma la penalità di mora può essere negata quando il titolo esecutivo prevede già un meccanismo di rivalutazione e interessi ritenuto equo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni del titolo entro un termine assegnato.
  • Quando l'amministrazione non esegue l'ordine impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a svolgere gli adempimenti sostitutivi su istanza della parte vittoriosa entro il termine stabilito.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata se il titolo giudiziale da eseguire riconosce già la maggior somma tra interessi e rivalutazione e tale previsione è ritenuta equa come forma di tutela dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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