Sentenza n. 2996/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione cautelare: - del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 4213 del 20 febbraio 2025 avente ad oggetto “Parere negativo”, successivamente anche trasmesso dal Comune di Ottaviano con nota prot. n. 7138 del 26 febbraio 2025; - del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 23368 del 7 novembre 2024 avente ad oggetto “Avviso di procedimento negativo ai sensi dell''art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, successivamente anche trasmesso dal Comune di Ottaviano con nota prot. 37859 dell''11 novembre 2024; ove occorrer possa, della lettera del Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 13319 del 21 giugno 2024 avente ad oggetto “Richiesta integrazioni”; ove occorrer possa, della lettera del Comune di Ottaviano prot. n. 11298 del 28 marzo 2024 avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti e integrazioni istanza prot. 35513/2024”; ove occorrer possa, dell''art. 6 del Regolamento per la localizzazione, realizzazione e razionalizzazione di impianti per la telefonia cellulare e diffusione radiotelevisiva, approvato con Delibera del Consiglio del Comune di Ottaviano n. 23/2006 (“Regolamento Impianti”); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere paesaggistico negativo tardivo della Soprintendenza relativo alla realizzazione di una stazione radio base, nonché gli atti endoprocedimentali connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza, deducendo la violazione della normativa paesaggistica e l'eccesso di potere. Ha contestato l'insussistenza di un effettivo contrasto tra l'impianto e il contesto paesaggistico, sostenendo che la Soprintendenza avrebbe valorizzato soltanto la visibilità dell'opera mediante motivazioni generiche e stereotipate, senza un'analisi concreta dell'intervento e dell'area. Ha inoltre denunciato difetto di motivazione e di istruttoria, per l'omessa indicazione degli specifici elementi di incompatibilità paesaggistica, nonché l'omessa valutazione delle misure di mitigazione proposte, tra cui la riduzione dell'altezza della struttura, la diminuzione del numero di antenne, lo spostamento degli apparati e l'impiego di schermature e vegetazione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo la natura non vincolante del parere impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure paesaggistiche. L'istanza era stata trasmessa dal Comune alla Soprintendenza il 2 maggio 2024, mentre il parere negativo era stato adottato soltanto il 26 febbraio 2025, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004, anche tenendo conto della sospensione conseguente al preavviso di diniego e alla presentazione delle osservazioni. Il Collegio ha affermato che il decorso del termine non determina la decadenza della Soprintendenza dal potere di esprimersi, ma modifica la natura del parere: da vincolante diviene non vincolante. L'amministrazione procedente deve quindi compiere una valutazione autonoma e motivata, potendo discostarsi dal parere tardivo oppure conformarvisi con adeguata motivazione. Poiché il parere tardivo era un atto endoprocedimentale non vincolante e non definiva autonomamente il procedimento, esso non era immediatamente lesivo e non poteva essere impugnato autonomamente. Il TAR ha inoltre richiamato la possibilità di attivare il potere sostitutivo e, in caso di inerzia, il ricorso avverso il silenzio. Le spese sono state compensate per la natura formale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004
Il soprintendente rende il parere ... entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. ... Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.
Il parere tempestivo della Soprintendenza è vincolante per l'amministrazione procedente; il decorso del termine non estingue il potere di esprimere il parere, ma lo rende non vincolante.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi comporta la sospensione del procedimento per il tempo necessario alla presentazione e alla valutazione delle osservazioni dell'interessato.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'amministrazione procedente può eventualmente conformarsi al parere tardivo anche in sede di autotutela, ove il procedimento sia già stato definito, purché ricorrano i relativi presupposti e sia fornita adeguata motivazione.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Nel procedimento autorizzatorio relativo a una stazione radio base, la mancata definizione del procedimento nel termine previsto consente l'attivazione del potere sostitutivo.
art. 2, comma 9-ter, l. 241/1990
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento ... il responsabile o l'unità organizzativa ... esercita il potere sostitutivo ... e ... conclude il procedimento ... o con la nomina di un commissario.
In caso di inerzia dell'amministrazione, il responsabile o l'unità competente deve esercitare il potere sostitutivo; resta inoltre possibile proporre ricorso contro il silenzio.
Massime di principio
- Il parere della Soprintendenza previsto dall'art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004 è vincolante soltanto se espresso tempestivamente nel termine legislativamente previsto; il suo tardivo rilascio non determina la perdita del potere, ma ne esclude l'efficacia vincolante.
- Il parere paesaggistico tardivo della Soprintendenza conserva natura endoprocedimentale e non vincolante: l'amministrazione procedente deve svolgere una valutazione autonoma e motivata, potendo discostarsi dal parere oppure conformarvisi con adeguata motivazione.
- Il parere paesaggistico tardivo e non vincolante, non definendo autonomamente il procedimento autorizzatorio, non è di per sé lesivo e non può essere autonomamente impugnato per difetto di interesse; la tutela deve essere rivolta contro l'eventuale determinazione finale lesiva o contro l'inerzia dell'amministrazione.
- Il decorso del termine per l'espressione del parere della Soprintendenza non comporta una decadenza dal potere consultivo, in assenza di un'espressa previsione normativa, ma incide esclusivamente sugli effetti giuridici del parere.
- Nel procedimento autorizzatorio relativo alla realizzazione di una stazione radio base, la mancata adozione della determinazione finale nel termine previsto consente all'interessato di attivare il potere sostitutivo e, in caso di ulteriore inerzia, il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio.
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