Cassazione Penale, Sentenza n. 31622/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Scarcelli ha impugnato l'ordinanza del 05/10/2021 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha rigettato la sua istanza di ammissione alla detenzione domiciliare per la porzione residua della pena relativa al reato previsto dall'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente, assistito dall'avv. Gerardo Matera, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione lamentando una lettura eccessivamente pessimistica del suo profilo criminale, l'omessa acquisizione della relazione dell'UEPE (ente di osservazione) prevista normativa e il travisamento delle risultanze del procedimento penale più recente che lo ha coinvolto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito una motivazione lineare e coerente basata su fatti gravi: le condotte pregresse che hanno portato a severa pena detentiva, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale dopo la scarcerazione (indizio di pericolosità attuale) e, soprattutto, i fatti del settembre 2020 - che hanno determinato una misura cautelare per rapina aggravata, violazioni in materia di armi, ricettazione e violazione di misure di prevenzione - i quali attestano un concreto rischio di recidiva incompatibile con l'ammissione alla detenzione domiciliare. La Corte ha inoltre affermato che l'omessa acquisizione della relazione UEPE non determina automaticamente la nullità del provvedimento se la motivazione è complessivamente adeguata e le risultanze documentali dimostrano l'inidoneità della misura alternativa. Infine, Scarcelli è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona il reato per il quale Scarcelli stava scontando la pena; costituisce il titolo del fatto per il quale è stata valutata l'idoneità alla misura alternativa
comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
Secondo la giurisprudenza richiede che il tribunale valuti elementi idonei a ritenere che la detenzione domiciliare sia efficace a prevenire la commissione di nuovi reati; possono rilevare prescrizioni, caratteristiche di personalità, progressi in trattamenti intramurari e comportamenti in libertà
art. 71-bis, terzo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354
Prevede l'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento e, quando occorre, accertamenti e consulenza tecnica. La Corte ha chiarito che l'omessa acquisizione non rende automaticamente illegittimo il provvedimento se la motivazione è complessivamente adeguata
art. 616, comma 1, primo periodo, codice di procedura penale
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla parte soccombente (Scarcelli)
Massime di principio
- La mancata acquisizione della relazione dell'UEPE non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento: ciò che conta è la sufficienza e la coerenza della motivazione complessiva del giudice
- Condotte pregresse particolarmente gravi e l'applicazione di misure di prevenzione dopo la scarcerazione costituiscono indizi rilevanti di pericolosità sociale che possono ostare alle misure alternative
- Comportamenti successivi alla detenzione e fatti nuovi (anche se sono oggetto di indagini o misure cautelari) possono, se solidi e circostanziati, prevalere sugli esiti positivi del trattamento intramurario nella valutazione del rischio di recidiva
- Il tribunale di sorveglianza deve fornire una motivazione contenutisticamente adeguata che espliciti i fatti e i collegamenti logici tra questi e la valutazione di inidoneità della misura alternativa
- A chi richiede una misura alternativa compete dimostrare che esistono elementi concreti che rendono la misura idonea a prevenire la commissione di nuovi reati; in mancanza, il tribunale può decidere senza ulteriori accertamenti
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