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Ordinanza

Ordinanza n. 684/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di un avviso pubblico, nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente tra quelle idonee ma non finanziate, nonché diniego di riesame in autotutela, verbali di valutazione e silenzio sull’istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva relativa all’Avviso Pubblico "Skills for Green and Digital Transition", contestando la propria collocazione tra le domande idonee ma non finanziate per esaurimento della dotazione disponibile. Ha inoltre impugnato il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela, i verbali della Commissione tecnica di valutazione e il silenzio serbato dalla Regione sull’istanza di accesso agli atti. La censura centrale riguarda il mancato riconoscimento degli effetti di un asserito malfunzionamento della piattaforma informatica, che avrebbe impedito o pregiudicato la corretta collocazione della domanda. Sono stati altresì richiamati la relazione tecnica del servizio di assistenza e i log di sistema. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria del diritto a essere utilmente collocata in graduatoria e l’ammissione al finanziamento, anche mediante scorrimento o in sovrannumero.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla graduatoria, al malfunzionamento della piattaforma, al riesame in autotutela, ai verbali della Commissione e al silenzio sull’accesso. Ha ritenuto che l’interesse della ricorrente potesse essere adeguatamente tutelato mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Conseguentemente, non ha disposto la sospensione degli atti né adottato una misura cautelare sostanziale, limitandosi a fissare l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell’udienza di merito

    Il giudice può ritenere adeguata tutela dell’interesse cautelare la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva o anticipatoria.

Massime di principio

  • Quando l’interesse cautelare della parte può essere adeguatamente salvaguardato dalla prossima trattazione della causa nel merito, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l’udienza pubblica, senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza delle censure.
  • La fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare alternativa alla sospensione o ad altre misure provvisorie e non comporta la definizione, neppure parziale, delle questioni sostanziali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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