Cassazione Penale, Sentenza n. 19077/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa traduzione di atti fondamentali: (i) omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato alloglotta, mancata comparizione dell'imputato all'udienza del 9 ottobre 2025 e conseguente nullità dell'atto e degli atti conseguenti; (ii) omessa traduzione della sentenza di appello e della motivazione all'imputato alloglotta nonostante la nomina dell'interprete e la traduzione della sentenza di primo grado; violazione degli artt. 143, 178 lett. c), 180, 185, 585, 601 c.3 c.p.p., del d.lgs. 4 marzo 2014 n.32 e dell'art. 6 §3 CEDU.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la prima censura (omessa traduzione del decreto di citazione) perché si tratta di una nullità generale a regime intermedio che andava eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p.; la circostanza che l'imputato non fosse presente non ha impedito la sanatoria, atteso che il difensore ha partecipato e ha svolto la difesa. La seconda censura (omessa traduzione della sentenza-documento) è stata ritenuta fondata: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona ai soli fini della traduzione; la sentenza dovrà essere nuovamente depositata e i termini di impugnazione decorreranno dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza tradotta. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 art.73 comma 5
norma sostanziale relativa al reato per cui Moubker è stato dichiarato responsabile; la pronuncia penale di merito resta però colpita solo nella parte relativa all'omessa traduzione, non per il vizio di merito dell'accertamento del reato
codice di procedura penale, art.143
regola l'obbligo di traduzione degli atti fondamentali per l'imputato che non conosce la lingua italiana: la Corte ha interpretato l'articolo in senso automatico e prevalente per la traduzione scritta degli atti fondamentali (sentenza compresa), da eseguirsi entro termine congruo; la traduzione orale è residua e solo per urgenze
d.lgs. 4 marzo 2014, n.32
novellando l'art.143 c.p.p. ha rafforzato l'obbligo di traduzione scritta degli atti fondamentali e il collegamento con il diritto di difesa, come richiamato dalla Corte
codice di procedura penale, art.180
stabilisce il regime delle nullità: la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione del decreto di citazione costituisce una nullità generale a regime intermedio che doveva essere eccepita tempestivamente (non oltre la pronuncia della sentenza di appello), pena l'inammissibilità dell'eccezione
codice di procedura penale, art.178 lett. c)
disciplinazione delle nullità: la Corte ha inquadrato l'omessa traduzione della sentenza come nullità generale a regime intermedio ai sensi di questa disposizione
codice di procedura penale, art.585
la Corte ha richiamato che, dopo l'annullamento limitato e la nuova trasmissione/deposito della sentenza tradotta, i termini di impugnazione decorrono dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza tradotta ai sensi di questo articolo
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (CEDU), art.6 §3
richiamato quale parametro internazionale del diritto di difesa e del diritto a un giusto processo; la mancata traduzione di atti fondamentali è stata valutata anche alla luce di tale garanzia
Massime di principio
- L'omessa traduzione degli atti fondamentali (inclusa la sentenza) a favore di un imputato che non conosce l'italiano determina una nullità della 'sentenza-documento' a regime intermedio; se tempestivamente eccepita comporta l'annullamento limitato con rinvio ai soli fini della traduzione
- Le nullità di ordine generale a regime intermedio (es. mancata traduzione del decreto di citazione) devono essere eccepite entro il termine previsto dall'art.180 c.p.p. (prima della pronuncia della sentenza di appello), altrimenti l'eccezione è inammissibile
- La traduzione degli atti 'fondamentali' deve essere di regola scritta e resa entro un termine congruo che consenta l'esercizio della difesa; la traduzione orale è eccezionale e ammessa solo per motivi di urgenza quando la scritta non è prontamente disponibile
- Il difensore è legittimato a proporre ricorso anche se la sentenza non è stata tradotta; tuttavia l'omessa traduzione costituisce pregiudizio in re ipsa per l'imputato, perché gli impedisce di comprendere la motivazione e di partecipare alla scelta impugnativa
- Se precedenti atti essenziali (es. decreto di citazione o sentenza di primo grado) sono stati tradotti, tale circostanza rafforza la fondatezza dell'eccezione per la mancata traduzione di ulteriori atti; la Corte può disporre la trasmissione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza ai soli fini della traduzione
- Dopo l'annullamento limitato per omessa traduzione la sentenza va ripubblicata/depositata nuovamente e i termini processuali per eventuali impugnazioni decorrono dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza tradotta
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