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Sentenza

Sentenza n. 1140/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1104/2024, pubblicata il 3/9/2024.

Giustizia amministrativa202501555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1104/2024, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1104/2024, passata in giudicato, limitatamente alle spese legali liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, l'Ufficio scolastico regionale ha comunicato l'avvenuto pagamento del dovuto al docente e delle spese legali ai difensori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto del dovuto e delle spese legali avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell'inadempimento che aveva reso necessario il ricorso, e liquidate in complessivi euro 300, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore e ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto dell'importo dovuto in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa sostanziale azionata.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessario il giudizio.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto nel corso del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico anche se la domanda principale non richiede più una pronuncia di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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