Sentenza n. 1375/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento del Comando Legione Carabinieri “Toscana” prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 7.01.22, con cui è stata disposta la sospensione del diritto del ricorrente di svolgere l’attività lavorativa per inottemperanza dell’obbligo vaccinale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inottemperanza all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione, dopo avergli richiesto la documentazione relativa all'adempimento dell'obbligo vaccinale o alla sussistenza di un'esenzione o di un differimento, ha disposto la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione o altri emolumenti. Il primo motivo denunciava l'omessa considerazione della documentazione medica trasmessa per dimostrare l'esenzione o il differimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 44/2021. Il ricorrente aveva prodotto un certificato attestante che era in attesa di esami diretti a valutare il rischio vaccinale e, successivamente all'adozione del provvedimento, certificazioni relative a una temporanea controindicazione e all'esonero dalla vaccinazione. Il secondo motivo deduceva l'illegittimità della sospensione perché adottata mentre il militare era assente dal servizio per malattia, sostenendo che l'adempimento dell'obbligo vaccinale non fosse esigibile in assenza dal luogo di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'esenzione o il differimento dell'obbligo vaccinale costituiscano una deroga eccezionale alla regola generale e richiedano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 44/2021, l'accertato pericolo per la salute riferito a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore nel rispetto delle circolari ministeriali. Il certificato prodotto prima dell'adozione dell'atto si limitava ad attestare l'attesa di esami e non documentava né specifiche condizioni cliniche né un accertato pericolo per la salute. Anche le certificazioni successive non integravano i presupposti normativi, poiché facevano riferimento a una generica controindicazione temporanea o all'impossibilità di analizzare un'intolleranza, senza attestare l'accertato pericolo per la salute derivante da specifiche condizioni cliniche documentate. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che la sospensione prevista dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021 si applica anche al dipendente già assente per malattia o congedo, poiché l'obbligo vaccinale riguardava il personale della difesa e della sicurezza indipendentemente dall'effettivo e attuale svolgimento del servizio. L'assenza dal luogo di lavoro non esclude quindi l'obbligo vaccinale né impedisce l'adozione della sospensione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021, convertito in legge
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.
La disposizione ha carattere derogatorio e deve essere interpretata restrittivamente. L'esenzione o il differimento richiedono l'attestazione di specifiche condizioni cliniche documentate e di un accertato pericolo per la salute; la mera attesa di esami o di accertamenti specialistici non è sufficiente.
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, come inserito dal d.l. n. 172/2021
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inottemperanza all'obbligo vaccinale si applica al personale del comparto della difesa e della sicurezza anche se il dipendente era già assente per malattia o congedo, poiché l'obbligo prescinde dall'effettivo svolgimento del servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L'esenzione o il differimento da un obbligo vaccinale fondato sulla tutela della salute costituiscono eccezioni alla regola generale e richiedono una stretta interpretazione: la certificazione deve attestare specifiche condizioni cliniche documentate e un accertato pericolo per la salute, non essendo sufficiente la mera richiesta o attesa di esami specialistici.
- Ai fini dell'esenzione o del differimento dell'obbligo vaccinale, la certificazione medica deve contenere elementi specifici e puntuali che consentano all'amministrazione un controllo minimo di completezza e attendibilità rispetto alla finalità normativa; non è sufficiente una dichiarazione generica o fondata sulla sola impossibilità di valutare un'intolleranza.
- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione prevista per l'inottemperanza a un obbligo vaccinale speciale si applica anche al dipendente che, alla data di introduzione dell'obbligo o dell'accertamento dell'inottemperanza, sia assente per malattia o congedo, quando la disciplina collega la misura alla mancata vaccinazione e prescinde dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
- L'assenza del dipendente dal luogo di lavoro per malattia o congedo non costituisce, di per sé, causa di esenzione dall'obbligo vaccinale né impedisce l'adozione della sospensione prevista dalla legge.
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