Sentenza del 18/02/2016 n. 869 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione per errore di fatto - Ammissibilità - Sentenze non impugnabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di revocazione è stata dichiarata inammissibile. L’errore di fatto avrebbe dovuto essere fatto valere mediante il ricorso ordinario per Cassazione, essendo ancora possibile impugnare la sentenza sul punto controverso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza sostenendo l’esistenza di un errore di fatto. La domanda è stata ritenuta inammissibile perché, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 546/1992, la revocazione per errore di fatto è ammessa solo contro sentenze non ulteriormente impugnabili sul punto controverso e non impugnate nei termini. Nel caso esaminato, la sentenza conteneva accertamenti di fatto ma poteva ancora essere impugnata con un mezzo ordinario, ossia il ricorso per Cassazione.
Norme richiamate
Art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La revocazione per errore di fatto è ammessa soltanto nei confronti di sentenze che non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso e che non siano state impugnate nei termini.
La revocazione ha natura eccezionale e residuale: può essere utilizzata solo quando non siano più disponibili i mezzi ordinari di impugnazione. Se la sentenza è ancora ricorribile per Cassazione sul punto interessato, la revocazione è inammissibile.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può sostituire un appello o un ricorso per Cassazione: prima di proporla occorre verificare se siano ancora disponibili i mezzi ordinari di impugnazione.
- L’errore deve riguardare una svista percettiva o materiale su un fatto obiettivo, non una diversa valutazione giuridica o probatoria; in ogni caso, la revocazione è ammissibile solo dopo la chiusura delle ordinarie possibilità di impugnazione sul punto.
- Nel processo tributario, se la sentenza è ancora impugnabile per Cassazione, la parte deve utilizzare tale rimedio entro i termini previsti, pena l’inammissibilità della successiva revocazione.
- La mancata utilizzazione tempestiva del mezzo ordinario di impugnazione non può essere aggirata qualificando successivamente la censura come errore di fatto revocatorio.
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