Cassazione Penale, Ordinanza n. 05766/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata e generica la doglianza sulla confisca della somma di denaro. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 23/05/2024 lamentando un vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca di una somma di denaro. Secondo la Corte, la censura era manifestamente infondata e formulata in modo generico, perché la decisione di merito aveva escluso la liceità della somma in assenza di attività lavorativa da parte del ricorrente, ricollegando quindi il denaro alla condotta illecita già accertata.
Norme richiamate
art. 240 c.p.
La confisca della somma è stata ritenuta legittima in quanto il giudice di merito ha escluso la provenienza lecita del denaro e lo ha collegato alla condotta illecita accertata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di legittimità sulla confisca è inammissibile quando si limita a contestare genericamente la motivazione della sentenza di merito senza confrontarsi con l'accertamento fattuale che ha escluso la liceità del bene o della somma confiscata.
- La confisca di una somma di denaro può essere confermata quando il giudice di merito ne escluda la provenienza lecita e la colleghi alla condotta illecita accertata, specie in assenza di elementi che giustifichino la disponibilità di redditi leciti.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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