Cassazione Penale, Sentenza n. 14328/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (artt. 81, 132, 133 c.p. e 597 c.p.p.) e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe violato il divieto della "reformatio in peius" nel rideterminare la pena. In particolare, la difesa deduce che il reato più grave era l'associazione a delinquere già giudicata con sentenza irrevocabile del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 12/10/2021 (irrevocabile 07/11/2021), per la quale la pena base era stata fissata in anni 1 e mesi 6; la Corte territoriale, pur individuando lo stesso reato come più grave, ha fissato la pena base in anni 4 e mesi 4, determinando così una pena base superiore a quella già stabilita, con conseguente violazione del divieto di peggioramento della posizione dell'imputato appellante. Inoltre si contesta il calcolo della continuazione e della pena complessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello ha determinato la pena base in misura superiore rispetto a quella stabilita nella sentenza irrevocabile relativa al reato più grave (associazione a delinquere), violando il divieto di reformatio in peius che si estende a tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, affinché proceda a una nuova determinazione della pena nel rispetto del principio di divieto di reformatio in pejus e della corretta valutazione della continuazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena in caso di concorso di reati; la sentenza impone che la determinazione della pena non possa risultare peggiorativa rispetto ai criteri già applicati in precedenti decisioni irrevocabili.
art. 132 cod. pen.
Norma sul calcolo della pena (pena base, aumento, diminuzioni); la Corte ha richiamato i principi relativi alla determinazione della pena e alla loro corretta applicazione nel giudizio di impugnazione.
art. 133 cod. pen.
Principi generali e criteri di determinazione della pena applicati con riguardo alla fissazione della pena base e degli aumenti per continuazione; la violazione riguarda l'applicazione di tali criteri in modo da produrre una pena base superiore rispetto a quella già determinata in sentenza irrevocabile.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme procedurali indicate nel ricorso; nella decisione è stato valutato il rispetto delle garanzie procedurali connesse all'impugnazione e al divieto di peggioramento della posizione dell'imputato.
art. 444 cod. proc. pen.
Citato nella sentenza di merito (riduzione della pena per il rito del patteggiamento); la Corte d'appello aveva applicato la riduzione prevista dall'art. 444 nella quantificazione finale della pena.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022 (Messina)
"in tema di continuazione, viola il divieto della 'reformatio in peius' il giudice della impugnazione che, riconosciuta la continuazione esterna individuando il reato più grave in quello già giudicato con sentenza non irrevocabile, determini la pena base in misura superiore a quella stabilita con detta sentenza"
Principio richiamato quale orientamento sul divieto di peggioramento in caso di continuazione; la Corte di Cassazione lo cita come parametro interpretativo anche se non perfettamente coincidente col caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016 (Pappalepore)
Principio secondo cui il divieto di reformatio in peius nell'appello proposto dal solo imputato riguarda tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena (non solo l'entità complessiva), richiedendo quindi che il giudice d'appello non possa fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius quando l'appellante è solo l'imputato si estende a tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena: non solo all'entità complessiva, ma anche alla pena base e agli aumenti applicati.
- Se in continuazione il reato "più grave" è già stato giudicato con sentenza irrevocabile che ha determinato una certa pena base, il giudice d'appello non può fissare una pena base superiore a quella già stabilita da detta sentenza irrevocabile.
- Quando la Corte d'appello riconosce errori nella determinazione del reato più grave o nella continuazione, deve procedere a una nuova valutazione senza peggiorare la posizione dell'imputato rispetto a quanto già irrevocabilmente stabilito; in caso contrario la Cassazione annulla la parte sanzionatoria e rinvia per nuovo giudizio.
- La rimessione per nuovo giudizio a diversa sezione di Corte d'appello è misura ordinaria quando la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio per evitare che la stessa sezione confermi decisioni viziate.
- In situazioni analoghe conviene al difensore delineare con precisione la pena base risultante da sentenze irrevocabili pregresse e contestare qualsiasi determinazione in appello che la superi, invocando il divieto di reformatio in pejus.
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