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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento della nota del Comune di Catania avente ad oggetto “Nullità di Perizia Giurata Sostitutiva di Concessione Edilizia in Sanatoria, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 16 del 10.08.2016, protocollata in data 09/06/2023 ai n. 25206” notificata a mezzo p.e.c. il 17 gennaio 2025, nonché di ogni atto e/o provvedimento, antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Comune di Catania recante la dichiarazione di nullità di una perizia giurata sostitutiva di concessione edilizia in sanatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la nota comunale notificata il 17 gennaio 2025, avente a oggetto la dichiarazione di nullità di una perizia giurata sostitutiva di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 28 della legge regionale siciliana n. 16 del 2016. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire la documentazione amministrativa rilevante ai fini della decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento, ma ha disposto un incombente istruttorio. Il Comune di Catania deve depositare, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento della sua adozione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro atto utile alla decisione, in vista dell’udienza di merito fissata per il 25 giugno 2026. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione della controversia, anche in relazione all’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Nessuna decisione è stata assunta sul merito e non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La disposizione individua l’obbligo dell’amministrazione di depositare la documentazione rilevante per la controversia entro il termine di costituzione in giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione degli atti e dei documenti necessari o utili alla decisione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti rilevanti per valutare l’eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali o procedimentali non invalidanti.

  • art. 28 l.r. Sicilia n. 16/2016

    È la disposizione richiamata quale base normativa della perizia giurata sostitutiva di concessione edilizia in sanatoria oggetto della nota comunale impugnata.

Massime di principio

  • L’amministrazione resistente nel giudizio amministrativo è tenuta a depositare non soltanto il provvedimento impugnato e gli atti espressamente richiamati, ma anche ogni documento posto a fondamento dell’atto e ogni ulteriore atto potenzialmente rilevante per la decisione.
  • Quando l’amministrazione non adempie all’obbligo di deposito documentale previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice può ordinare l’esibizione degli atti ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
  • La nozione di documentazione "utile al giudizio" deve essere intesa in senso ampio e comprende anche gli atti necessari a verificare l’eventuale applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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