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Ordinanza

Ordinanza n. 320/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento di estremi e contenuto ancora oggi ignoti con cui la GE.S.A.C. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a. ha disposto in favore del raggruppamento con mandataria la ITEM S.r.l. l’affidamento “della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del campo fotovoltaico denominato ‘prova motori’ ubicato all’interno del sedime aeroportuale in air side presso l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino” (C.I.G. B779F17AC6); b) della comunicazione di aggiudicazione, trasmessa in data 3 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023, con cui è stata informata l’odierna ricorrente dell’avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione della procedura in favore della controinteressata; c) dei verbali delle sedute di gara dell’11 novembre 2025 e del 20 novembre 2025, nell’ambito delle quali il seggio di gara, dopo aver rilevato la mancata indicazione ad opera dello staff di progettazione dell’aggiudicatario delle esperienze necessarie per integrare il requisito di cui all’art. 6.1.7., lettera b), del disciplinare di gara, ha attivato il soccorso istruttorio per poi valutare positivamente il chiaramente insufficiente riscontro fornito dall’aggiudicatario stesso in data 17 novembre 2025 (docc. 2 e 3); d) dei verbali di gara di tutte le sedute riservate per la disamina delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi, con particolare riguardo al verbale della seduta del 22.09.2025 nel cui ambito la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione /erronea) ed all’attribuzione del punteggio per il criterio qualitativo a) “affinità lavori svolti”, beneficiando il raggruppamento aggiudicatario con il massimo del punteggio attribuibile (20 punti); e) per quanto possa occorrere, di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, con particolare riguardo alla parte in cui prevedono l’attribuzione di complessivi venti punti premiali per il criterio “Affinità lavori svolti”, ove abnormemente interpretati nel senso di ammettere l’attribuzione di tale punteggio, anche nel suo livello massimo, in favore di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (i.e raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Geie e similari) in cui solo alcuni dei componenti – e peraltro con un limitato apporto in termini di realizzazione dell’intervento - sia in possesso e dimostri le referenze presupposte alla valutazione della proposta; f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ancorché non conosciuto ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi compresi tutti gli altri verbali di gara e gli altri atti emanati dalle amministrazioni resistenti; nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato tra l’ente aggiudicatore e il raggruppamento temporaneo aggiudicatario.

Giustizia amministrativa202600177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un campo fotovoltaico presso l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, unitamente agli atti di gara e ai verbali relativi al soccorso istruttorio e alla valutazione dell’offerta tecnica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento temporaneo con mandataria Item s.r.l., contestando, tra l’altro, l’attivazione e l’esito positivo del soccorso istruttorio relativo al requisito previsto dall’art. 6.1.7, lettera b), del disciplinare di gara. Secondo la prospettazione ricorsuale, lo staff di progettazione dell’aggiudicatario non avrebbe inizialmente indicato le esperienze necessarie e il successivo riscontro del 17 novembre 2025 sarebbe stato insufficiente. È stata inoltre contestata l’attribuzione del punteggio massimo di 20 punti per il criterio qualitativo “affinità lavori svolti”, ritenuta erronea in relazione alla composizione plurisoggettiva dell’aggiudicatario e al limitato apporto di alcuni componenti alla realizzazione dell’intervento. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando in particolare una plausibile mancata dimostrazione da parte dell’aggiudicataria del requisito consistente nell’avere svolto, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, almeno due contratti analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, in ciascuna delle categorie richieste, a favore di soggetti pubblici o privati. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché la stipula del contratto e l’avanzamento dei lavori avrebbero potuto pregiudicare la posizione della ricorrente, che aspirava all’aggiudicazione e alla stipula. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati e fissando l’udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6.1.7, lettera b), del disciplinare di gara

    aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, almeno 2 contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati, in ognuna

    Il requisito esperienziale appare, nella valutazione cautelare, non adeguatamente dimostrato dall’aggiudicataria; tale carenza integra il principale elemento a sostegno del fumus boni juris.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disposizione in base alla quale è stata comunicata alla concorrente l’aggiudicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha applicato i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la plausibile mancata dimostrazione di un requisito di partecipazione o di qualificazione richiesto dalla lex specialis può integrare il fumus boni juris necessario per sospendere l’aggiudicazione, senza che occorra anticipare la definizione piena della controversia.
  • Il requisito del periculum in mora sussiste quando la stipula del contratto e l’avanzamento dei lavori possono rendere più difficile o pregiudicare concretamente l’utilità perseguita dal concorrente non aggiudicatario, consistente nell’ottenimento dell’aggiudicazione e nella stipula del contratto.
  • La verifica cautelare della legittimità dell’aggiudicazione può concentrarsi sulla sufficienza della prova del requisito esperienziale richiesto dalla lex specialis, anche quando l’amministrazione abbia attivato il soccorso istruttorio e valutato positivamente la documentazione successivamente prodotta.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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